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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01534/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso, in favore di una contribuente che aveva lavorato per un istituto bancario incaricato della riscossione di tributi locali e che aveva percepito assegni integrativi collegati al fondo di solidarietà per i dipendenti del comparto riscossione, delle maggiori trattenute fiscali applicate su tali somme, ritenute soggette a tassazione separata. Successivamente l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto non dovuto il rimborso e ha emesso cartella esattoriale per il recupero dell'indebito, che la contribuente ha impugnato ottenendo esito favorevole nei gradi di merito. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, mentre la contribuente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 130/2022; l'Ufficio ha negato la definizione. La questione sottoposta alla Corte ha riguardato quindi, in via prioritaria, la legittimità del diniego di definizione agevolata e, in particolare, se la lite fosse definibile anche quando originata non da un atto impositivo in senso stretto ma da una cartella di recupero di un rimborso fiscale indebitamente erogato. L'Agenzia sosteneva che la lite non rientrasse nell'ambito della norma perché non avente a oggetto un atto impositivo iniziale; la contribuente sosteneva invece che l'art. 5 L. n. 130/2022 avesse eliminato tale requisito, rendendo definibili tutte le liti tributarie pendenti in Cassazione, salvo le esclusioni espressamente previste.

La decisione

La Corte ha accolto l'opposizione della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la controversia rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 5 L. n. 130/2022 perché, pur formalmente originata da una cartella di recupero di indebito rimborso, la pretesa aveva natura sostanzialmente tributaria ed era collegata al regime di tassazione separata di somme incidenti sulla capacità contributiva. In conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e non ha esaminato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Le spese del giudizio di opposizione sono state compensate, in ragione del consolidarsi non remoto dell'orientamento interpretativo e delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 130/2022

    La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti si applica a tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, salvo le esclusioni espressamente previste; non è più richiesto, quale presupposto oggettivo, che la controversia abbia originariamente a oggetto un atto impositivo.

  • art. 43 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella richiamata nel caso è stata considerata lo strumento utilizzato per il recupero all'Erario dell'indebito rimborso, ma ciò non muta la natura tributaria sostanziale della pretesa.

  • L. n. 130/2022

    La ratio deflattiva della disciplina consente di includere nella definizione agevolata anche le liti pendenti in Cassazione relative a recuperi di rimborsi fiscali indebitamente corrisposti, quando la questione sostanziale sia tributaria.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione va interpretata in senso ampio, secondo la finalità deflattiva perseguita dal legislatore, e comprende tutte le controversie pendenti salvo le eccezioni espressamente previste.
  • Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata non rileva solo la veste formale dell'atto impugnato, ma la natura sostanziale della pretesa: se la lite riguarda in concreto un rapporto tributario, essa è definibile anche quando origina da un atto di recupero di somme già rimborsate.
  • Nel giudizio di legittimità, il diniego di definizione agevolata può essere impugnato davanti al giudice presso il quale pende la lite, con sindacato pieno sulla sussistenza dei presupposti di legge.
  • Quando l'opposizione al diniego di definizione agevolata viene accolta, il giudizio principale pendente resta assorbito ed è dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso originari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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