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Sentenza

Sentenza del 18/04/2016 n. 2315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Omesse indicazioni in fattura del rappresentante fiscale - Requisito sostanziale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’omessa indicazione in fattura della partita IVA del rappresentante fiscale in Italia. In particolare, nelle fatture era stata indicata la partita IVA del soggetto estero, anziché quella del rappresentante fiscale. L’Amministrazione finanziaria riteneva tale irregolarità ostativa alla detrazione dell’IVA, mentre il ricorrente sosteneva che si trattasse di una violazione meramente formale, non incidente sull’effettiva esistenza delle operazioni né sugli obblighi sostanziali d’imposta.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il principio di neutralità dell’IVA impone di riconoscere la detrazione quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche in presenza di omissioni o irregolarità formali. Gli obblighi di fatturazione, inclusa l’indicazione della partita IVA del rappresentante fiscale, hanno natura formale. Pertanto, l’indicazione della partita IVA del soggetto estero invece di quella del rappresentante fiscale non costituisce una violazione sostanziale e non può, da sola, impedire la detrazione dell’imposta.

Norme richiamate

  • Principio di neutralità dell’IVA

    La detrazione dell’imposta a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

    Le irregolarità formali nella fatturazione non possono compromettere il diritto alla detrazione quando l’operazione è effettiva, l’imposta è correttamente determinabile e sono rispettati gli obblighi sostanziali.

  • Obblighi di fatturazione in materia di IVA

    Gli obblighi relativi all’indicazione dei dati identificativi in fattura costituiscono requisiti formali. L’errata indicazione della partita IVA del rappresentante fiscale, se non impedisce di verificare l’operazione e i soggetti coinvolti, non determina automaticamente la perdita della detrazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, occorre distinguere tra requisiti sostanziali e adempimenti formali: solo la violazione dei primi può normalmente giustificare il diniego della detrazione.
  • Un errore o un’omissione nei dati della fattura non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se l’operazione è reale, l’imposta è dovuta e l’Amministrazione può effettuare i controlli necessari.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impone un approccio proporzionato: le sanzioni o il diniego della detrazione non devono fondarsi su mere irregolarità formali prive di conseguenze sull’accertamento dell’imposta.
  • La regolarità formale della fattura resta comunque rilevante: quando l’errore impedisce di identificare l’operazione, il soggetto coinvolto o l’importo dell’imposta, oppure ostacola i controlli, l’irregolarità può assumere rilievo sostanziale.

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