Cassazione Civile, Ordinanza n. 13842/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'ente previdenziale per il recupero di contributi riferiti a lavoratori formalmente inquadrati presso sedi di Bologna e Pesaro con contratti di associazione in partecipazione. La società ha proposto opposizione, sostenendo la genuinità dei contratti e contestando la riqualificazione dei rapporti come subordinati. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo che la clausola che escludeva la partecipazione dell'associato alle perdite fosse incompatibile con la natura aleatoria dell'associazione in partecipazione e sintomatica di un rapporto di lavoro subordinato camuffato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2549, 2552, 2253 e 2554 c.c., sostenendo che l'esclusione della partecipazione diretta alle perdite non elimina di per sé il rischio d'impresa, perché l'associato resta comunque esposto all'assenza di utili e quindi alla mancanza di compensi proporzionati al proprio apporto lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia fondato la qualificazione del rapporto subordinato sull'esclusivo dato dell'esclusione dell'associato dalle perdite, senza compiere il necessario passaggio interpretativo intermedio volto ad accertare, secondo i corretti parametri, la reale natura del rapporto e la presenza degli indici della subordinazione. La Corte ha ribadito che, nell'associazione in partecipazione, la deroga pattizia alla partecipazione alle perdite non è di per sé incompatibile con la causa del contratto, poiché il rischio economico può comunque derivare dalla mancata percezione di utili e compensi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2549 c.c.
richiamato per la nozione di associazione in partecipazione.
art. 2552 c.c.
richiamato per i diritti dell'associante e dell'associato e per la gestione dell'impresa da parte dell'associante.
art. 2253 c.c.
richiamato in tema di divisione di utili e perdite.
art. 2554, co. 2, c.c.
richiamato in tema di partecipazione agli utili e alle perdite e alla possibilità di pattuizioni derogatorie.
Massime di principio
- Nel contratto di associazione in partecipazione, la causa del negozio è data dalla partecipazione dell'associato agli utili e al rischio dell'impresa, rischio che può essere desunto anche dalla mancata certezza di un compenso se gli utili mancano.
- La clausola che esclude la partecipazione dell'associato alle perdite non è, da sola, sufficiente a escludere la genuinità dell'associazione in partecipazione o a trasformare automaticamente il rapporto in lavoro subordinato.
- La qualificazione del rapporto come subordinato o parasubordinato richiede un accertamento complessivo degli indici fattuali del rapporto; non è consentito fondare la riqualificazione su un solo elemento formale isolato.
- In sede di legittimità è censurabile la scelta dei parametri normativi usati per qualificare il rapporto, mentre l'apprezzamento di fatto sugli indici concreti della subordinazione resta insindacabile se correttamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13799/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13802/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13819/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13820/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13833/2023 del 19/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →