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Ordinanza

Ordinanza n. 7522/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del 22/12/2022, notificato in data 05/01/2023, con cui il Ministero degli Interni ha adottato il rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202304253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, notificato il 5 gennaio 2023, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né il merito del diniego. Nella camera di consiglio istruttoria il TAR ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e gli adempimenti processuali necessari alla calendarizzazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

La decisione

Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate istanze istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non essendo necessario un ulteriore differimento della trattazione e dovendo essere rispettati gli impegni connessi al PNRR e il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento del diniego di cittadinanza, né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto ai fini della completezza dell'istruzione della causa.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

Massime di principio

  • Nelle cause individuate per la definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può svolgere una verifica preliminare della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruzione prima di procedere alla calendarizzazione della trattazione.
  • Quando persiste l'interesse alla decisione, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non sono necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento.
  • Il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, deve essere considerato nell'organizzazione delle cause destinate alle udienze di smaltimento dell'arretrato, anche in relazione agli impegni assunti nell'ambito del PNRR.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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