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Sentenza

Sentenza n. 2157/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del D.R. n.3568 del 14.12.2022, prot. 0162299, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al primo anno di corso delle scuole di specializzazione di area sanitaria in Farmacologia e Tossicologia clinica (area non medica), della graduatoria di merito, del verbale n. 1 del 10.10.2022, del verbale n. 3 del 26.10.2022 e del verbale n. 4 del 02.12.2022 della commissione, della valutazione dei titoli del ricorrente, per quanto occorra del D.R. n. 3276/2022, prot. n. 149665, del 22/11/2022 e del D.R. 3490/2022 de 07.12.2022 di approvazione della graduatoria ante rettifica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202300254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti della commissione relativi al concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola di Farmacologia e Tossicologia clinica, nonché valutazione dei titoli del ricorrente

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito, la graduatoria, i verbali della commissione giudicatrice e la valutazione dei propri titoli, chiedendo l’annullamento degli atti e, in sede cautelare, la sospensione degli effetti. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In fase cautelare il TAR aveva accolto la domanda, mantenuto l’ammissione con riserva e disposto il riesame da parte dell’Università e della commissione. L’Università e il controinteressato hanno chiesto il rigetto del ricorso. Successivamente il ricorrente ha dichiarato e sottoscritto personalmente la rinuncia al ricorso, notificandola alle altre parti e depositandola in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma 3, e 85, comma 9, c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale perché sottoscritta personalmente dal ricorrente, notificata alle altre parti più di dieci giorni prima dell’udienza e depositata nel fascicolo. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure contro la graduatoria e gli atti concorsuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerando sia l’esito favorevole della fase cautelare per il ricorrente sia la definizione in rito conseguente alla rinuncia; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese di lite in ragione delle circostanze concrete e dell’andamento complessivo della controversia.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Disciplina gli effetti processuali della rinuncia al ricorso ai fini della declaratoria di estinzione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Concorre a individuare la forma della decisione con cui il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina le modalità di svolgimento dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è espressa ritualmente, mediante sottoscrizione della parte personalmente, notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e deposito nel fascicolo processuale.
  • In presenza di una rinuncia rituale, il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare nel merito le censure proposte contro l’atto amministrativo impugnato.
  • La regolazione delle spese in caso di rinuncia può essere effettuata mediante compensazione integrale, valutando l’andamento complessivo del processo e, in particolare, l’eventuale esito favorevole della fase cautelare e la successiva definizione in rito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il contributo unificato può rimanere a carico della parte ricorrente anche quando le spese di lite siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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