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Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1448/2024, resa tra le parti, pubblicata il 29 aprile 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1787/2023;

Giustizia amministrativa202400979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia n. 1448/2024, che aveva respinto il ricorso per ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso TAR n. 3006/2020; quest’ultima aveva annullato gli atti diretti alla presa in carico comunale delle reti e degli impianti idrici e imposto alla Regione di individuare una soluzione rispettosa dell’unicità della gestione del servizio idrico integrato e del divieto di trasferire reti e impianti agli enti locali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Salemi ha appellato la sentenza del TAR Sicilia n. 1448/2024, che aveva respinto la sua domanda di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 3006/2020. Il giudicato aveva annullato il decreto di nomina del commissario ad acta e la deliberazione commissariale di presa in carico comunale degli impianti e delle reti dell’EAS, affermando che la Regione, nelle sue articolazioni, doveva individuare una soluzione per la gestione del servizio idrico nei comuni interessati, nel rispetto del principio di unicità della gestione nell’ambito territoriale ottimale e senza trasferire reti e impianti agli enti locali. Il Comune ha sostenuto che il giudicato non era stato eseguito: nonostante interlocuzioni istituzionali, la nomina di un commissario e l’intervento sostitutivo deliberato dal Consiglio dei Ministri per affidare transitoriamente la gestione a Invitalia, non era ancora stato individuato il gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO di Trapani. Le relazioni acquisite in appello descrivevano attività preparatorie, tra cui l’aggiornamento del Piano d’Ambito, la predisposizione e pre-asseverazione di uno schema di piano economico-finanziario e la valutazione della forma di gestione, ma non attestavano l’indizione della gara o l’individuazione del gestore.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso per ottemperanza. Ha constatato che la sentenza n. 3006/2020 non era stata eseguita, poiché, malgrado le interlocuzioni e gli atti preparatori, non risultava ancora individuato il gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO di Trapani. Ha assegnato all’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per compiere le attività preliminari necessarie e avviare entro quel termine la gara a doppio oggetto, potendo avvalersi del supporto tecnico di Invitalia. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 120 giorni dall’insediamento per indire la gara. Per l’eventuale insediamento del commissario ha liquidato un acconto di euro 8.000, oltre accessori di legge se dovuti, a carico dell’ATI di Trapani. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, d.lgs. 152/2006

    dovrà, invero, essere la Regione Siciliana, nelle sue varie articolazioni, a farsi carico del problema della gestione del servizio idrico nei Comuni in cui operava l’EAS, adottando, nel pieno rispetto dell’art. 147, commi 2, lettera b) e 2-bis, cod. ambiente ampiamente richiamato dalla Consulta (e quindi del principio della unicità della gestione del SII nell’ambito territoriale ottimale), la soluzione ritenuta più congrua, con l’unico limite derivante dal fatto che, giova ribadirlo, le reti e gli impianti non possono essere trasferiti agli enti locali.

    Il giudicato, richiamando l’art. 147, comma 2, lettera b), e comma 2-bis, imponeva di individuare una gestione del servizio idrico integrato unitaria nell’ambito territoriale ottimale e di non trasferire reti e impianti agli enti locali. Il CGARS ha ritenuto inottemperato tale comando finché non venga individuato il gestore unico.

  • art. 14, commi 3 e 4, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    A seguito di quanto nuovamente ribadito dal Presidente della Regione in riscontro a quanto richiesto il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha deliberato nella riunione n. 109 del 23 dicembre 2024 l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del decreto-legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 relativamente all’affidamento in via transitoria della gestione del SII (SII) nell’ambito territoriale ottimale di Trapani (ATO 7 della Regione Siciliana) a INVITALIA quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE.

    La disposizione è richiamata per l’esercizio dei poteri sostitutivi statali e l’affidamento transitorio della gestione a Invitalia. Il CGARS ha tuttavia ritenuto che le attività connesse a tale intervento e le interlocuzioni amministrative non avessero dato esecuzione al giudicato, poiché mancava ancora l’individuazione del gestore unico.

  • art. 14 d.lgs. 201/2022

    Le informazioni raccolte sono state funzionali all’aggiornamento del Piano d’Ambito e alla predisposizione di uno schema di Piano Economico Finanziario di gestione, necessari all’ATI di Trapani per la scelta della forma di gestione e del percorso operativo gestionale da intraprendere.

    La predisposizione del Piano d’Ambito e del piano economico-finanziario e la relazione sulla scelta della modalità di affidamento costituiscono attività preparatorie. Nel caso concreto, tali attività non erano sufficienti a dimostrare l’esecuzione del giudicato, che richiedeva l’individuazione del gestore unico.

  • art. 16 d.lgs. 175/2016

    In tale contesto, l’eventuale avvio della gestione transitoria affidata ad Invitalia comporterebbe una serie di rilevanti criticità di carattere procedurale, tra cui la necessità di svolgere attività preliminari particolarmente complesse, onerose e time-consuming. […]. Al contrario, l’avvio di una procedura di gara consentirebbe di garantire una maggiore certezza e solidità a tutti gli stakeholder, sia a livello locale che istituzionale, in merito alla continuità gestionale del servizio fondata su criteri di trasparenza e stabilità amministrativa.

    La gara a doppio oggetto, indicata nella relazione di Invitalia quale modalità percorribile per l’affidamento ordinario, è stata assunta dal CGARS come attività da avviare entro il termine assegnato all’ATI per dare attuazione al giudicato.

  • art. 16 d.lgs. 201/2022

    In tale contesto, l’eventuale avvio della gestione transitoria affidata ad Invitalia comporterebbe una serie di rilevanti criticità di carattere procedurale, tra cui la necessità di svolgere attività preliminari particolarmente complesse, onerose e time-consuming. […]. Al contrario, l’avvio di una procedura di gara consentirebbe di garantire una maggiore certezza e solidità a tutti gli stakeholder, sia a livello locale che istituzionale, in merito alla continuità gestionale del servizio fondata su criteri di trasparenza e stabilità amministrativa.

    La previsione della gara a doppio oggetto è stata richiamata nel contesto della scelta della modalità di affidamento ordinario del servizio; il giudice ha ordinato all’ATI di avviarne l’indizione entro 180 giorni.

Massime di principio

  • Quando un giudicato impone alle amministrazioni di individuare un gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, il comando non può considerarsi eseguito sulla base di sole interlocuzioni istituzionali, nomine commissariali o attività preparatorie: occorre che sia effettivamente individuato il gestore secondo una soluzione compatibile con l’unicità della gestione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può fissare all’amministrazione competente un termine per compiere gli adempimenti necessari e avviare la procedura di affidamento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine e assegnandogli un successivo termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoGiudizio di ottemperanza
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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