Sentenza del 17/12/2018 n. 8990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Soggetto contribuente - Imposte dovute - Erogazione somme - Commercialista infedele - Ricevute versamento contraffatte - Avvenuta esibizione - Ente impositore - Richiesta omessi versamenti - Soggetto contribuente - Denuncia/querela - Commercialista infedele - Appropriazione indebita - Condanna penale - Condanna accessoria - Risarcimento somme - Illegittimità ricupero imposte - Sussiste - Illegittimità sanzioni irrogate - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva consegnato al commercialista le somme dovute per le imposte e aveva ricevuto ricevute di versamento contraffatte. Dopo aver contestato la pretesa tributaria, aveva presentato denuncia o querela nei confronti del professionista. Il tribunale penale aveva accertato l’appropriazione indebita delle somme e condannato il commercialista anche al loro risarcimento. La questione riguardava quindi se il contribuente potesse essere chiamato a versare nuovamente le imposte e a pagare le sanzioni, nonostante avesse già messo le somme a disposizione del professionista infedele.
La decisione
La pretesa dell’ente impositore è stata ritenuta illegittima sia nella parte relativa al recupero delle imposte non versate, sia nella parte relativa alle sanzioni. L’accertamento penale dell’appropriazione indebita e la condanna del commercialista al risarcimento hanno dimostrato che il contribuente aveva effettivamente erogato le somme necessarie al pagamento, ma che queste erano state trattenute illecitamente dal professionista. Di conseguenza, il contribuente non può essere obbligato a pagare nuovamente le imposte né può essere sanzionato per l’omesso versamento imputabile al commercialista.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione è stata interpretata nel senso che non sono applicabili sanzioni al contribuente quando la violazione tributaria è imputabile a un soggetto terzo incaricato dei pagamenti e il contribuente dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi mediante la consegna delle somme necessarie.
Art. 646 c.p. - Appropriazione indebita
La condanna penale del commercialista per essersi appropriato delle somme ricevute dal contribuente costituisce elemento decisivo per dimostrare che il mancato pagamento delle imposte è dipeso dalla condotta illecita del professionista e non da una volontaria omissione del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente che dimostra di aver consegnato al professionista incaricato le somme destinate al pagamento delle imposte non dovrebbe essere considerato responsabile dell’omesso versamento causato dall’appropriazione indebita del professionista.
- La responsabilità del contribuente può essere esclusa quando esistono prove concrete dell’avvenuto pagamento al professionista, come bonifici, ricevute, scritture contabili, comunicazioni e una sentenza penale di condanna.
- La mera esibizione di ricevute fiscali non autentiche potrebbe non essere sufficiente da sola: è particolarmente rilevante dimostrare l’effettiva consegna delle somme e l’illecito comportamento del professionista.
- L’accertamento penale dell’appropriazione indebita e la condanna al risarcimento rafforzano la prova che il contribuente è stato vittima della condotta del professionista.
- In una situazione analoga, è opportuno denunciare tempestivamente il professionista, conservare tutta la documentazione dei pagamenti e chiedere all’ente impositore l’annullamento del recupero e delle sanzioni, fermo restando che la valutazione concreta dipende dalle prove disponibili e dalle circostanze del caso.
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