Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12380/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un comune aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato di pagare una somma a titolo di quota di contributi per il ripianamento dei disavanzi di un consorzio di smaltimento rifiuti relativi agli anni 2007 e 2009. L’opposizione era stata respinta in primo grado e poi rigettata in appello. In cassazione il comune ha articolato sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse spiegato perché il disavanzo dovesse essere qualificato come debito derivante dalla mera partecipazione al consorzio e non come costo dell’attività consortile da ripartire tra i comuni beneficiari del servizio; (2) motivazione apparente sulla stessa questione; (3) omesso esame del contenuto dei bilanci consortili, nei quali sarebbero state distinte le quote associative dai costi dei servizi, addebitati a tutti i comuni consorziati e non solo ai fruitori; (4) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., del principio jura novit curia e dell’art. 113 c.p.c., per non avere il giudice verificato se il credito riguardasse quote consortili o spese di servizio; (5) violazione degli artt. 112, 113, 345 e 346 c.p.c. per avere la corte affermato che il comune non avesse contestato l’obbligazione al pagamento e la vincolatività delle delibere consortili; (6) violazione degli artt. 31, 114 e 194 t.u. enti locali e dell’art. 2615 c.c., assumendo che i comuni consorziati non sarebbero tenuti al ripianamento delle perdite del consorzio e che mancavano i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo per la presenza di una "doppia conforme" e, comunque, perché censuravano questioni o argomentazioni e non un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione d’appello consentiva di ricostruire l’iter argomentativo, fondato sulla vincolatività delle delibere consortili non impugnate; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché si risolvevano in una critica alla valutazione del materiale probatorio e non si confrontavano con la ratio decidendi; ha infine dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, rilevando che la questione sull’art. 194 t.u. enti locali era stata tardivamente introdotta e, comunque, che l’eventuale mancato riconoscimento del debito fuori bilancio non impediva la condanna al pagamento del credito, specie a fronte di sentenza esecutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del comune alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del comune. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dovuta la somma richiesta dal consorzio, valorizzando la vincolatività delle delibere consortili di approvazione dei bilanci e di riparto dei disavanzi, non impugnate dagli associati. Le censure che miravano a rimettere in discussione l’accertamento di merito o a introdurre questioni tardive sono state dichiarate inammissibili; la doglianza sulla motivazione è stata reputata infondata perché la sentenza impugnata superava il c.d. minimo costituzionale della motivazione. Il comune è stato condannato a rifondere al consorzio le spese del giudizio di cassazione, oltre agli accessori e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca omesso esame di fatti decisivi deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti opera la preclusione al sindacato di legittimità sul punto.

  • art. 360 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e non le questioni giuridiche o le argomentazioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può risolversi in una critica generica alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice applica d'ufficio le norme di diritto, ma la censura deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e non con valutazioni di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Questioni nuove o tardivamente introdotte in appello non possono fondare validamente il ricorso per cassazione contro la sentenza che le abbia dichiarate inammissibili.

  • art. 346 c.p.c.

    La censura deve investire la statuizione effettivamente resa; non è sufficiente contestare aspetti non decisivi o non specificamente valutati dalla corte di merito.

  • art. 31 t.u. enti locali

    Richiamato dal ricorrente come norma invocata insieme all'art. 194 t.u.e.l.; la Corte non ne sviluppa un'autonoma portata decisoria.

  • art. 114 t.u. enti locali

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 194 t.u.e.l.; la Corte non lo assume come base decisiva della propria decisione.

  • art. 194 t.u. enti locali

    Il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio non è di ostacolo alla condanna al pagamento di un credito, specie quando vi sia una sentenza esecutiva; la questione, inoltre, era stata introdotta tardivamente.

  • art. 2615 c.c.

    Richiamato per sostenere la non debenza del ripiano delle perdite da parte dei consorziati; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nella parte introduttiva dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che deduca omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c. riguarda un fatto storico e non può essere esteso a questioni giuridiche, tesi difensive o mere argomentazioni.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale; una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico del giudice di merito resiste alla doglianza di motivazione apparente.
  • Le censure per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una critica all'apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito.
  • Se una questione è stata introdotta tardivamente in appello, la relativa doglianza in cassazione è inammissibile; in ogni caso, il mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio non esclude automaticamente la condanna al pagamento del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.