Sentenza n. 5222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II ter, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento d'ufficio del riconoscimento dell'equo indennizzo per asbestosi e successivo recupero delle somme già erogate, nonché parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, già motorista navale e direttore di macchina nella Guardia di Finanza, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di placche pleuriche diffuse come per asbestosi e il conseguente equo indennizzo. L'Amministrazione aveva poi annullato d'ufficio il riconoscimento, sulla base di una nota del Comando generale che escludeva genericamente la presenza di amianto sulle unità navali interessate, richiamava l'uso di dispositivi di protezione individuale e valorizzava una relazione tecnica concernente un'unità navale esaminata molti anni dopo la cessazione dal servizio. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza del TAR, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità dell'annullamento in autotutela, sostenendo che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'assenza di amianto durante il periodo effettivo di servizio, protrattosi per circa trent'anni, né una causa alternativa della patologia. Ha inoltre invocato l'efficacia degli accertamenti medico-legali compiuti nel giudizio civile e della sentenza della Corte d'appello di Firenze, passata in giudicato, che aveva accertato la natura professionale dell'asbestosi e il nesso eziologico con il servizio. Il Ministero dell'Interno ha eccepito o comunque risultava estraneo al procedimento, non avendo adottato gli atti né rivestito la qualità di datore di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso di primo grado. Il giudice ha qualificato il provvedimento del 10 luglio 2018 come annullamento d'ufficio del precedente riconoscimento dell'equo indennizzo. Ne deriva che spettava all'Amministrazione dimostrare, con elementi specifici, l'illegittimità originaria del decreto del 13 febbraio 2017 e l'eventuale carenza istruttoria che ne avrebbe viziato l'adozione. La nota sopravvenuta del 28 maggio 2018 non era idonea a tale scopo, perché formulava considerazioni generiche sulle unità navali e sulle condizioni di servizio, non individuava le specifiche imbarcazioni sulle quali il militare aveva prestato servizio, non chiariva il periodo temporale cui si riferivano l'uso dei dispositivi di protezione e le modalità operative e si fondava anche su una verifica effettuata nel 2016, quasi vent'anni dopo il congedo. Le risultanze successive non potevano quindi smentire l'istruttoria compiuta nel 2016-2017 sulla base dello stato di servizio e delle specifiche unità navali. Il parere del Comitato di verifica del 13 luglio 2018 era a sua volta fondato sulla medesima istruttoria generica e introduceva anche riferimenti a una patologia tumorale estranea alla fattispecie. Il Collegio ha inoltre valorizzato la specificità dell'asbestosi quale patologia riconducibile all'inalazione prolungata di fibre di amianto e ha rilevato che il nesso eziologico tra patologia e servizio era stato comunque accertato con efficacia di giudicato esterno dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione. Sono stati pertanto annullati il provvedimento di autotutela e il parere del Comitato di verifica, con conseguente reviviscenza del decreto che aveva riconosciuto l'equo indennizzo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza sono stati condannati alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio richiede la dimostrazione dell'illegittimità originaria dell'atto favorevole; l'Amministrazione non può fondarlo su elementi generici e non riferiti alla concreta fattispecie, soprattutto quando intenda smentire una precedente istruttoria.
artt. 144 e seguenti d.P.R. 1124/1965
La disciplina delle malattie professionali valorizza, per l'asbestosi, il nesso eziologico con l'esposizione professionale alle fibre di amianto; pur non essendo direttamente applicabile ai militari, essa evidenzia la specificità della patologia e la necessità di considerarla nell'istruttoria sul rapporto tra malattia e servizio.
art. 603 d.lgs. 66/2010
La disciplina delle speciali condizioni di servizio dei militari è richiamata quale fondamento, secondo l'Adunanza plenaria, di presunzioni tra determinate condizioni di impiego e patologie, con possibilità per l'Amministrazione di fornire la prova contraria.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni regolamentari sono richiamate in collegamento con l'art. 603 del codice dell'ordinamento militare per la presunzione del rapporto tra condizioni tipizzate di servizio e patologie.
art. 73 c.p.a.
La memoria denominata di replica, depositata in assenza di memoria avversaria e oltre il termine ordinario, non è stata esaminata, perché il giudizio poteva essere definito senza considerarla.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
legge 27 marzo 1992, n. 257
"l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto"
Il divieto di utilizzo dell'amianto dal 1992 rendeva necessario distinguere temporalmente le condizioni di servizio anteriori e successive a tale data; riferimenti generici a prassi o dispositivi successivi non potevano provare l'assenza di esposizione nei periodi precedenti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla d'ufficio un proprio precedente provvedimento favorevole, deve dimostrare in modo puntuale l'illegittimità originaria dell'atto e individuare specifici profili di carenza istruttoria; non è sufficiente richiamare elementi generici o sopravvenuti non riferiti alla concreta posizione dell'interessato.
- Ai fini dell'annullamento d'ufficio del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'istruttoria deve riguardare le effettive mansioni, le specifiche unità o ambienti di lavoro e il periodo storico di servizio dell'interessato; accertamenti eseguiti molti anni dopo, su unità diverse o già bonificate, non dimostrano da soli l'assenza del rischio nel periodo precedente.
- In materia di esposizione all'amianto, una valutazione amministrativa non può ignorare la specificità dell'asbestosi quale patologia correlata all'inalazione prolungata di fibre di amianto né sostituire l'accertamento concreto con considerazioni generiche sull'uso dei dispositivi di protezione o sull'assenza di casi analoghi.
- L'accertamento del nesso eziologico tra patologia professionale e servizio compiuto con sentenza passata in giudicato dal giudice ordinario spiega efficacia di giudicato esterno nel successivo giudizio amministrativo avente a oggetto la legittimità dell'annullamento del riconoscimento economico fondato sul medesimo nesso.
- L'annullamento giurisdizionale dell'atto di autotutela che aveva rimosso il riconoscimento dell'equo indennizzo comporta la reviviscenza del precedente decreto favorevole, salvo ulteriori profili non oggetto della decisione.
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