Cassazione Civile, Ordinanza n. 36016/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla locazione, stipulata da alcune comproprietarie della terrazza di copertura di un edificio, di una porzione del lastrico solare a una società di telecomunicazioni per installarvi un'antenna/ripetitore per telefonia mobile. I coniugi acquirenti di un appartamento nello stabile e asseritamente comproprietari della terrazza hanno chiesto la corresponsione di una quota dei canoni di locazione, sostenendo che il bene fosse comune e che i frutti civili dovessero essere ripartiti secondo le quote millesimali. In appello la domanda è stata accolta solo parzialmente, ritenendosi che l'antenna fosse stata collocata su una porzione comune della terrazza e che il diritto ai frutti spettasse agli attori dalla domanda in poi. La ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione delle norme edilizie e della nozione di costruzione, perché il ripetitore sarebbe stato erroneamente escluso da tale concetto; omesso esame del fatto decisivo relativo alla clausola dell'atto divisorio del 1968, che faceva cessare la comunione non solo in caso di "nuove fabbriche" ma anche di "nuove strutture"; omesso esame dell'usucapione della porzione di terrazza; violazione dell'art. 1102 c.c. sulla comunione e sul godimento parziario; omesso esame del difetto di titolo dei coniugi attori sulla terrazza; e vizi sulle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché rivaluti l'interpretazione dell'atto divisorio del 1968 alla luce della nozione di "costruzione" comprensiva dei ripetitori per telecomunicazioni e del riferimento testuale anche alle "strutture". Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per i vizi di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
il ripetitore/antenna per telecomunicazioni è ricondotto agli interventi di nuova costruzione
art. 1102 c.c.
è evocato in relazione al godimento della cosa comune e all'assetto di uso parziario della terrazza
art. 812, comma 2, c.c.
i ripetitori per telecomunicazioni sono ricompresi tra le "altre costruzioni" anche se unite al suolo a scopo transitorio
art. 934 c.c.
le antenne/ripetitori sono considerati costruzioni suscettibili di accessione
art. 952 c.c.
le antenne/ripetitori sono considerate costruzioni idonee a costituire oggetto di diritto di superficie
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle parole e dalla comune intenzione delle parti
art. 1363 c.c.
le clausole dell'atto divisorio devono essere lette complessivamente e in modo sistematico
art. 92 c.p.c.
richiamato solo per censurare la regolazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola negoziale o divisoria che faccia riferimento a "fabbriche" o "costruzioni", il termine va letto alla luce del significato che l'ordinamento attribuisce alla nozione di costruzione, non potendosi limitare a un senso meramente colloquiale o restrittivo.
- Ai fini dell'interpretazione del titolo costitutivo o divisorio della comunione, la clausola va letta nel suo complesso: un riferimento a "nuove fabbriche" non può essere isolato se lo stesso atto contempla anche "nuove strutture" o altre espressioni equivalenti.
- Le infrastrutture per telecomunicazioni, quali antenne o ripetitori, sono qualificabili come costruzioni non solo in senso edilizio, ma anche agli effetti civilistici rilevanti per accessione e superficie; tale qualificazione incide sull'interpretazione di accordi privati che condizionino la cessazione di una comunione alla realizzazione di nuove opere.
- L'interpretazione del contratto deve rispettare gli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando sia il dato letterale sia il coordinamento tra le varie espressioni usate dalle parti; è censurabile in cassazione la lettura che trascuri una parte significativa del testo negoziale.
- Quando la decisione di merito dipende dalla qualificazione giuridica di un'opera o manufatto, il giudice deve verificare la nozione legale pertinente e non può escludere la configurabilità della "costruzione" senza confrontarsi con la disciplina urbanistica e civilistica applicabile.
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