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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, riguardanti IVA e IRPEF. I primi tre motivi contestavano l'accertamento di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili ricevuti in donazione, sostenendo che la convenzione di lottizzazione, stipulata poco prima delle vendite, non avesse inciso sul valore dei terreni e che fosse stato erroneamente determinato il loro valore normale. Il quarto motivo contestava invece l'accertamento di maggiori vendite di uva, fondato sulla resa media per ettaro, ritenuta una presunzione non sufficientemente grave, precisa e concordante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sulla determinazione del valore normale dei terreni e sulla scelta della data di riferimento. La motivazione della CTR è stata ritenuta meramente assertiva e incapace di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, nonché di individuare i presupposti di fatto e la normativa applicabile. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti, mentre il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti processuali necessari a verificare se la questione fosse stata tempestivamente proposta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 67, comma 1, lett. a), e 68

    art. 67, comma 1, lett. a); art. 68

    Disciplinano, nel testo applicabile, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e i criteri per determinarne il valore fiscalmente rilevante. La Corte non ha definito nel merito quale criterio fosse corretto, ma ha rilevato che la CTR non aveva spiegato adeguatamente la scelta normativa e il calcolo effettuato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Consente l'accertamento induttivo o presuntivo dell'IVA sulla base di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate. Nel caso concreto il motivo relativo alla resa media dell'uva è stato dichiarato inammissibile, senza una valutazione definitiva sulla sufficienza della presunzione.

  • Codice civile, art. 2727

    Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere desunte da fatti noti e risultare gravi, precise e concordanti. La Corte non ha esaminato nel merito se la resa media per ettaro possedesse tali caratteristiche, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Regolano la valutazione delle prove e il principio del libero convincimento del giudice. Le censure fondate su tali disposizioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento del motivo relativo al vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede rispettivamente il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa motivazione su un fatto decisivo controverso. La Corte ha riconosciuto il vizio motivazionale denunciato dalla contribuente.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve spiegare in modo concreto e verificabile i fatti accertati, la norma applicata e il percorso logico che collega gli elementi probatori alla decisione; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
  • Quando la determinazione di una plusvalenza dipende dalla data di riferimento e dal criterio di calcolo del valore normale, il giudice deve indicare espressamente perché utilizza una determinata data, fonte estimativa o disciplina normativa.
  • Se il giudice di merito non accerta adeguatamente la fattispecie concreta, le censure di violazione di legge collegate a tale accertamento possono risultare assorbite, poiché prima deve essere ricostruito il fatto.
  • Le contestazioni sulle presunzioni fiscali devono essere dedotte in modo autosufficiente, riportando gli atti e gli elementi processuali necessari a dimostrare che la questione è stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La cassazione della sentenza con rinvio non equivale alla definitiva vittoria nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia e potrà confermare o modificare l'accertamento sulla base di una motivazione adeguata.

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