Sentenza del 24/10/2016 n. 8048 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Coassicurazione - Esenzione - Accessorietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA della delega con cui uno dei coassicuratori assumeva la gestione di determinati aspetti esecutivi per conto degli altri. Si sosteneva che tale attività fosse esente perché riconducibile a un'operazione assicurativa o coassicurativa, a un'attività accessoria all'assicurazione oppure a un mandato esente ai sensi dell'art. 10, n. 9, del d.P.R. 633/1972.
La decisione
La tesi dell'esenzione è stata respinta. La delega di funzioni esecutive tra coassicuratori non costituisce un negozio assicurativo o coassicurativo né un'attività accessoria all'attività assicurativa, poiché manca il presupposto soggettivo della partecipazione dell'assicurato. Inoltre, l'esenzione prevista per i mandati non è estensibile ai servizi prestati tra coassicuratori. Pertanto, il servizio di gestione delegata non beneficia dell'esenzione IVA.
Norme richiamate
Art. 10, n. 9, d.P.R. 633/1972
L'esenzione prevista per determinate attività di mandato, intermediazione e interposizione relative alle operazioni assicurative non si estende ai servizi resi direttamente tra coassicuratori, quando manca una partecipazione dell'assicurato nel rapporto.
Disciplina IVA delle operazioni assicurative e coassicurative
L'esenzione richiede che l'attività sia effettivamente riconducibile a un'operazione assicurativa o coassicurativa, oppure sia strettamente accessoria e funzionale ad essa. La mera gestione interna o amministrativa tra coassicuratori non è sufficiente.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione IVA in materia assicurativa non basta che il servizio sia svolto da un'impresa di assicurazione o riguardi un contratto assicurativo: occorre verificare la natura concreta dell'attività e il coinvolgimento dell'assicurato.
- Le prestazioni interne o intercompany tra coassicuratori, anche se funzionali alla gestione di polizze, non sono automaticamente esenti IVA.
- La delega di attività esecutive o amministrative tra imprese assicurative deve essere distinta dall'attività assicurativa vera e propria e, in assenza di una specifica esenzione, è normalmente soggetta a IVA.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a servizi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.
- Per qualificare un'attività come accessoria all'assicurazione occorre dimostrare un rapporto diretto e necessario con l'operazione assicurativa, non una mera utilità organizzativa per gli operatori del settore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2089 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2698 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →