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Sentenza

Sentenza n. 2551/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento di archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di Milano in data 05.10.2025; - tutti gli atti e/o i provvedimenti a questo annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202601489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato e al rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione del procedimento concernente il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta per la mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. La censura ritenuta decisiva ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'amministrazione non aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il ricorrente ha evidenziato che il datore di lavoro aveva comunicato alla Questura, già l'8 ottobre 2025, l'avvenuta sottoscrizione del contratto, spiegando che la trasmissione tardiva allo Sportello Unico per l'Immigrazione era dipesa da un errore connesso all'elevato numero di pratiche gestite in quel periodo. Secondo il giudice, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata nel contraddittorio procedimentale, anche perché l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilievo non soltanto alla forza maggiore, ma anche alle cause comunque non imputabili al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha adottato una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., all'esito della camera di consiglio cautelare, ritenendo integro il contraddittorio e sufficientemente trattate le questioni. Ha accolto la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che l'archiviazione non era stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi e che tale omissione non era stata giustificata. Il contraddittorio avrebbe potuto consentire all'amministrazione di esaminare la circostanza, potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, della non imputabilità al lavoratore del ritardo nella trasmissione del contratto. La censura è stata ritenuta fondata e assorbente; il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce garanzia partecipativa necessaria prima dell'archiviazione del procedimento, salvo una specifica giustificazione della sua omissione; il contraddittorio deve consentire all'interessato di rappresentare circostanze potenzialmente decisive.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La norma attribuisce rilievo non solo alle cause di forza maggiore, ma anche alle cause comunque non imputabili al lavoratore che abbiano impedito la tempestiva trasmissione del contratto; la loro sussistenza deve essere verificata nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento normativo dell'obbligo di trasmissione tempestiva del contratto firmato digitalmente nel procedimento relativo al lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Prima di archiviare un procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, salvo specifica giustificazione dell'omissione.
  • Nel contraddittorio procedimentale relativo alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, l'amministrazione deve verificare non soltanto l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore, ma anche se il ritardo sia dipeso da una causa comunque non imputabile al lavoratore, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi è lesiva delle garanzie partecipative quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire la deduzione di circostanze rilevanti per la decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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