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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6967/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (confermata in appello) per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter c.p.). Motivi: (1) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 55, c.9 D.Lvo 231/07/493 ter c.p. in relazione agli artt. 15 e 640 ter c.p. e agli artt. 3, 25, 27 Cost. per presunta sproporzione sanzionatoria rispetto alla frode informatica; (2) vizio di qualificazione giuridica: la condotta sarebbe dovuta essere qualificata come art. 640 ter c.p.; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.); (4) errata applicazione delle norme sul cumulo/quantificazione della pena e della recidiva (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: la questione costituzionale è manifestamente infondata perché la determinazione dei reati e delle pene è discrezionale del legislatore e la pena per l'art. 493 ter non risulta sproporzionata rispetto all'art. 640 ter (peraltro il secondo comma del 640 ter prevede la stessa pena in caso di trasferimento di denaro). La qualificazione dei fatti come art. 493 ter è corretta (uso della Carta Sì Mastercard). L'attenuante per danno di speciale tenuità è esclusa per incompatibilità con il reato che tutela la fede pubblica e l'integrità del sistema di pagamento elettronico. L'applicazione della recidiva e della valutazione della condotta complessiva è adeguatamente motivata anche se per il furto della carta è intervenuta improcedibilità per carenza di querela; la pronuncia richiama i precedenti della giurisprudenza. Conseguenze pratiche: confermata la condanna, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lvo 231/2007, art. 55 comma 9 (ora art. 493 ter c.p.)

    La norma incrimina l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici; la Corte conferma che la condotta accertata rientra in tale fattispecie e che la pena prevista è legittima e non sproporzionata.

  • Codice penale, art. 493 ter

    Riferimento normativo della fattispecie applicata: utilizzo indebito di carte/strumenti di pagamento. La Corte afferma la corretta applicazione della fattispecie al caso concreto (uso di Carta Sì Mastercard).

  • Codice penale, art. 640 ter

    Frode informatica; la Corte osserva che, se la condotta produce trasferimento di denaro, il secondo comma prevede la stessa pena (da uno a cinque anni), riducendo l'argomento di disparità sanzionatoria sollevato dal ricorrente.

  • Codice penale, art. 62 n.4

    Attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ritiene questa attenuante incompatibile con il reato di indebito utilizzo di carte, che tutela interessi pubblici e la fede del sistema di pagamento, escludendo quindi la tenuità.

  • Codice penale, art. 99

    Norme sulla recidiva e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e l'uso della condotta complessiva e delle pregresse condanne per la determinazione della pena, anche se un episodio era divenuto improcedibile per carenza di querela.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede sanzioni per i ricorsi infondati o colpa nell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta dipende dalla sua natura concreta: l'uso indebito di carte di pagamento è tipicamente ricondotto all'art. 493 ter quando consiste in utilizzo/appropriazione di strumenti di pagamento, non automaticamente all'art. 640 ter salvo che non emergano elementi tipici della frode informatica (es. attività fraudolenta finalizzata al trasferimento di denaro tramite sistemi informatici).
  • Le censure di disparità sanzionatoria tra reati simili incontrano elevata soglia di accoglimento: il legislatore ha discrezionalità nella determinazione delle fattispecie e delle pene; la Corte valuta la sproporzione solo se manifestamente ingiustificata.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno è spesso esclusa nei reati che tutelano interessi pubblici rilevanti o la fede pubblica (come i sistemi di pagamento elettronici), anche quando l'entità del danno sia contenuta.
  • La valutazione della recidiva e della personalità del condannato può tener conto del complesso delle condotte e delle pregresse condanne; l'improcedibilità o l'assoluzione per carenza di querela non impedisce automaticamente che elementi di comportamento pregresso siano considerati nella determinazione della pena, se adeguatamente motivati.
  • Le questioni costituzionali relative a configurazione e misura delle pene richiedono una solida dimostrazione di irragionevolezza o sproporzione; mere asserzioni di analogia tra fattispecie non sono sufficienti.

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