Sentenza n. 4864/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: a) del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Pianificazione Urbanistica-PIP Condono Edilizio e Tutela del Paesaggio Ambientale prot. n. 2025/0029662 del 13.10.25: “di divieto inizio/prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi – art. 19, comma 3, L. 241/90 e ss.mm.cc. – SCIA prot. n. 0029662 del 30/9/25 Pratica n. PE/2025/00332 SCIA e SCIA prot. n. PE/2025/00563 SCIA – DPR 6.6.01 n. 380 – Legge Regionale 19/01 – Immobile sito alla Via Villazzano – Del Giudice Golan – Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) alternativa al permesso di costruire (edilizia residenziale); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di inizio o prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti della SCIA, relativo al completamento di lavori edilizi su un immobile in zona E3 - Parco Agricolo Vincolato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva rigettato e archiviato le SCIA presentate per il completamento di lavori originariamente assentiti con un permesso di costruire del 2008 e successive DIA del 2010 e 2013. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e del giusto procedimento, sostenendo che il potere inibitorio fosse stato esercitato oltre il termine di trenta giorni e che la SCIA si fosse consolidata. Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, contestando l’assenza di un valido mutamento di destinazione d’uso dei locali originariamente agricoli e sostenendo che la destinazione abitativa risultasse da un titolo edilizio del 1983 e dai successivi titoli. Il terzo motivo deduceva violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, travisamento e illogicità manifesta, sostenendo che le opere riguardassero soltanto finiture e completamenti, senza modifiche di sagoma, volume o prospetti, e che il Comune non potesse rivalutare modifiche già assentite con la DIA del 2013. Il quarto motivo denunciava violazione dell’art. 2 e dell’Allegato A d.P.R. 31/2017, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, affermando che le opere fossero interne o comunque prive di impatto esteriore e quindi escluse dall’autorizzazione paesaggistica. Il quinto motivo contestava, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, sostenendo che si trattasse di mero completamento e rifinitura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine decadenziale dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 opera soltanto quando l’intervento sia effettivamente realizzabile mediante SCIA. Se, invece, l’intervento richiede un permesso di costruire o altri atti di assenso, restano fermi i poteri di vigilanza e controllo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990. Nel caso concreto, i titoli edilizi del 2008 e del 2010-2013 erano decaduti per mancato completamento dei lavori e l’immobile era ancora allo stato rustico, privo delle opere necessarie alla sua funzionalità abitativa. La decadenza opera automaticamente per il decorso dei termini di legge e non richiede un autonomo provvedimento dichiarativo; inoltre, il completamento non coincide con la mera realizzazione delle strutture portanti, ma richiede la funzionale idoneità dell’edificio, comprese, per un immobile abitativo, finiture, infissi e impianti essenziali. Il secondo motivo è stato respinto perché la mera indicazione della destinazione abitativa negli elaborati o nei successivi titoli non dimostra il valido mutamento di destinazione d’uso dei locali originariamente agricoli; la ricorrente non ha fornito prova adeguata dell’effettivo contenuto autorizzatorio del titolo del 1983. Sono stati respinti anche il terzo e il quarto motivo: l’immobile rustico non poteva essere considerato semplicemente oggetto di opere di finitura, e il Comune ha correttamente valutato unitariamente l’intera vicenda edilizia, senza che fosse possibile frazionare nel tempo un intervento unitario per accedere a un regime abilitativo semplificato. La decadenza dei precedenti titoli, l’incompletezza dell’intervento e le modifiche strutturali e distributive impedivano di qualificare le opere come prive di incidenza paesaggistica; occorreva quindi una nuova verifica di compatibilità paesaggistica. Infine, il quinto motivo è stato respinto perché la qualificazione dell’intervento dipende dalla sua consistenza complessiva e non dalla denominazione utilizzata dall’interessato. Le opere, inserendosi nel completamento di un organismo edilizio non ultimato e interessato da rilevanti modifiche strutturali e distributive, integravano ristrutturazione edilizia, non consentita nella zona E3, nella quale erano ammessi soltanto interventi conservativi senza modifiche dell’organismo edilizio, aumenti di volume o superficie. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il termine decadenziale per l’esercizio dei poteri inibitori opera quando l’intervento rientra tra quelli realizzabili mediante SCIA; non si applica, invece, agli interventi che richiedono un permesso di costruire.
art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990
restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20
I poteri di vigilanza, prevenzione e controllo restano esercitabili anche dopo la presentazione della SCIA quando l’attività è soggetta ad altri atti di assenso.
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
decorsi i termini per l’inizio e conclusione dei lavori (rispettivamente di un anno e tre anni), il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga
La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio o completamento dei lavori è automatica e non richiede un provvedimento amministrativo espresso; la pronuncia eventualmente adottata ha natura ricognitiva.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia comprende gli interventi diretti alla trasformazione dell’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, da valutare secondo la consistenza complessiva dell’intervento e non secondo la denominazione attribuita dal privato.
art. 2 e Allegato A d.P.R. 31/2017
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica riguarda soltanto interventi effettivamente privi di incidenza sui valori paesaggistici tutelati; la qualificazione formale come opere interne o di completamento non è sufficiente quando l’intervento si inserisce in una trasformazione edilizia più ampia e non ultimata.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA opera soltanto quando l’intervento sia realmente assoggettato a SCIA; se l’intervento richiede un permesso di costruire o altro atto di assenso, l’amministrazione conserva i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
- Il permesso di costruire decade automaticamente, per la parte non eseguita, allo spirare dei termini di legge per l’inizio e il completamento dei lavori, salvo proroga richiesta tempestivamente; non è necessario un autonomo provvedimento dichiarativo della decadenza.
- Ai fini del completamento di un edificio, non è sufficiente la realizzazione delle strutture portanti: occorre che il manufatto sia funzionalmente idoneo alla destinazione progettata, con le opere essenziali di finitura, infissi e impianti richieste dalla specifica destinazione d’uso.
- La destinazione abitativa non può ritenersi legittimamente acquisita sulla base della sua sola indicazione in elaborati progettuali o titoli successivi, quando manchi la prova di un valido ed efficace titolo autorizzatorio per il mutamento di destinazione d’uso.
- La qualificazione di un intervento edilizio deve essere compiuta considerando unitariamente la consistenza complessiva delle opere e la storia autorizzatoria dell’immobile; il privato non può frazionare nel tempo un intervento unitario per ricondurlo a un regime abilitativo più favorevole o per escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
- La qualificazione come ristrutturazione edilizia dipende dalla trasformazione complessiva dell’organismo edilizio e non dalla denominazione attribuita dal privato; in una zona urbanistica che ammette esclusivamente interventi conservativi, non sono consentite opere comportanti modifiche strutturali o distributive dell’organismo edilizio.
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