Sentenza n. 95/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determina dirigenziale QC n. 326/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ente assegnante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale QC n. 326/2025, con cui era stata respinta l’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio ERP, proposta ai sensi dell’art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020. Ha dedotto di abitare nell’alloggio dal 1995, con trasferimento della residenza nel 2002, per assistere la prozia e il coniuge di quest’ultima, originario assegnatario dell’immobile. Dopo il decesso dell’assegnatario, la prozia era subentrata nella locazione ed era ancora la legittima assegnataria alla data del 23 maggio 2014, termine rilevante per la regolarizzazione. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020 e della l.r. n. 1/2000, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Il secondo motivo contestava il difetto di istruttoria, il travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, la violazione dell’affidamento, l’eccesso di potere e la carenza di motivazione, sostenendo che Roma Capitale avrebbe recepito automaticamente l’istruttoria svolta da Ater senza un autonomo vaglio della documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisivo l’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, che subordina l’assegnazione in regolarizzazione al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al provvedimento di assegnazione, con prova dell’inizio dell’occupazione mediante gli atti indicati dalla norma e con riferimento al 23 maggio 2014. Poiché alla data del 23 maggio 2014 l’alloggio risultava ancora regolarmente assegnato e abitato dalla prozia del ricorrente, non ricorreva un’occupazione abusiva suscettibile di sanatoria in favore del ricorrente. Il trasferimento della residenza del ricorrente nell’alloggio dal 2002 e il successivo decesso dell’assegnataria non modificavano tale conclusione, essendo quest’ultimo avvenuto dopo il termine previsto dalla disciplina. È stata quindi esclusa la violazione di legge, l’illogicità e il travisamento dei fatti. Anche il secondo motivo è stato respinto: benché Roma Capitale fosse competente ad adottare il provvedimento finale, la normativa e la deliberazione di Giunta regionale n. 429/2020 attribuivano ad Ater lo svolgimento della specifica istruttoria e non imponevano al Comune di esplicitare ulteriormente le ragioni della condivisione dell’esito istruttorio, purché questo fosse richiamato e chiaramente espresso nella motivazione del provvedimento finale. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità del caso concreto.
Norme richiamate
art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020
al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014
L’assegnazione in regolarizzazione presuppone la continuità dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare e la sussistenza della situazione rilevante alla data del 23 maggio 2014. Se a tale data l’alloggio è ancora regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario, non si configura un’occupazione abusiva del subentrante suscettibile di sanatoria.
l.r. Lazio n. 1/2000
Richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 429/2020
Richiamata quale fonte delle competenze istruttorie attribuite ad Ater nell’ambito delle domande di assegnazione in regolarizzazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione prevista dalla disciplina regionale laziale, il requisito del protrarsi dell’occupazione deve essere valutato considerando la continuità dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare fino al provvedimento finale e la situazione esistente alla data normativa di riferimento.
- Non sussiste un’occupazione abusiva suscettibile di regolarizzazione finché l’alloggio di edilizia residenziale pubblica risulta regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario; il decesso dell’assegnatario, se successivo alla data normativa rilevante, non consente di retrodatare l’occupazione abusiva del convivente.
- Quando la normativa attribuisce a un ente strumentale lo svolgimento dell’istruttoria e riserva al Comune l’adozione del provvedimento finale, il Comune può motivare il rigetto richiamando l’esito dell’istruttoria dell’ente, senza dover riprodurre ulteriori argomentazioni autonome sulla sua condivisione, purché l’istruttoria sia specifica, completa e l’esito sia chiaramente recepito nella motivazione finale.
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