Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15097/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era indiziato di plurime truffe aggravate ai danni dell'INPS, accessi abusivi a sistemi informatici protetti, rivelazione di segreti d'ufficio e corruzione propria. L'accusa sostiene che D'Andrea, avendo accesso o conoscenza delle date/ore delle visite fiscali tramite banche dati o tramite corresponsabili, comunicava tali informazioni ai colleghi per vanificare i controlli. In Cassazione il difensore ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi (sosteneva che le informazioni circolavano per passaparola fra marittimi e che il ricorrente non era abilitato al sistema gestionale Savio) e violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (contestate la genericità delle affermazioni sulla spregiudicatezza e la mancanza di valutazione dell'assenza di concrete occasioni di reiterazione, il tempo trascorso dai fatti 2018-2020, il cambiamento di mansioni e la sospensione dal servizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo alle esigenze cautelari. Ha confermato che la gravità indiziaria era adeguatamente motivata in base alle intercettazioni che avrebbero mostrato il ruolo comunicativo del ricorrente e la sua collaborazione con i correi, quindi ha respinto il primo motivo di impugnazione. Tuttavia ha accolto il secondo motivo: il Tribunale non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualita e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non ha specificato in che modo la rete di relazioni e le esperienze del ricorrente potessero concretamente favorire nuove condotte illecite, non ha valutato con rigore l'effetto del tempo trascorso dai fatti (2018-2020) e non ha considerato sufficientemente la rilevanza della sospensione dal servizio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    Regola la custodia cautelare per pericolo di reiterazione del reato. La Corte precisa che, dopo la legge 16/4/2015 n.47, non è richiesta l'individuazione di una specifica occasione di reato imminente; è invece necessaria una valutazione prognostica su elementi concreti che dimostrino l'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiede che il giudice valuti anche il tempo trascorso dalla commissione del reato nella determinazione delle esigenze cautelari. La Corte sottolinea che una distanza temporale apprezzabile impone una motivazione particolarmente rigorosa sull'attualità e l'intensità del pericolo cautelare.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame alla luce dei rilievi formulati.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto/modificato il concetto di attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274 c.p.p.; la Cassazione ricorda che l'attualità non richiede obbligatoriamente l'individuazione di una specifica occasione, ma una prognosi fondata su elementi concreti.

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono fornire un fondamento solido per la gravità indiziaria quando emergono conversazioni tra soggetti coinvolti e mostrano comunicazioni dirette di informazioni riservate; tuttavia la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • Il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 lett. c) non richiede la prova di una specifica occasione prossima per delinquere, ma richiede una valutazione prognostica basata su elementi concreti che dimostrino l'attualità e la probabilità della recidiva.
  • Il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare è un elemento che il giudice deve considerare e motivare con particolare rigore: una distanza temporale significativa tende a indebolire l'attualità dell'esigenza cautelare, salvo argomentazioni concrete e specifiche a supporto della permanenza del rischio.
  • La sospensione dal servizio o la perdita del rapporto con la pubblica amministrazione non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione, ma il giudice deve spiegare perché tale sopravvenienza non incide sulla capacità dell'indagato di commettere nuovamente quei reati.
  • Nelle difese basate su alternative ricostruttive (es. passaparola anziché comunicazioni dirette), è essenziale contestare puntualmente le prove fattuali e dimostrare l'esistenza di elementi contrari nel compendio probatorio; in sede di Cassazione la contestazione è limitata ai profili di diritto e motivazione, non alla rianalisi completa dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.