Corte di giustizia, Sentenza C-224/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2020. — CY contro Caixabank SA e LG e PK contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de Primera Instancia n° 17 de Palma de Mallorca e dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Contratti conclusi con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Clausola che pone la totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell’ipoteca a carico del mutuatario – Effetti della dichiarazione di nullità di dette clausole – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” – Ripartizione delle spese – Applicazione di disposizioni nazionali integrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione – Presupposto – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Spese – Prescrizione – Principio di effettività. — Cause riunite C-224/19 e C-259/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite due cause spagnole su mutui ipotecari, ha affrontato il regime delle clausole che imputano al consumatore le spese ipotecarie e la commissione di apertura. Ha escluso ogni moderazione giudiziale degli effetti restitutori della nullità, salvo la presenza di norme nazionali supplenti che imputino tali costi al mutuatario. Ha poi precisato che la commissione di apertura non è per ciò solo parte dell’oggetto principale del contratto e deve essere vagliata alla luce dei criteri di trasparenza e di abusività della direttiva 93/13. Infine, ha ammesso la prescrizione dell’azione di restituzione solo se compatibile con l’effettività della tutela del consumatore, e ha bocciato un sistema di riparto delle spese processuali idoneo a dissuadere il consumatore dal far valere i propri diritti.
Tutela del consumatore nei mutui ipotecari: effetti restitutori delle clausole abusive sulle spese ipotecarie, qualificazione della commissione di apertura, prescrizione dell’azione di restituzione e regime delle spese processuali.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13 osti: 1) alla limitazione/moderazione degli effetti restitutori della nullità di una clausola che pone tutte le spese ipotecarie a carico del mutuatario; 2) a una giurisprudenza che qualifica la commissione di apertura come elemento dell’oggetto principale del contratto o che ne esclude il controllo di abusività; 3) a una presunzione di trasparenza o all’esonero dell’istituto dall’onere di provare negoziazione individuale e corrispettività della commissione; 4) a un termine di prescrizione dell’azione di restituzione; 5) a un regime di spese processuali che faccia gravare parte delle spese sul consumatore in funzione delle somme restituite.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, dichiarata abusiva e quindi nulla la clausola che trasferisce al consumatore tutte le spese di costituzione e cancellazione dell’ipoteca, il giudice nazionale deve far conseguire alla nullità il pieno effetto restitutorio, salvo che le regole nazionali applicabili in mancanza della clausola pongano comunque tali spese, in tutto o in parte, a carico del consumatore. Ha inoltre chiarito che la commissione di apertura non è automaticamente sottratta al controllo di abusività per il solo fatto di essere inclusa nel costo totale del mutuo, che il giudice deve verificare in concreto trasparenza e carattere essenziale della clausola, che l’azione restitutoria può essere soggetta a prescrizione purché non sia reso eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, e che un regime di spese che scoraggi il consumatore vittorioso è incompatibile con la direttiva 93/13 e con il principio di effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 394 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil
- Articolo 1964, paragrafo 2, del Código Civil
Clausole abusive nei mutui ipotecari: spese ipotecarie, commissione di apertura, prescrizione e spese processuali
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali spagnoli in materia di mutui ipotecari stipulati da consumatori. La Corte interpreta la direttiva 93/13/CEE con riferimento, in particolare, alla clausola che pone a carico del mutuatario tutte le spese di costituzione e cancellazione dell’ipoteca e alla clausola relativa alla commissione di apertura.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑224/19, CY aveva stipulato con Caixabank un mutuo ipotecario contenente: una clausola di commissione di apertura e una clausola che poneva a suo carico tutte le spese e gli oneri connessi alla costituzione, alla novazione e alla cancellazione dell’ipoteca. Nella causa C‑259/19, LG e PK avevano concluso con BBVA un mutuo ipotecario contenente una clausola analoga sulle spese ipotecarie. In entrambi i casi i consumatori chiedevano la declaratoria di nullità delle clausole per abuso e la restituzione delle somme versate.
Normativa rilevante
La Corte richiama gli articoli 3, 4, paragrafo 2, 5, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13/CEE, nonché l’articolo 267 TFUE. Sul piano interno vengono in rilievo, tra gli altri, l’articolo 394 della Ley de Enjuiciamiento Civil, l’articolo 1964, paragrafo 2, del Código Civil, e varie disposizioni spagnole in materia di trasparenza, tariffe notarili e registrali e tutela dei consumatori.
Spese di costituzione e cancellazione dell’ipoteca: effetti della nullità
La Corte ribadisce che una clausola abusiva dichiarata nulla deve essere disapplicata e considerata come se non fosse mai esistita. Di conseguenza, il giudice nazionale deve, in linea di principio, far conseguire alla nullità un effetto restitutorio, così da ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva.
Tuttavia, se il diritto nazionale applicabile in mancanza della clausola prevede che il consumatore debba sopportare, in tutto o in parte, quelle spese, il giudice può rifiutare la restituzione della quota che grava comunque sul mutuatario secondo la disciplina suppletiva nazionale. Non è quindi ammessa una moderazione “equitativa” degli effetti della nullità che riduca ex post la restituzione per ragioni diverse dalla disciplina nazionale applicabile in assenza della clausola.
Commissione di apertura: oggetto principale del contratto e trasparenza
Quanto alla commissione di apertura, la Corte precisa che la nozione di «oggetto principale del contratto» riguarda solo le clausole che fissano le prestazioni essenziali e caratterizzanti del contratto; le clausole accessorie non vi rientrano. Il semplice fatto che la commissione sia inclusa nel costo totale del mutuo non basta a renderla una prestazione essenziale.
La Corte aggiunge che il controllo di trasparenza è sempre necessario: anche se una clausola rientrasse nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, il giudice nazionale deve verificare che essa sia redatta in modo chiaro e comprensibile, non solo sotto il profilo grammaticale ma anche sotto quello del funzionamento concreto e delle conseguenze economiche. Non è quindi compatibile con la direttiva una giurisprudenza che consideri la clausola trasparente in modo automatico, senza un esame concreto delle informazioni fornite al consumatore.
Commissione di apertura: possibile abusività
La Corte afferma che una clausola che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura può determinare un significativo squilibrio in danno del consumatore, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora la banca non dimostri che la commissione corrisponde a servizi effettivamente prestati o a spese effettivamente sostenute. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso e della struttura del contratto, se la clausola sia abusiva.
Prescrizione dell’azione di restituzione
La Corte ammette che l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della nullità di una clausola abusiva possa essere soggetta a un termine di prescrizione. Ciò è però possibile solo se il dies a quo e la durata del termine non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del consumatore. Nel caso di un termine quinquennale che decorra dalla conclusione del contratto, la compatibilità con il principio di effettività dipende dal fatto che il consumatore possa ragionevolmente conoscere il carattere abusivo della clausola e il contenuto dei propri diritti.
Spese processuali e effetto dissuasivo
La Corte censura un regime che consenta di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali in funzione del livello delle somme effettivamente restituite, anche quando il consumatore abbia ottenuto l’accertamento della nullità della clausola abusiva. Un simile meccanismo può dissuadere i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo e dunque contrasta con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, oltre che con il principio di effettività.
Decisione della Corte
La Corte conclude che:
- la restituzione delle somme pagate in applicazione della clausola sulle spese ipotecarie non può essere rifiutata, salvo che il diritto nazionale supplisca attribuendo tali spese al consumatore;
- la commissione di apertura non è automaticamente sottratta al controllo di abusività come componente dell’oggetto principale del contratto;
- la sua trasparenza va verificata in concreto;
- l’azione di restituzione può essere prescritta solo nel rispetto dell’effettività;
- il consumatore non può essere disincentivato dal far valere la tutela contro le clausole abusive mediante un regime di spese processuali sfavorevole.
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