Cassazione Penale, Ordinanza n. 31123/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola sulla necessaria difesa tecnica nel giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non superata la presunzione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di evasione. Dal contenuto del provvedimento emerge che il ricorso è stato esaminato in rito e dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, senza il ministero di un difensore abilitato alla cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che l'impugnazione dovesse essere definita de plano e che dall'inammissibilità dovessero conseguire le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui la condanna di merito è stata confermata dalla Corte di appello; il testo non consente ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi in cui il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
art. 613 c.p.p.
Prevede che il ricorso per cassazione debba essere proposto con il ministero di un difensore abilitato; la proposizione personale comporta inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede il ministero di un difensore cassazionista.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è immediatamente rilevabile, la Corte di cassazione può definire il procedimento con decisione de plano ai sensi della disciplina processuale applicabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In sede di legittimità, la verifica prioritaria sulla ritualità dell'impugnazione precede l'esame dei motivi di merito e può assorbire ogni altra questione.
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