Cassazione Penale, Ordinanza n. 16862/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato fosse inesistente o meramente apparente, perché non avrebbe svolto una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi, non avrebbe considerato le richieste difensive e gli argomenti addotti dalla difesa, e si sarebbe fondata su valutazioni superficiali e su sillogismi presuntivi, con affermazioni di stile. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge. Ha poi ritenuto adeguata e coerente la motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiamava il ruolo del ricorrente in una famiglia mafiosa, gli esiti di precedenti sentenze e la prosecuzione di rapporti e contatti associativi anche durante la detenzione. Poiché la censura tendeva soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale già esaminato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 41-bis ord. pen.
Norma che disciplina il regime detentivo speciale oggetto del reclamo e del ricorso.
Massime di principio
- In materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge, con esclusione delle censure che mirano a una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del provvedimento applicativo o confermativo del regime differenziato è sufficiente quando richiam i dati concreti relativi al ruolo del detenuto nell'organizzazione criminale, ai precedenti giudiziari e alla persistenza di collegamenti attuali con l'associazione, così da sorreggere il giudizio sulla probabilità di ripresa o mantenimento dei contatti in assenza delle restrizioni.
- Ai fini della conferma del regime differenziato, il giudizio sulla sussistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica può essere espresso in termini di adeguata probabilità di ripresa o mantenimento dei contatti con l'associazione di appartenenza.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi di prova o del compendio valutativo non integrano un vizio deducibile in cassazione nel perimetro tracciato dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
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