Risoluzione n. 450 del 21/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, quando una sentenza con compensazione delle spese è registrata su iniziativa di un’amministrazione statale, l’imposta di registro va prenotata a debito per la quota a carico dello Stato e richiesta alla parte privata solo per il residuo. Se invece la registrazione non è richiesta dall’amministrazione, l’imposta è dovuta per intero dalla parte privata. Viene esclusa una riliquidazione dell’intera imposta per sottrarre la quota imputabile ai Ministeri, salvo la sola quota residuale dovuta dai privati; resta comunque il diritto di regresso tra coobbligati.
Modalità di applicazione dell’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002 in caso di compensazione delle spese di giudizio
Applicazione dell’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002 alla registrazione delle sentenze con spese compensate
La risoluzione affronta il trattamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio, quando tra le parti vi sono amministrazioni statali e una parte privata. Il chiarimento riguarda in particolare la ripartizione dell’imposta tra quota prenotata a debito per lo Stato e quota da corrispondere dalla parte privata.
Quesito sottoposto all’Agenzia
L’Università degli Studi di … espone di essere stata convenuta in giudizio insieme ai Ministeri dell’Università e della Ricerca scientifica, della Sanità e del Tesoro. La sentenza del Tribunale di …, depositata nel 2005, aveva disposto anche la compensazione delle spese di giudizio.
In sede di registrazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva liquidato all’Università l’intera imposta di registro. L’istante osserva però che, in presenza di compensazione delle spese, l’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002 prevede la prenotazione a debito a favore delle amministrazioni statali per la metà o per la quota compensata, mentre il residuo è a carico dell’altra parte. Chiede quindi se l’imposta possa essere riliquidata con scomputo della quota prenotata a debito oppure se debba procedersi al recupero nei confronti della parte privata della metà dell’imposta richiesta.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante ritiene che l’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002 consenta una riliquidazione dell’imposta a suo carico, con scorporo della quota imputabile ai Ministeri, poiché il recupero dovrebbe avvenire solo per la parte residua rispetto a quella oggetto di prenotazione a debito.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama in primo luogo l’art. 16 del TUR (d.P.R. n. 131/1986), secondo cui la registrazione della sentenza avviene previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio.
Tale regola va coordinata con il principio generale di solidarietà passiva dell’art. 57, comma 1, del TUR, che rende solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta, oltre ai pubblici ufficiali e ai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione, anche le parti contraenti e le parti in causa.
Per le controversie in cui è interessata un’amministrazione dello Stato, l’art. 59, comma 1, del TUR prevede la registrazione a debito, cioè senza pagamento immediato dell’imposta, per le sentenze e gli atti occorrenti nei procedimenti contenziosi.
Il quadro viene completato dagli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 115/2002:
- l’art. 158 prevede la prenotazione a debito, tra l’altro, dell’imposta di registro nei processi civile e amministrativo, quando è parte l’amministrazione pubblica e il relativo onere è a suo carico;
- l’art. 159 stabilisce che, se la sentenza dispone la compensazione delle spese, e la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta è prenotata a debito per la metà o per la quota compensata e per il rimanente è pagata dall’altra parte; se invece la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, l’imposta è pagata per intero da quest’ultima.
Interpretazione dell’Agenzia
Secondo la risoluzione, nelle ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie in cui la registrazione sia richiesta da un’amministrazione statale, l’imposta di registro va:
- prenotata a debito per la metà o per la quota oggetto di compensazione;
- richiesta all’altra parte processuale solo per il residuo.
Se la parte privata non provvede spontaneamente al pagamento della propria quota, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta, sospendendo la registrazione della sentenza e restituendo l’atto al cancelliere o al segretario con l’annotazione dell’avvio della fase di liquidazione nei confronti della parte privata.
Diversamente, quando la registrazione dell’atto processuale è richiesta dalla parte diversa dall’amministrazione statale, oppure non è richiesta da nessuna delle parti, l’imposta è dovuta integralmente dalla parte privata.
Effetti sul principio di solidarietà passiva
La risoluzione chiarisce che, nel caso esaminato, il principio di solidarietà passiva di cui all’art. 57 del TUR opera soltanto tra le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta dovuta.
Ne deriva che l’avviso di liquidazione deve essere calibrato in modo diverso a seconda di chi richiede la registrazione:
- deve riguardare l’intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, se l’amministrazione statale non si attiva per la registrazione; in tal caso, per l’intero importo e solo nei confronti delle parti private si applica la solidarietà passiva;
- deve riguardare soltanto la quota d’imposta residua rispetto a quella prenotata a debito dall’amministrazione dello Stato, se la registrazione è richiesta da quest’ultima; in tal caso la solidarietà passiva opera solo tra le parti private e limitatamente alla quota dovuta.
Conclusione operativa
La risoluzione non accoglie l’idea di una riliquidazione dell’intera imposta con scomputo generalizzato della quota riferibile ai Ministeri, ma conferma che il recupero nei confronti della parte privata riguarda soltanto la quota non coperta da prenotazione a debito, quando la registrazione sia chiesta dall’amministrazione statale.
Resta ferma, per il coobbligato che abbia pagato, la facoltà di esercitare l’azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell’art. 2055 c.c.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi affermati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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