Circolare numero 58 del 6-3-2000
Precisazioni in materia di classificazione previdenziale ed obblighi contributivi per le aziende esercenti attività di logistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere inquadrate, ai fini previdenziali, le imprese che svolgono attività di logistica per conto terzi, distinguendole dalle attività di magazzinaggio, spedizioniere-vettore o logistica svolta per conto proprio. Definisce il codice di classificazione, i codici ISTAT e il codice di autorizzazione da attribuire, nonché gli adempimenti per le posizioni contributive. Precisa inoltre che tali aziende sono assoggettabili, se ne ricorrono le condizioni, agli obblighi contributivi per CIGS e mobilità previsti per il settore terziario, e indica le regole procedurali e la decorrenza degli effetti economici del provvedimento di classificazione.
Classificazione previdenziale e obblighi contributivi delle aziende di logistica
Classificazione previdenziale delle aziende di logistica
La circolare interviene per precisare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese che svolgono attività di logistica, settore in crescita per effetto della terziarizzazione di funzioni prima gestite direttamente dalle grandi imprese. L'obiettivo è definire la classificazione contributiva corretta e individuare gli obblighi assicurativi che ne derivano.
Natura dell'attività e criteri di classificazione
L'attività di logistica è descritta come attività di servizio finalizzata ad agevolare la gestione e la distribuzione delle merci, tramite ricezione e smistamento degli ordini e collegamento tra impresa produttrice e destinataria. La circolare la qualifica come attività di natura commerciale e non industriale.
Ai fini dell'autonoma classificazione previdenziale, l'attività deve:
- essere svolta per conto terzi;
- costituire il principale fine economico-produttivo dell'impresa.
Le aziende esercenti logistica devono essere inquadrate con:
- CSC 7.04.01;
- codice ISTAT 63.12.1, relativo ai magazzini di custodia e deposito;
- codice di autorizzazione 3B, che identifica l'azienda esercente attività di logistica.
Distinzione da attività affini e gestione delle posizioni contributive
La circolare precisa che l'attività di logistica deve essere tenuta distinta:
- dal magazzinaggio e custodia;
- dall'attività di spedizioniere-vettore;
- dalla logistica svolta per conto proprio;
- dalla logistica strumentale all'attività principale dell'impresa.
È inoltre chiarito che, se l'attività di logistica per conto terzi è svolta anche da aziende di spedizioniere-vettore già assoggettate al DM 9 ottobre 1991 di aggregazione al settore terziario (CSC 7.04.01, codice ISTAT 63.40.1), deve essere aperta una posizione contributiva separata. In tale posizione va mantenuto il codice ISTAT 63.40.1 per evidenziare l'unicità dell'impresa, ma deve essere attribuito il codice di autorizzazione 3B relativo alla logistica.
Ai fini dell'individuazione delle imprese, è richiesto che le stesse trasmettano alla Sede competente una dichiarazione di appartenenza al settore.
Obblighi contributivi per CIGS e mobilità
Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario. La circolare richiama il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo cui le aziende esercenti servizi logistici per conto terzi rientrano nella disciplina della CIGS di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991, in quanto l'attività ha natura commerciale.
Ne deriva che, quando ne ricorrano le condizioni, tali aziende devono essere assoggettate:
- al contributo CIGS pari allo 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore;
- al contributo per mobilità pari allo 0,30%;
- al contributo previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, indicato come "tassa di ingresso".
Adempimenti procedurali e codici di autorizzazione
Per l'applicazione degli obblighi contributivi per CIGS e mobilità, le Sedi devono attribuire alle imprese di logistica che occupano oltre 200 dipendenti il codice di autorizzazione 3X.
Il medesimo codice è previsto anche per le imprese con 51-200 dipendenti che, in forza dell'art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999, risultano destinatarie delle contribuzioni fino al 31 dicembre 2000.
Quando il requisito occupazionale è raggiunto sommando lavoratori denunciati su più posizioni, oltre al codice 3X devono essere attribuiti, secondo le modalità previste:
- 3Y, per più di 200 dipendenti;
- 3J, per più di 50 dipendenti.
Decorrenza degli effetti economici
Per le aziende interessate, il provvedimento di classificazione previdenziale con i relativi obblighi assicurativi produce effetti, in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995:
- dal periodo di paga in corso alla data della richiesta del datore di lavoro;
- oppure, se il provvedimento è adottato d'ufficio, dal periodo di paga in corso alla data di notifica all'azienda.
Punti principali
Classificazione previdenziale delle attività di logistica
L'attività di logistica, intesa come gestione e distribuzione delle merci mediante ricezione e smistamento degli ordini e collegamento tra imprese produttrici e destinatarie, ha natura commerciale e non industriale. Le aziende che la esercitano devono essere inquadrate con CSC 7.04.01, codice ISTAT 63.12.1 (magazzini di custodia e deposito) e codice di autorizzazione 3B, che identifica l'azienda esercente attività di logistica. Per essere oggetto di autonoma classificazione, l'attività deve essere svolta per conto terzi e costituire il principale fine economico-produttivo dell'impresa.
Distinzione da altre attività e posizioni contributive separate
La circolare distingue la logistica per conto terzi dal magazzinaggio e custodia, dall'attività di spedizioniere-vettore e dalla logistica svolta per conto proprio o comunque strumentale all'attività principale. Se la logistica per conto terzi è svolta anche da aziende di spedizioniere-vettore già assoggettate al DM 9 ottobre 1991, deve essere aperta una posizione contributiva separata per tale attività, con attribuzione del codice ISTAT 63.40.1 e del codice di autorizzazione 3B, così da evidenziare l'unicità dell'impresa.
Obblighi contributivi per CIGS e mobilità
Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario. Le aziende di logistica sono considerate destinatarie della disciplina in materia di CIGS di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991, in quanto l'attività è ritenuta di natura commerciale. Di conseguenza, se ricorrono le condizioni di legge, esse devono versare i contributi per CIGS pari allo 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, e per mobilità pari allo 0,30%, oltre al contributo di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, definito come "tassa di ingresso".
Adempimenti procedurali e codici di autorizzazione
Per l'assolvimento degli obblighi contributivi per CIGS e mobilità, le Sedi devono attribuire alle imprese di logistica che occupano oltre 200 dipendenti il codice di autorizzazione 3X. Lo stesso codice è richiamato anche per le imprese con 51-200 dipendenti che, per effetto dell'art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999, risultano destinatarie delle contribuzioni fino al 31/12/2000. Se il requisito occupazionale è raggiunto computando lavoratori denunciati su più posizioni, oltre al codice 3X devono essere attribuiti i codici 3Y (più di 200 dipendenti) oppure 3J (più di 50 dipendenti), secondo le modalità previste.
Decorrenza degli effetti economici del provvedimento
Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, il provvedimento di classificazione previdenziale e i relativi obblighi assicurativi producono effetti dal periodo di paga in corso alla data della richiesta del datore di lavoro. Se il provvedimento è adottato d'ufficio, gli effetti decorrono invece dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento all'azienda.
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