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Circolare

Circolare numero 57 del 6-3-2000

1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2000. 2. Agevolazioni contributive. 3. Modalità e termini di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per l’anno 2000 il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando minimale di reddito, aliquote, massimali, contributo a saldo, trattamento dei collaboratori e contributo maternità. Riporta inoltre le agevolazioni per pensionati over 65 e per gli iscritti under 32 in specifici periodi, nonché i termini e le modalità di versamento tramite modello F24.

Misura dei contributi IVS 2000 per artigiani e commercianti, agevolazioni e termini di pagamento

Misura dei contributi dovuti per l’anno 2000 per artigiani e commercianti

La circolare disciplina la determinazione dei contributi IVS dovuti per l’anno 2000 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, indicando i valori del minimale di reddito, le aliquote applicabili, il massimale imponibile, le regole per il contributo a saldo e le agevolazioni previste per particolari categorie di soggetti. Sono inoltre precisati il contributo per le prestazioni di maternità, i criteri per i collaboratori familiari e i termini di versamento tramite modello F24.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 2000 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a £ 22.688.224. Tale importo è ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio 2000 (£ 68.552) e aggiungendo £ 1.300.000, secondo il richiamo normativo contenuto nell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e nell’art. 6 della legge n. 415/1991.

Le aliquote sul minimale risultano così determinate:

  • Artigiani: 16,20% per titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni; 13,20% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
  • Commercianti: 16,59% per titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni; 13,59% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.

La circolare precisa che tali aliquote discendono dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che ha previsto l’aumento dell’aliquota di 0,8 punti percentuali dal 1° gennaio 1998 e ulteriori incrementi di 0,2 punti percentuali annui dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento di 19 punti percentuali. Per i commercianti, le aliquote comprendono anche gli aumenti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 207/1996.

In base a tali percentuali, il contributo minimo annuo è pari a:

  • Artigiani: £ 3.675.492 per titolari e collaboratori over 21; £ 2.994.845 per collaboratori under 21.
  • Commercianti: £ 3.763.976 per titolari e collaboratori over 21; £ 3.083.329 per collaboratori under 21.

Per i periodi inferiori all’anno solare, gli importi sono rapportati a mese:

  • Artigiani: £ 306.291,02 mensili e £ 249.570,46 mensili.
  • Commercianti: £ 313.664,70 mensili e £ 256.944,14 mensili.

I redditi e i contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Per il 2000 il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1999, per la parte che eccede il minimale di £ 22.688.224 annue.

Le aliquote sono le seguenti:

  • Artigiani: 16,20% sulla quota di reddito compresa tra £ 22.688.224 e £ 66.324.000; 17,20% sulla quota da £ 66.324.001 fino al massimale di £ 110.540.000.
  • Artigiani under 21: 13,20% e 14,20% negli stessi scaglioni.
  • Commercianti: 16,59% sulla quota di reddito compresa tra £ 22.688.224 e £ 66.324.000; 17,59% sulla quota da £ 66.324.001 fino al massimale di £ 110.540.000.
  • Commercianti under 21: 13,59% e 14,59% negli stessi scaglioni.

La circolare ricorda che per i commercianti le aliquote includono gli aumenti di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 207/1996 e all’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996. L’aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a £ 66.324.000 deriva dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Il contributo così calcolato, definito contributo a conguaglio, sommato a quello dovuto sul minimale, costituisce acconto della contribuzione complessiva dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2000.

Reddito imponibile massimo

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, quando il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione AGO IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente viene presa in considerazione ai fini contributivi fino a concorrenza di 2/3 del limite stesso.

Per il 2000 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a £ 110.540.000, corrispondente a £ 66.324.000 più £ 44.216.000.

Il contributo massimo annuo è quindi:

  • Artigiani: £ 18.349.640 per titolari e collaboratori over 21; £ 15.033.440 per collaboratori under 21.
  • Commercianti: £ 18.780.745 per titolari e collaboratori over 21; £ 15.464.545 per collaboratori under 21.

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale è rapportato a mese:

  • Artigiani: £ 1.529.136,67 mensili per le aliquote ordinarie; £ 1.252.786,67 mensili per le aliquote ridotte.
  • Commercianti: £ 1.565.062,17 mensili per le aliquote ordinarie; £ 1.288.712,17 mensili per le aliquote ridotte.

Si tratta di limiti individuali, riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa e non all’impresa nel suo complesso.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, la circolare riporta inoltre i seguenti massimali annui: £ 132.000.000 per il 1996, £ 137.148.000 per il 1997, £ 139.480.000 per il 1998, £ 141.991.000 per il 1999 e £ 144.263.000; tale massimale non è frazionabile a mese.

Contribuzione a saldo e criteri di determinazione dei redditi

Dal 1993, per effetto della legge n. 438/1992, il contributo IVS per artigiani e commercianti:

  • si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF;
  • è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.

Se la somma del contributo sul minimale e del contributo a conguaglio versati alle scadenze previste risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2000, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da pagare entro i termini per il versamento dell’IRPEF.

La circolare chiarisce che, in base al rinvio alle norme fiscali contenuto nell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, i redditi da considerare sono quelli d’impresa in senso stretto, di cui al capo VI del TUIR, nonché quelli considerati tali dagli artt. 5 e 6 del medesimo testo unico.

In presenza di redditi di segno opposto, contributi a conguaglio e a saldo devono essere calcolati sulla differenza tra il reddito negativo e quello positivo.

Imprese con collaboratori familiari

La circolare disciplina anche il caso in cui il titolare si avvalga di familiari collaboratori.

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi sia del titolare sia dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.

Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato fiscalmente, con il limite che la somma delle quote attribuite ai collaboratori non superi il 49% del reddito globale dell’impresa. Anche in questo caso, il calcolo dei contributi per titolare e collaboratori avviene sulla base delle quote attribuite.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

In base all’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999, il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in:

  • £ 1.578 mensili fino al 30 giugno 2000;
  • £ 1.208,33 mensili dal mese di luglio 2000 in poi.

Il contributo è dovuto da ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. La circolare precisa inoltre che nei moduli di pagamento in corso di emissione tale importo è stato aggiunto alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.

Agevolazioni contributive

La circolare conferma, anche per il 2000, la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Per la definizione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione e per i chiarimenti applicativi, vengono richiamate le circolari n. 63 del 17 marzo 1998, n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 175 del 29 luglio 1998.

È inoltre confermato lo sgravio del 50% per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998. Tali soggetti, per i tre anni successivi all’iscrizione, versano i contributi in misura ridotta al 50%, secondo le modalità della circolare n. 63 del 17 marzo 1998.

L’ammissione al beneficio non incide sulla posizione assicurativa, poiché agli interessati viene accreditato l’intero importo dei contributi dovuti in relazione ai periodi di effettiva attività, e non sono richiesti adempimenti specifici per ottenere lo sgravio.

Per i soggetti under 32 iscritti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1998 che abbiano optato per il differimento del pagamento del 50% dell’aliquota per i due anni successivi all’iscrizione, continua l’obbligo di versare il 50% dei contributi per tutto o parte dell’anno 2000, in relazione alla data di iscrizione effettiva ridotta. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni e si riserva ulteriori comunicazioni per il recupero dei contributi non corrisposti, in attesa del decreto ministeriale previsto.

Termini e modalità di pagamento

Per effetto delle modifiche al d.lgs. n. 241/1997 introdotte dal d.lgs. n. 422/1998, nell’esercizio 2000 tutti gli artigiani e commercianti devono versare i contributi tramite modello F24, indipendentemente dal possesso della partita IVA.

Le scadenze indicate sono:

  • 16 maggio 2000, 16 agosto 2000, 16 novembre 2000 e 16 febbraio 2001 per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 1999, primo acconto 2000 e secondo acconto 2000.

La circolare chiude con la sottoscrizione del Direttore generale Trizzino.

Punti principali

Contributi IVS sul minimale di reddito

Per il 2000 il reddito minimo annuo di riferimento è pari a £ 22.688.224. Su tale base si applicano le aliquote IVS differenziate per artigiani e commercianti, con riduzioni per i collaboratori fino a 21 anni. Ne derivano contributi minimi annui e mensili distinti per ciascuna categoria, riferiti sempre al singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale e massimale imponibile

La contribuzione dovuta per il 2000 è calcolata anche sulla quota di reddito d’impresa 1999 eccedente il minimale, con scaglioni di aliquota fino a £ 66.324.000 e oltre tale soglia fino al massimale di £ 110.540.000. La circolare precisa che il contributo così determinato, sommato a quello sul minimale, costituisce acconto sulla contribuzione dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2000. È indicato anche il massimale individuale per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1996 in poi.

Contribuzione a saldo e redditi rilevanti

Se i contributi versati sul minimale e a conguaglio non coprono quanto dovuto sull’intero reddito d’impresa 2000, è necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento dell’IRPEF. La circolare specifica che i redditi vanno individuati secondo le regole fiscali richiamate dal TUIR e che, in presenza di redditi di segno opposto, il calcolo va effettuato sul risultato netto tra redditi positivi e negativi.

Imprese con collaboratori e quota di reddito attribuibile

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori devono essere calcolati sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, con limite complessivo del 49% del reddito globale dell’impresa; il calcolo contributivo segue tali quote attribuite.

Contributo per prestazioni di maternità

Il contributo maternità è fissato, per effetto della legge n. 488/1999, in £ 1.578 mensili fino al 30 giugno 2000 e in £ 1.208,33 mensili dal luglio 2000 per ciascun soggetto iscritto. La circolare segnala inoltre che nei moduli di pagamento il relativo importo è stato aggiunto alla contribuzione IVS sul minimale.

Agevolazioni contributive

Si conferma per il 2000 la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS e di età superiore a 65 anni, in continuità con la disciplina già illustrata da precedenti circolari. Si conferma anche lo sgravio del 50% per i soggetti under 32 iscritti per la prima volta tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000, valido per i tre anni successivi all’iscrizione, senza adempimenti aggiuntivi. Per chi si è iscritto nel 1998 e ha chiesto il differimento del 50% dell’aliquota per i due anni successivi, continua l’obbligo di versare il 50% dei contributi per tutto o parte del 2000, in attesa di ulteriori istruzioni sul recupero delle somme non versate.

Termini e modalità di pagamento

Tutti gli artigiani e commercianti devono versare i contributi con modello F24, a prescindere dalla titolarità di partita IVA. Le quattro rate del contributo sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2000 e 16 febbraio 2001; i contributi sul reddito eccedente il minimale si pagano invece nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche, come saldo 1999, primo acconto 2000 e secondo acconto 2000.

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