Circolare numero 59 del 6-3-2000
L'art. 5 del decreto-legge 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608, recante norme in materia di contratti di riallineamento retributivo, già integrato ad opera dell'art. 23 della legge 24/6/1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione, è stato ulteriormente modificato dall'articolo 75 della legge 23.12.1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29.12.1998 - Serie generale - ed entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e dagli articoli 45, co. 20 e 58, co. 13 della legge 17.5.1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 118 del 22.5.1999 - Serie Generale - Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 27.12.1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nel S.O. alla G.U. n.227/L - Serie Generale. Il testo coordinato delle suddette norme viene riportato nell'allegato n. 1 e di seguito illustrato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina dei contratti di riallineamento, strumento volto a favorire l’emersione del lavoro irregolare e la progressiva regolarizzazione retributiva e contributiva nelle aree svantaggiate. Vengono indicati ambito di applicazione, soggetti legittimati, procedura di stipula e deposito, effetti sui contributi e sulle agevolazioni, regole sui minimali, sanatoria dei periodi pregressi, conseguenze dell’inadempimento, contributi figurativi e adempimenti operativi delle sedi INPS e dei datori di lavoro, compresa la compilazione del DM10/2, del DMAG e del quadro SA del mod. 770/2000.
Contratti provinciali di riallineamento retributivo e contributivo
Contratti provinciali di riallineamento retributivo e contributivo
La circolare disciplina in modo organico i contratti di riallineamento, previsti dalla normativa richiamata per favorire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese operanti in aree svantaggiate. L’istituto consente un adeguamento progressivo dei trattamenti economici ai livelli dei contratti collettivi nazionali di riferimento, con conseguenze dirette anche sulla base imponibile contributiva e su eventuali benefici agevolativi.
Finalità dell’istituto e quadro normativo
La disciplina è ricondotta all’art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato, tra le altre, dalle leggi n. 196/1997, n. 448/1998, n. 144/1999 e n. 488/1999. L’obiettivo dichiarato è la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’emersione del lavoro irregolare nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.
La circolare chiarisce che il riallineamento non configura un condono. Ciò significa che non può essere utilizzato per rettificare dati già regolarmente denunciati e non versati, ma solo nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro sia emerso in modo incompleto o con retribuzioni inferiori a quelle dovute secondo le regole del sistema di riallineamento.
Contratti di riallineamento: struttura e funzione
I contratti di riallineamento sono descritti come uno strumento negoziale finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici di fatto a quelli previsti dai contratti nazionali di settore. La retribuzione stabilita dagli accordi provinciali diviene la base di riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nel rispetto delle percentuali progressive fissate dalle norme.
La circolare richiama anche l’effetto di sanatoria per i periodi pregressi, con riguardo a contributi, sgravi, fiscalizzazione e sanzioni, purché l’impresa abbia operato nel rispetto della disciplina illustrata.
Soggetti legittimati e procedura di stipula
Gli accordi devono essere stipulati in sede provinciale tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il requisito della maggiore rappresentatività deve sussistere sia sul lato datoriale sia su quello sindacale.
Dopo la stipula territoriale, l’accordo deve essere recepito con verbale aziendale sottoscritto dalle stesse parti. La circolare chiarisce che, ai fini del recepimento, è sufficiente la firma di almeno una organizzazione datoriale e una organizzazione sindacale dei lavoratori, purché effettivamente rappresentative. La mancata partecipazione immotivata di una o più organizzazioni, pur invitate dal datore di lavoro, non invalida il verbale; se il diniego è motivato, la valutazione della congruità spetta all’ufficio depositario.
Entro 30 giorni dalla stipula, gli accordi territoriali e i verbali di recepimento devono essere depositati rispettivamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro e presso l’Agenzia INPS dove l’azienda effettua gli adempimenti contributivi.
Termini di applicazione e proroghe
La circolare ricostruisce la successione delle proroghe normative: il termine originario, già differito al 19 luglio 1998, è stato ulteriormente riaperto dalla legge n. 448/1998 con un termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore, poi ulteriormente prorogato dalla legge n. 488/1999 fino al 31 dicembre 2000.
Viene anche precisato che il periodo compreso tra il 19 luglio 1998 e il 31 dicembre 1998 non consentiva la stipula di nuovi contratti provinciali di riallineamento, salvo la salvezza dei verbali aziendali di recepimento sottoscritti entro il 31 dicembre 1998, prevista dalla legge n. 144/1999.
Soggetti legittimati e criterio della maggiore rappresentatività
Con la modifica introdotta dalla legge n. 144/1999, il riferimento non è più alla mera adesione alle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, ma alle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare richiama le indicazioni ministeriali e chiarisce che il criterio va applicato anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica, valutandoli "ora per allora".
La sede INPS competente, in sede di deposito del verbale di recepimento, deve effettuare una preventiva verifica della sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, eventualmente richiedendo chiarimenti alla Direzione provinciale del lavoro. La valutazione concreta del requisito, però, è rimessa in via istituzionale al Ministero del lavoro.
Variazioni ai contratti in corso
La disciplina ammette una sola variazione ai programmi di riallineamento già stipulati, limitatamente ai tempi e alle percentuali previsti dagli accordi provinciali. La modifica è consentita solo se giustificata da eventi rilevanti e non prevedibili, tali da incidere sostanzialmente sulle valutazioni iniziali, e purché sia sottoscritta dalle medesime parti dell’accordo originario.
Resta fermo il termine di 36 mesi dalla stipula del contratto provinciale originario per l’adeguamento al 100% del minimale di retribuzione giornaliera.
Campo di applicazione: settori e territori
In origine la disciplina era limitata alle imprese industriali e artigiane; successivamente è stata estesa alla generalità dei settori già destinatari di misure agevolative in materia di riduzione degli oneri sociali, cioè industria, artigianato, agricoltura e terziario.
Restano escluse le imprese dei settori disciplinati dal Trattato CECA, nonché quelle operanti nei comparti delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell’edilizia.
Quanto ai territori, la legge n. 448/1998 ha individuato l’ambito di applicazione nelle zone di cui all’art. 92, par. 3, lett. a), del Trattato CE. La circolare indica l’autorizzazione comunitaria n. SG(99)D/2482 dell’8 aprile 1999, riferita a Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Effetti sugli adempimenti contributivi
La disciplina consente di calcolare e versare i contributi sulla base della retribuzione prevista dagli accordi di riallineamento nei casi di:
- lavoratori non denunciati all’Istituto;
- lavoratori denunciati con orari o giornate inferiori a quelle effettive e/o con retribuzioni inferiori a quelle dovute;
- lavoratori retribuiti con importi inferiori a quelli previsti dalla normativa richiamata.
La circolare sottolinea che il riallineamento sostituisce, nei casi previsti, i parametri ordinari della retribuzione minima imponibile, compresi quelli della retribuzione contrattuale e dei minimali giornalieri vigenti pro tempore. Le disposizioni sui minimali sono qualificate come interpretazione autentica delle norme in materia di corresponsione retributiva e determinazione contributiva.
Aziende di nuova costituzione e nuovi assunti
Secondo i chiarimenti ministeriali richiamati, il contratto di riallineamento si applica anche ai lavoratori nuovi assunti dall’azienda che lo abbia recepito. La circolare ritiene inoltre applicabile l’istituto anche alle aziende di nuova costituzione, in quanto non possono essere operate discriminazioni rispetto alle altre imprese, purché il contratto sia stato recepito secondo le modalità previste.
Minimali del riallineamento
Anche in regime di riallineamento resta fermo il principio della commisurazione dei contributi alla retribuzione effettivamente corrisposta, se superiore ai minimali. La retribuzione da assumere a base del calcolo non può comunque scendere sotto i limiti minimi stabiliti dalla legge:
- per i periodi precedenti l’accordo provinciale, non inferiore al 25% del minimale contributivo di retribuzione giornaliera;
- per i periodi successivi, non inferiore al 50% del medesimo minimale;
- adeguamento al 100% entro 36 mesi dalla stipula.
Il minimale giornaliero è determinato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989 ed è pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La circolare riporta i valori giornalieri dal 1989 al 2000.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
La normativa consente di regolarizzare, senza oneri accessori, i contributi omessi o versati in misura ridotta per i periodi pregressi rispetto all’accordo provinciale. La regolarizzazione comprende anche partite già contestate dall’Istituto ed è possibile fino al termine ultimo fissato per la stipula dei verbali aziendali di recepimento, cioè fino al 31 dicembre 2000.
Non è invece previsto alcun rimborso per somme versate in misura superiore rispetto a quelle derivanti dall’applicazione delle percentuali di riallineamento.
Lavoratori e periodi regolarizzabili
In sede di recepimento del contratto provinciale, l’impresa può individuare i lavoratori e i periodi di attività precedenti da regolarizzare, ma solo d’intesa con le parti che hanno stipulato l’accordo provinciale e previa adesione scritta dei lavoratori interessati, che devono essere in forza all’azienda al momento della sottoscrizione.
Ne consegue che la regolarizzazione riguarda soltanto le pendenze contributive connesse ai rapporti di lavoro oggetto del riallineamento e non può riguardare lavoratori che non fanno più parte dell’azienda.
La possibilità di regolarizzazione è limitata agli ordinari termini di prescrizione di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Per il settore agricolo la legge n. 488/1999 ha ribadito l’applicabilità del comma 3-sexies anche alle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Modalità di pagamento della regolarizzazione
L’adempimento dei contributi pregressi può avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure in 40 rate trimestrali di pari importo, a partire dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al verbale di recepimento.
Sulle rate si applicano gli interessi previsti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, indicati nella circolare nella misura del 5% maggiorato di un punto.
In sede di regolarizzazione possono essere riconosciute le agevolazioni di fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il Mezzogiorno, se la retribuzione corrisposta è non inferiore ai minimali gradualizzati; restano esclusi gli sgravi per la creazione di nuova occupazione.
Pendenze in atto, sospensione delle azioni ed effetti estintivi
La sottoscrizione del verbale di adesione al contratto provinciale determina la sospensione dei provvedimenti esecutivi fino alla scadenza del termine per completare il programma di riallineamento. A riallineamento completato, l’impresa può beneficiare dell’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi, nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio.
Se al termine del programma il numero dei lavoratori è inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza tra minimale retributivo e retribuzione corrisposta ai lavoratori cessati. La sanzione non si applica se la diminuzione dipende da una riduzione dell’attività attestata dalle parti stipulanti.
Restano salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori per il riconoscimento della parità di trattamento retributivo.
Inosservanza degli accordi
Per i periodi successivi al verbale di recepimento, la violazione del programma di riallineamento comporta la cessazione del regime agevolato dal momento in cui si è verificato l’inadempimento, anche se accertato successivamente.
Per i periodi antecedenti, l’inadempienza fa venir meno ab origine la sanatoria prevista per le pendenze contributive e per gli sgravi/fiscalizzazioni legati a evasione o elusione, con esclusione delle somme semplicemente denunciate e non versate.
Nel caso di pagamento rateale, l’interruzione o il mancato versamento di una o più rate non incide sul programma in sé, ma determina il recupero del residuo debito con le sanzioni e gli accessori previsti dalla disciplina ordinaria.
Contributi figurativi
La circolare richiama la previsione secondo cui, per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei contributi e l’intero minimale di legge, possono essere accreditati contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo per l’occupazione nei limiti delle risorse disponibili.
I criteri e le modalità di riconoscimento sono rimessi a un decreto del Ministro del lavoro. Per gli operai agricoli a tempo determinato viene richiamato un chiarimento ministeriale che esclude l’applicazione della tecnica della contribuzione figurativa al minimale giornaliero, poiché per tali lavoratori le prestazioni pensionistiche si calcolano sul salario medio convenzionale del 1996 quando la retribuzione di riallineamento sia inferiore a tale importo.
Adempimenti delle sedi INPS e controlli
La circolare annuncia la predisposizione di una procedura dedicata per il monitoraggio nazionale dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento. Nelle more, le Agenzie devono acquisire le copie degli accordi provinciali e i relativi verbali, e svolgere verifiche preventive sulla legittimità dei contratti, con particolare attenzione alla rappresentatività delle organizzazioni firmatarie e alla validità dei verbali di recepimento.
I casi dubbi devono essere rimessi alle Direzioni provinciali del lavoro. Se emergono illegittimità, le aziende devono essere informate della perdita dei benefici e invitate a regolarizzare la posizione contributiva in base ai contratti collettivi nazionali; in caso di inerzia, devono essere avviate indagini ispettive per quantificare gli addebiti.
Le Direzioni regionali devono trasmettere trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive dati aggregati sul numero dei contratti stipulati, delle aziende che li hanno recepiti e dei lavoratori interessati. La prima rilevazione fa riferimento al 31 dicembre 1999 e doveva pervenire entro il 31 marzo 2000.
Istruzioni procedurali: codifica aziende e denunce correnti
Alle aziende che recepiscono un contratto di riallineamento deve essere attribuito il codice di autorizzazione "7X", con efficacia dal periodo di paga in cui inizia il programma e per tutta la sua durata.
Per i contributi correnti, le aziende devono utilizzare il modello DM10/2 nei quadri B-C con i seguenti codici:
- 95: per i lavoratori denunciati per la prima volta all’Istituto;
- 96: per i lavoratori già denunciati e interessati dal riallineamento.
Per l’area agricola, gli operai in riallineamento devono essere denunciati con modello DMAG, barrando la casella "A.R" sia nel foglio D sia nel foglio R.
Regolarizzazione dei periodi pregressi: procedure operative
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi va utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive con modello DM10/V e apertura dell’inadempienza con T.S. n. 49. I pagamenti rateali devono essere eseguiti con mod. DM20 Reg. e codice tipo archivio "N".
Per la codifica delle retribuzioni regolarizzate si usano i codici:
- 195 per gli operai e 295 per gli impiegati, quando si denunciano nuovi lavoratori (denunce di tipo C o D);
- 196 per gli operai e 296 per gli impiegati, quando si regolarizzano differenze contributive connesse a retribuzioni non denunciate (denunce di tipo E).
Le sedi devono inoltre definire le eventuali note di rettifica già emesse per mancato adeguamento ai minimali, alla luce della disciplina del riallineamento.
Settore agricolo: regolarizzazione specifica
Per l’agricoltura, la regolarizzazione richiede la compilazione delle dichiarazioni DMAG/D e DMAG/R. In caso di pagamento in unica soluzione, nella prima casella del campo "Tipo denuncia" va indicato il codice 1 o 2, a seconda che la manodopera sia a tempo determinato o indeterminato, e nella seconda casella la lettera X; inoltre va barrato il campo "Accordi di riallineamento".
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998 possono essere regolarizzati solo gli operai a tempo indeterminato, con modello ACC1/OTI e origine X. Le dichiarazioni integrative devono riferirsi solo a lavoratori mai dichiarati, giornate mai dichiarate o retribuzioni omesse.
In caso di pagamento rateale, la stessa procedura va seguita usando la lettera Y al posto della X.
Debiti già accertati ed effetti sul recupero crediti
Quando per i periodi e i lavoratori interessati esistano crediti già accertati dall’Istituto, comprese iscrizioni, note di rettifica o accertamenti d’ufficio, l’attività di recupero, anche coattivo, deve essere sospesa. Le posizioni devono essere contrassegnate con i codici di sospensione in uso e le pratiche già in gestione presso gli uffici legali devono essere restituite ai settori amministrativi.
Compilazione del quadro SA del mod. 770/2000
Per il quadro SA del mod. 770/2000, il codice tipo contratto al punto 84 deve essere indicato con la lettera "G" per il contratto di riallineamento; nel tipo rapporto al punto 87 devono essere riportati i codici 95 e 96.
Nella sezione delle retribuzioni particolari devono essere indicati:
- tipo G;
- date di inizio e fine del periodo in cui la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri;
- importo della retribuzione;
- numero delle giornate retribuite interessate.
Per i periodi anteriori al 1999 devono inoltre essere presentati i modelli O1/M vigenti.
Indicazioni ministeriali richiamate sugli accordi “pirata” e sulle cooperative agricole
La circolare allega e richiama la lettera circolare ministeriale n. 903/1998, che chiarisce i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività e afferma che solo l’aspetto retributivo può essere oggetto di negoziazione, nel rispetto dei minimi di legge. Viene anche richiamata la circolare n. 75/1999, che per il settore agricolo e le cooperative agricole ribadisce che il verbale di recepimento è valido se sottoscritto da almeno una organizzazione datoriale e una sindacale effettivamente rappresentative, e invita a svolgere controlli preventivi sulle cooperative che potrebbero mascherare rapporti fittizi o fenomeni di caporalato, verificando titolo di possesso dei terreni, destinazione d’uso e reale fabbisogno di manodopera.
Punti principali
Finalità e natura dell’istituto
Il riallineamento non è un condono, ma un meccanismo negoziale per adeguare gradualmente le retribuzioni di fatto ai livelli dei contratti nazionali, con effetti anche contributivi. La retribuzione fissata dagli accordi provinciali diventa base imponibile nel rispetto dei minimali progressivi previsti dalla legge.
Stipula, recepimento e deposito
I contratti devono essere stipulati a livello provinciale tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con quelle comparativamente più rappresentative. Dopo la stipula, l’accordo va recepito in sede aziendale con verbale sottoscritto dalle stesse parti; è sufficiente la firma di almeno una organizzazione datoriale e una sindacale rappresentativa. Entro 30 giorni gli accordi territoriali e i verbali aziendali devono essere depositati presso Direzione provinciale del lavoro e INPS.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
L’istituto si applica a industria, artigianato, agricoltura e terziario già destinatari di agevolazioni contributive, con esclusione dei settori CECA, costruzioni navali, fibre sintetiche, automobilistico ed edilizia. I territori ammessi sono quelli di cui all’art. 92, par. 3, lett. a), del Trattato CE, e per la circolare risultano autorizzati Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Effetti contributivi, pregresso e sanzioni
Per i lavoratori non denunciati, denunciati parzialmente o retribuiti sotto i minimi, la contribuzione può essere calcolata sulla retribuzione di riallineamento. È consentita la regolarizzazione dei periodi pregressi senza oneri accessori, anche in forma rateale in 40 rate trimestrali, con interessi. La violazione del programma fa cessare i benefici per il futuro e, per il pregresso, fa venir meno la sanatoria per evasione/elusione; restano sospese le azioni esecutive fino alla scadenza del programma.
Minimali, contributi figurativi e adempimenti operativi
La retribuzione di riallineamento non può scendere sotto il 25% del minimale contributivo per i periodi precedenti l’accordo e sotto il 50% per i successivi, con adeguamento al 100% entro 36 mesi. Per la differenza rispetto al minimale possono essere accreditati contributi figurativi ai fini pensionistici. Le sedi devono attribuire il codice autorizzazione 7X, usare i codici contributivi 95/96 in DM10/2, il modello DMAG con caselle specifiche per l’agricoltura e compilare il quadro SA del 770/2000 con il codice G e i codici 95/96.
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