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Circolare

Circolare numero 55 del 1-3-2000

Periodi prescrizionali in presenza di denuncia del lavoratore. Requisiti della denuncia. Atti di interruzione dei termini. Elementi dell’atto interruttivo necessari per la sua validità. Invalidità degli atti interruttivi generici che non contengono la quantificazione del credito né gli elementi per la sua determinazione. Divieto di acquisire contribuzione prescritta.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il termine di prescrizione dei contributi, fissato in cinque anni dal 1° gennaio 1996, con estensione a dieci anni solo per la contribuzione delle gestioni pensionistiche obbligatorie in presenza di una denuncia formale del lavoratore. Precisa inoltre quando operano le eccezioni transitorie per atti interruttivi già compiuti prima del 1° gennaio 1996. Viene ribadito che i contributi prescritti non possono essere versati e, se acquisiti, devono essere restituiti. Quanto agli atti interruttivi, la loro validità richiede la quantificazione del credito o elementi sufficienti a consentirne la determinazione; formule generiche o verbali privi di tali elementi non sono idonei a interrompere la prescrizione. Le sedi devono applicare correttamente tali criteri, ridimensionando in autotutela gli addebiti non corretti e garantendo uniformità di comportamento.

Prescrizione dei contributi e validità degli atti interruttivi negli addebiti ispettivi

Prescrizione e validità degli atti interruttivi negli addebiti contributivi ispettivi

La circolare interviene per uniformare il trattamento delle contestazioni in materia di prescrizione dei contributi e di efficacia degli atti interruttivi, soprattutto con riferimento agli addebiti notificati in sede ispettiva. Viene richiamata la disciplina già impartita con le circolari n. 262/1995 e n. 18/1996, precisando i periodi prescrizionali, i requisiti della denuncia del lavoratore e le condizioni di validità degli atti interruttivi.

Periodo prescrizionale ordinario e disciplina speciale

Ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 8 agosto 1995, il termine di prescrizione dei contributi è fissato dal 1° gennaio 1996 in cinque anni. Per la contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine è elevato a dieci anni soltanto in presenza di denuncia del lavoratore, come già chiarito nella circolare n. 262/1995.

La circolare precisa tuttavia che la denuncia deve avere carattere formale e soddisfare i requisiti indicati al punto d) della circolare n. 18/1996. Di conseguenza, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non possono essere considerate denunce, salvo che siano successivamente formalizzate secondo le modalità richieste.

Regime transitorio

Resta ferma l’eccezione al termine quinquennale nei soli casi previsti dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995. Tale deroga opera quando, prima del 1° gennaio 1996, siano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione. La circolare rinvia sul punto al punto 1.3.1. della circolare n. 262/1995.

Conseguenze della prescrizione

La nota ricorda espressamente che i contributi prescritti, per effetto dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, non possono essere versati. Qualora siano stati comunque acquisiti dall’Istituto, devono essere restituiti.

Requisiti dell’atto interruttivo

Per essere idonei a interrompere la prescrizione, gli atti interruttivi devono contenere la quantificazione del credito oppure indicare tutti gli elementi necessari affinché il debitore possa determinarla. Il richiamo è al messaggio n. 10.922 del 24 ottobre 1996.

In assenza di tali elementi, non hanno efficacia interruttiva formule generiche del tipo "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati". Analogamente, non possono considerarsi validi i verbali di accesso utilizzati da alcune sedi quando non consentono la quantificazione delle omissioni contributive.

Indicazioni operative per le sedi

La circolare sottolinea che il mancato rispetto delle regole sulla prescrizione e sugli atti interruttivi alimenta ricorsi amministrativi e compromette l’efficacia dell’attività ispettiva, dilatando i tempi di recupero. Per questo motivo, le sedi che ricevano eccezioni in materia di termini prescrizionali devono, se necessario, procedere direttamente al ridimensionamento degli addebiti in autotutela.

Alle sedi regionali è demandato il compito di verificare la corretta applicazione delle norme richiamate, assicurando uniformità di comportamento sul territorio.

Punti principali

Termini di prescrizione

Dal 1° gennaio 1996 il termine prescrizionale per i contributi è di 5 anni, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. Per la sola contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine si estende a 10 anni se esiste una denuncia del lavoratore.

Denuncia del lavoratore e requisiti di forma

La denuncia del lavoratore, per produrre l’effetto dell’estensione del termine a 10 anni, deve avere carattere formale e possedere i requisiti indicati nel punto d) della circolare n. 18/1996. Non sono sufficienti le semplici dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, salvo che siano formalizzate secondo tali modalità.

Eccezioni transitorie

L’eccezione al termine quinquennale riguarda solo i casi previsti dalla normativa transitoria dell’art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995, e opera quando siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione prima del 1° gennaio 1996.

Contributi prescritti

La circolare ricorda che i contributi prescritti, per effetto dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, non possono essere versati. Se tali somme siano state comunque acquisite dall’Istituto, devono essere restituite.

Requisiti di validità degli atti interruttivi

Per essere validi, gli atti interruttivi devono contenere la quantificazione del credito oppure tutti gli elementi necessari per consentire al debitore di determinarla. Il richiamo rinvia al messaggio n. 10.922 del 24 ottobre 1996.

Atti generici non idonei

Non interrompono la prescrizione frasi generiche come "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati". Ugualmente non sono validi i verbali di accesso in uso presso alcune sedi se privi degli elementi utili a quantificare le omissioni.

Comportamento delle sedi e autotutela

Poiché il mancato rispetto delle regole genera ricorsi amministrativi e rallenta il recupero, le sedi, in presenza di eccezioni sui termini prescrizionali, devono procedere se necessario al ridimensionamento degli addebiti applicando il principio di autotutela della Pubblica Amministrazione. Le sedi regionali devono verificare la corretta applicazione delle norme e assicurare uniformità di comportamento sul territorio.

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