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Circolare

Circolare numero 13 del 08-03-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per l’anno 2000, gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro restano invariati rispetto al D.Lgs. 314/97. Richiama inoltre alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. 505/99 all’art. 48 TUIR, tra cui opere e servizi per educazione/istruzione/ricreazione/culto, azioni assegnate ai dipendenti e prestiti al lavoratore. Vengono poi illustrati l’aumento al 3% del tetto di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello a decorrere da gennaio 2000 e l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive, con soppressione del contributo asili nido per tutte le imprese dal 1° gennaio 2000.

Rivalutazione importi esclusi da reddito di lavoro, modifiche TUIR e aggiornamento aliquote contributive

Rivalutazione importi esclusi da reddito di lavoro e aggiornamento contributivo

La circolare riepiloga gli effetti, per l’anno 2000, della disciplina dell’art. 48 TUIR in materia di somme e utilità escluse dalla formazione del reddito di lavoro, nonché alcune modifiche normative intervenute sul trattamento fiscale e previdenziale di specifiche erogazioni. Vengono inoltre fornite indicazioni sul regime di decontribuzione per i contratti di secondo livello e sull’aggiornamento delle tabelle contributive, con particolare riferimento alla soppressione del contributo asili nido.

Importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro

La circolare precisa che, ai sensi del comma 9 dell’art. 48 TUIR, gli importi che non concorrono al reddito di lavoro possono essere rivalutati solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma; per l’anno 2000, tuttavia, tali importi restano invariati rispetto a quelli introdotti dal D.Lgs. 314/97.

Sono richiamati i principali limiti di non imponibilità:

  • Indennità di trasferta: non imponibili fino a L. 90.000 giornaliere per trasferte nel territorio nazionale e fino a L. 150.000 giornaliere per trasferte all’estero. Gli importi si riducono di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di vitto o alloggio/vitto fornito gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia di vitto sia di alloggio.
  • Indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti: non concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, entro un tetto annuo complessivo di L. 3.000.000 per trasferimenti all’interno del territorio nazionale e di L. 9.000.000 per trasferimenti fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo.
  • Erogazioni a titolo di liberalità: escluse fino a L. 500.000 nel periodo d’imposta.
  • Beni e servizi forniti al lavoratore: esclusi se di valore complessivo non superiore a L. 500.000; se il limite è superato, l’intero valore concorre a formare il reddito e costituisce base imponibile sia fiscale sia previdenziale.
  • Prestazioni e indennità sostitutive della mensa: non imponibili fino a L. 10.240 giornaliere, con riferimento ai buoni pasto o tickets restaurant.

Indennità sostitutiva della mensa

La circolare ricorda che l’art. 4 del D.Lgs. 56/98 ha modificato la disciplina dell’art. 3 del D.Lgs. 314/97 in materia di trattamento fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa.

Viene confermato che:

  • l’indennità sostitutiva della mensa non concorre all’imponibile previdenziale fino a L. 10.240 giornaliere;
  • l’esclusione opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma;
  • le indennità erogate al di fuori di tali casi concorrono all’imponibile previdenziale per l’intero ammontare.

Modifiche all’art. 48 TUIR introdotte dal D.Lgs. 505/99

La circolare segnala le modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, che hanno inciso su alcune disposizioni dell’art. 48 TUIR.

Comma 2, lettera f)

La nuova formulazione limita l’esclusione dalla base imponibile, fiscale e previdenziale, alla sola utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell’art. 12 TUIR.

Comma 2, lettera f-bis)

Resta esclusa dal reddito di lavoro la corresponsione di somme da parte del datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per:

  • frequenza di asili nido;
  • frequenza di colonie climatiche da parte dei familiari di cui all’art. 12 TUIR;
  • borse di studio a favore dei medesimi familiari.

La circolare richiama la precedente disciplina, più ampia, che consentiva l’esclusione di somme erogate per le finalità di cui all’art. 65, comma 1, TUIR, con alcune esclusioni.

Comma 2, lettere g) e g-bis): azioni assegnate ai lavoratori

La sostituzione della precedente lettera g) con le lettere g) e g-bis) modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle azioni assegnate ai dipendenti.

In base alla nuova disciplina non concorrono al reddito:

  • il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a L. 4.000.000, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, né cedute prima di tre anni dalla percezione;
  • la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, purché quest’ultimo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta.

La circolare precisa inoltre che, se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente superano il 10% dei diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio, la differenza concorre comunque integralmente a formare il reddito.

Le nuove disposizioni si applicano solo alle azioni emesse:

  • dall’impresa presso cui il contribuente lavora;
  • da società che la controllano direttamente o indirettamente;
  • da società controllate dalla medesima impresa;
  • da società controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Per ulteriori approfondimenti la circolare rinvia alle circolari ministeriali n. 247/E del 29 dicembre 1999 e n. 30/E del 25 febbraio 2000.

Comma 4, lettera b): prestiti al lavoratore

La nuova formulazione stabilisce che, in caso di concessione di prestiti al lavoratore, l’imponibile fiscale e previdenziale è pari al 50% della differenza tra:

  • gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno;
  • gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato al prestito.

La circolare evidenzia che la precedente disciplina faceva riferimento al tasso vigente al momento della concessione del prestito.

Regime di decontribuzione per contratti collettivi aziendali o di secondo livello

La circolare richiama l’art. 2 del D.L. 67/97, convertito dalla legge 135/97, relativo al regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello.

Viene ricordato che:

  • l’art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144 aveva elevato al 3% il limite massimo di retribuzione imponibile entro cui opera la decontribuzione;
  • la mancata emanazione dei decreti previsti dall’art. 8 della legge 448/98 aveva impedito la copertura finanziaria, per cui nel 1999 il beneficio era rimasto applicabile entro il 2%;
  • l’art. 49, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001.

Di conseguenza, dal gennaio 2000 il regime di decontribuzione trova applicazione entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Tabelle aliquote contributive e soppressione del contributo asili nido

La circolare richiama le precedenti indicazioni fornite con le circolari n. 7 del 26 febbraio 1999 e n. 14 del 12 aprile 1999 in merito all’art. 3, comma 1, della legge 448/98, che ha soppresso i contributi destinati:

  • al finanziamento degli asili nido;
  • alle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
  • all’assicurazione contro la tubercolosi.

Quanto all’Ente, la circolare precisa che:

  • per le imprese del settore industria e per quelle in altri settori con versamento del contributo Cuaf almeno pari a quello industriale, il contributo asili nido dello 0,10% non è più dovuto dal 1° gennaio 1999;
  • per le imprese di settori diversi dall’industria con aliquota Cuaf ridotta dello 0,43%, il contributo asili nido non è più dovuto dal 1° gennaio 2000.

In ragione di tale diversa decorrenza, vengono richiamate le tabelle contributive già codificate con la circolare n. 14/1999 e, con riferimento al 1° gennaio 2000, l’elencazione delle tabelle da utilizzare per il versamento e per la compilazione della modulistica, prive del contributo asili nido.

La circolare precisa anche che le tabelle non riportate nell’allegato, relative ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, restano vigenti per le regolarizzazioni contributive riferite a periodi in cui il contributo asili nido era ancora dovuto.

Tabelle allegate per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

L’allegato contiene le tabelle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1999 per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, con indicazione delle quote a carico datore e lavoratore e delle diverse fasce temporali di vigenza.

Per i lavoratori dello spettacolo sono riportate le tabelle:

  • C, R, D, E, F, G, H, L, M, P, Q, S.

Per gli sportivi professionisti sono riportate le tabelle:

  • T, Z.

Le tabelle distinguono, in particolare, la posizione dei lavoratori:

  • iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva;
  • iscritti con precedente anzianità in altre gestioni obbligatorie;
  • già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995;
  • appartenenti a categorie particolari, come tersicorei, ballerini, lavoratori del cinema e sportivi professionisti.

Sono inoltre evidenziate, per alcune tabelle, le quote di contributo legate a T.B.C., T.E.M. e A.N.F. ex C.U.A.F., nonché le variazioni progressive delle aliquote nel tempo fino al raggiungimento del 32,70% o, per alcune categorie, del 35,70%.

Punti principali

Importi esclusi da reddito di lavoro invariati per il 2000

Per effetto del meccanismo di rivalutazione previsto dall’art. 48, comma 9, TUIR, gli importi che non concorrono al reddito di lavoro non subiscono variazioni per l’anno 2000 e restano quelli fissati dal D.Lgs. 314/97.

Indennità di trasferta e trasferimento

Sono riepilogati i limiti di non imponibilità delle indennità di trasferta: L. 90.000 giornaliere in Italia e L. 150.000 all’estero, con riduzioni di un terzo o due terzi in presenza di rimborsi di vitto e/o alloggio. Per indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti, la non imponibilità riguarda il 50% dell’importo entro i limiti annuali di L. 3.000.000 per trasferimenti nazionali e L. 9.000.000 per quelli esteri.

Erogazioni liberali, fringe benefits e mensa

Le erogazioni a titolo di liberalità restano escluse dal reddito fino a L. 500.000 annue. Anche il valore di beni e servizi forniti al lavoratore non concorre al reddito se complessivamente non supera L. 500.000; oltre tale soglia, l’intero valore diventa imponibile fiscalmente e previdenzialmente. La prestazione sostitutiva della mensa aziendale è esclusa fino a L. 10.240 giornaliere, nei casi previsti dalla norma.

Modifiche dell’art. 48 TUIR introdotte dal D.Lgs. 505/99

La circolare segnala le modifiche ai commi 2, lettere f) e g), e 4, lettera b), dell’art. 48 TUIR. La lettera f) limita l’esclusione alla sola utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto da parte di dipendenti e familiari ex art. 12 TUIR. La lettera f-bis mantiene l’esclusione per somme destinate ad asili nido, colonie climatiche e borse di studio. La nuova disciplina sulle azioni dei dipendenti introduce il limite di L. 4.000.000 annui e condizioni di detenzione minima di tre anni, oltre alla regola speciale per i partecipanti che superano il 10% dei diritti di voto o di partecipazione. Per i prestiti al lavoratore, l’imponibile è pari al 50% della differenza tra interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e quelli applicati sul prestito.

Decontribuzione per contratti aziendali o di secondo livello

L’art. 49, comma 3, della legge n. 488/1999 finanzia per gli anni 2000 e 2001 l’elevazione al 3% del tetto di retribuzione imponibile entro cui si applica la decontribuzione prevista dall’art. 2 del D.L. 67/97. Dal mese di gennaio 2000 il beneficio opera dunque entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

Soppressione del contributo asili nido e nuove tabelle aliquote

In applicazione della legge n. 448/1998, la circolare ricorda la soppressione dei contributi destinati ad asili nido, Enaoli e assicurazione contro la tubercolosi. Dal 1° gennaio 2000 tutte le imprese non sono più tenute al versamento del contributo asili nido, e vengono richiamate le tabelle contributive aggiornate da utilizzare per il calcolo dei versamenti e la modulistica. Le tabelle non riportate nell’allegato restano comunque valide per le regolarizzazioni relative a periodi in cui il contributo era dovuto.

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