Circolare numero 60 del 7-3-2000
Principali innovazioni intervenute, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, sulla materia dei P.I.P. e modalità operative e contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali novità normative sui Piani di inserimento professionale: proroga dei P.I.P. fino al 31 dicembre 2000, modifiche introdotte dalla normativa regionale siciliana e nuove modalità di articolazione oraria previste dalla legge n. 488/1999. Indica inoltre gli adempimenti per i soggetti utilizzatori, i codici da esporre nel mod. DM10/2, i criteri per malattia e ferie, e le istruzioni contabili per la rilevazione delle indennità con i relativi conti.
Innovazioni sui Piani di inserimento professionale (P.I.P.) e istruzioni operative per conguagli/rimborsi
Piani di inserimento professionale (P.I.P.): proroghe, disciplina regionale siciliana e istruzioni operative
La circolare fornisce un quadro aggiornato delle innovazioni intervenute in materia di Piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione. Vengono richiamate la proroga disposta dalla legge n. 144/1999, le particolari regole introdotte dalla normativa della Regione Siciliana e le nuove modalità applicative per il conguaglio e il rimborso delle indennità tramite il mod. DM10/2.
Proroga dei P.I.P. e riferimento normativo nazionale
L'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, proroga le disposizioni sui P.I.P. per gli anni 1999 e 2000. La realizzazione dei piani deve avvenire sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. La circolare richiama anche il collegamento con l'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge n. 608/1996, e con l'art. 15 della legge n. 451/1994.
Disciplina speciale della Regione Siciliana
La Regione Siciliana, in forza della propria competenza legislativa in materia di lavoro, è intervenuta sulla disciplina dei P.I.P. con l'art. 19 della L.R. n. 30/1997 e con l'art. 11 della L.R. n. 4/1999. Per i giovani residenti nel territorio regionale, la normativa introduce regole specifiche che incidono sia sull'entità dell'indennità sia sui limiti di utilizzo.
In particolare, ai giovani impegnati nei progetti di cui all'art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è riconosciuta:
- un'indennità oraria pari a lire 8.000;
- un impegno massimo di 100 ore mensili;
- una durata non superiore a 12 mesi.
Dal 1 gennaio 1999, nell'ambito della Regione Siciliana, i soggetti utilizzatori corrispondono integralmente le indennità spettanti ai giovani utilizzati nei P.I.P., con successivo meccanismo di conguaglio/rimborso gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998.
Piani interregionali e intesa con la Regione Sicilia
La circolare chiarisce che i piani interregionali possono prevedere, per i giovani residenti in Sicilia, attività presso imprese operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, incluse imprese artigianali o cooperative. Tali piani possono essere promossi e finanziati dall'Assessore regionale per il Lavoro con risorse statali e comunitarie e restano soggetti alle disposizioni degli artt. 19, 24 e 25 della L.R. n. 30/1997.
Per disciplinare le peculiarità della normativa regionale, la Regione Sicilia ha stipulato un'intesa con il Ministero del Lavoro e con l'Istituto. In base a tale intesa, la Regione si impegna a rimborsare all'INPS, dal 1 gennaio 1999 e dietro rendicontazione, le somme a titolo di indennità portate a conguaglio o compensazione dai soggetti utilizzatori, al netto delle somme a loro carico.
L'Assessorato regionale competente deve trasmettere alla Sede regionale per la Sicilia copia dei piani regionali approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.
Ruolo della Sede regionale per la Sicilia
La circolare attribuisce alla Sede regionale per la Sicilia un ruolo centrale nella gestione dei P.I.P. regionali. Alla Sede sono demandati:
- la regia complessiva delle attività legate ai piani regionali;
- il coordinamento delle sedi della Regione;
- il supporto operativo e il monitoraggio delle attività.
Nuove modalità di svolgimento delle attività: legge n. 488/1999
L'art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introduce rilevanti innovazioni nelle modalità di articolazione dell'orario dei P.I.P. Fino al 31 dicembre 1999 restava fermo il limite di 80 ore mensili per un massimo di 12 mesi previsto dall'art. 15, comma 4, del D.L. n. 299/1994.
Dal 1 gennaio 2000, fermo restando il limite complessivo di 960 ore annue, i piani possono prevedere che le attività si svolgano in un periodo non superiore a sei mesi, purché nel rispetto dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale.
La disposizione consente quindi di concentrare l'attività in un arco temporale più breve, ma solo entro i limiti quantitativi già previsti dalla disciplina generale.
Adempimenti documentali dei soggetti utilizzatori
I soggetti interessati dalla nuova disciplina devono integrare la documentazione già prevista dalla circolare n. 13/1999 con copia del piano che attesti la nuova articolazione oraria delle attività.
Modalità operative per le denunce contributive mod. DM10/2
La circolare disciplina in modo analitico la compilazione del mod. DM10/2 ai fini del conguaglio o rimborso delle indennità. Le disposizioni della circolare n. 13/1999 restano applicabili, ma vengono introdotti nuovi codici distinti a seconda della platea dei soggetti e del tipo di indennità.
Soggetti che non utilizzano giovani residenti in Sicilia
Per i soggetti operanti sul territorio nazionale che non si avvalgono di giovani residenti in Sicilia, i codici da utilizzare sono:
- R771 per l'indennità di base ex art. 15 L. n. 451/1994, comprensiva di quella ridotta in caso di maternità, da esporre nel quadro D con la dicitura "indennità P.I.P. ex L. 488/1999";
- R781 per l'eventuale indennità aggiuntiva nei casi di mobilità interregionale e piani di gemellaggio, con la dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. ex L. 488/1999";
- P888 per indicare nella casella "n. Dipendenti" dei quadri B-C il numero dei giovani neoinseriti destinatari della disciplina.
Soggetti che utilizzano giovani residenti in Sicilia
Per i soggetti utilizzatori che impiegano giovani residenti nella Regione Siciliana, i codici sono:
- R773 per l'indennità di base ex art. 15 L. n. 451/1994, comprensiva di quella ridotta in caso di maternità, con la dicitura "indennità P.I.P. ex L. 488/1999/Sicilia";
- R783 per l'eventuale indennità aggiuntiva nei casi di mobilità interregionale e piani di gemellaggio, con la dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. ex L. 488/1999/Sicilia";
- P888 per il numero dei giovani neoinseriti.
Per i piani regionali e interregionali con gemellaggio riferiti a giovani residenti in Sicilia, le modalità di conguaglio restano quelle già indicate al punto 10 della circolare n. 13/1999, ma con l'uso dei nuovi codici istituiti. La compilazione deve essere puntuale e corretta; la circolare precisa inoltre che non devono essere riportati dati nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito" e che i soggetti impegnati nei piani non devono essere esposti né con il codice "NR00" né nel quadro A del mod. DM10/2, in quanto non si tratta di lavoratori dipendenti.
Rettifiche automatiche e aggiornamento delle procedure
Le sedi che gestiscono posizioni contributive relative a P.I.P. per giovani residenti in Sicilia devono definire le eventuali note di rettifica emesse dal 1 gennaio 1999 a titolo di differenze di indennità, applicando le indicazioni della circolare. La definizione riguarda sia le rettifiche attive sia i DM passivi rettificati. Dal 1 gennaio 2000 la procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata.
Chiarimenti su malattia e ferie
In relazione a quesiti applicativi, la circolare precisa che:
- la malattia del giovane, se debitamente documentata, non comporta la sospensione dell'indennità;
- la sospensione opera invece se l'assenza per malattia non è documentata;
- l'onere relativo, al netto della quota a carico del soggetto utilizzatore, grava sul Fondo per l'occupazione;
- anche l'indennità riconosciuta a titolo di ferie, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 13/1999, è posta a carico del Fondo per l'occupazione al netto della quota a carico dell'utilizzatore.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la contabilizzazione delle indennità esposte nei mod. DM10/2 con i codici R772 e R773 per le indennità di base, e R782 e R783 per le indennità aggiuntive, vengono istituiti i conti GAU 30/95 e GAU 30/96. Tali importi sono rimborsati dalla Regione Sicilia.
Per l'utilizzazione manuale delle registrazioni contabili si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con impiego del codice utente "1" e del codice documento "95".
Le indennità evidenziate con i codici R771 e R781 devono invece essere imputate ai conti GAU 30/78 e GAU 30/87, già istituiti con la circolare n. 13 del 27 gennaio 1999.
La definizione dei rapporti finanziari con la Regione Sicilia ai fini del rimborso degli oneri è affidata alla Direzione Generale.
Allegati e quadro riepilogativo dei codici
La circolare richiama infine gli allegati normativi e contabili, tra cui:
- la legge n. 144/1999, art. 66, comma 5, che proroga i P.I.P. e ne fissa la conclusione entro il 31 dicembre 2000;
- la legge n. 488/1999, art. 63, comma 1, che consente l'articolazione delle attività in un periodo non superiore a sei mesi;
- le variazioni al piano dei conti con i conti GAU 30/95 e GAU 30/96;
- la tabella riepilogativa dei codici DM10/2, che distingue i codici per il territorio nazionale e per i soggetti che utilizzano giovani residenti in Sicilia, nonché la diversa articolazione oraria su base mensile (80 ore o oltre 80 ore; 100 ore o oltre 100 ore, per la Sicilia).
Punti principali
Proroga dei P.I.P.
L'art. 66, comma 5, della legge n. 144/1999 proroga le disposizioni sui piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione per gli anni 1999 e 2000, prevedendo che i piani siano programmati per concludersi entro il 31 dicembre 2000.
Disciplina speciale per la Regione Siciliana
Le leggi regionali siciliane n. 30/1997 e n. 4/1999 introducono variazioni rilevanti per i giovani residenti in Sicilia: indennità oraria di lire 8.000, limite massimo di 100 ore mensili e durata non superiore a 12 mesi. Dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono integralmente le indennità, con successivo rimborso/conguaglio tramite INPS e secondo intesa con Regione Sicilia e Ministero del Lavoro.
Nuova articolazione oraria dei piani
L'art. 63, comma 1, della legge n. 488/1999 consente, dal 1 gennaio 2000, di concentrare le attività dei P.I.P. in un periodo non superiore a sei mesi, fermo restando il limite complessivo di 960 ore annue e il rispetto dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale.
Adempimenti contributivi e codici DM10/2
La circolare aggiorna le modalità di esposizione delle indennità nel mod. DM10/2 con nuovi codici distinti per base e aggiuntiva, sia per i soggetti che non utilizzano giovani siciliani sia per quelli che li utilizzano. Sono inoltre richiesti l'indicazione del numero dei giovani neoinseriti e la corretta compilazione dei quadri B-C e D, senza valorizzare i campi relativi a giornate, retribuzioni e somme a debito.
Malattia, ferie e copertura finanziaria
La malattia documentata non sospende l'indennità, mentre quella non documentata la sospende; il costo, al netto della quota a carico dell'utilizzatore, resta a carico del Fondo per l'occupazione. Analogo criterio vale per l'indennità riconosciuta per ferie. Per le indennità connesse ai P.I.P. sono istituiti specifici conti contabili e la definizione dei rapporti finanziari con la Regione Sicilia è demandata alla Direzione Generale.
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