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Circolare

Circolare numero 56 del 2-3-2000

Importi da prendere a riferimento per l'erogazione nell'anno 2000 delle prestazioni di malattia, maternità e TBC per: Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4. Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari. Lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità). Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM (solo maternità). Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi(solo maternità).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l'anno 2000, gli importi giornalieri e le retribuzioni convenzionali da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi per diverse categorie di lavoratori. Vengono indicate le regole specifiche per soci di cooperative, lavoratori agricoli, lavoratori italiani all'estero, lavoratrici domestiche, lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata, con i relativi importi e decorrenze. La circolare segnala inoltre l'estensione del campo di applicazione del D.P.R. n. 602/1970 per alcune attività lavorative e la necessità, per le sedi, di procedere a eventuali integrazioni delle prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi per l'anno 2000

Liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi per l'anno 2000

La circolare definisce gli importi e i criteri da applicare, per il 2000, alla liquidazione delle indennità di malattia, maternità e dell'assicurazione tubercolosi per diverse categorie di lavoratori. Il testo si concentra sulle basi di calcolo da utilizzare, sulle decorrenze e sugli aggiornamenti normativi che incidono sulle prestazioni economiche.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, rientranti nell'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, l'art. 3 del decreto ministeriale 3 dicembre 1999 ha fissato, con decorrenza 1.1.2000, l'importo giornaliero di £ 38.200 (E. 19,73) ai fini del versamento della contribuzione diversa dall'I.V.S.

Di conseguenza, le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell'anno 2000 devono essere liquidate, nella misura percentuale prevista, assumendo tale importo come base di calcolo. La regola opera per gli eventi insorti dal 1° febbraio 2000; resta però fermo che, se l'evento è iniziato nel mese di gennaio 2000 e deve essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto in gennaio, si applica la disciplina del mese di gennaio.

La nota precisa che, per l'assicurazione tubercolosi, tali criteri valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla tubercolosi continua invece a valere la misura fissa.

Aggiornamento delle attività comprese nel D.P.R. n. 602/1970

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 1999 ha esteso, sempre dal 1.1.2000, il campo di applicazione del D.P.R. n. 602/1970, modificando l'elenco delle attività allegato al decreto stesso. La circolare richiama le principali variazioni, riportate in corsivo nel testo, tra cui:

  • l'ampliamento del facchinaggio, anche con mezzi meccanici o altre attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti;
  • la nuova formulazione relativa ai pesatori dei mercati agro-alimentari;
  • l'inserimento, tra le attività di facchinaggio, di quelle svolte nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle Compagnie e Gruppi portuali ai sensi della legge n. 84/1994, art. 21;
  • modifiche nella voce trasporto di merci per conto terzi;
  • l'inserimento di custodia, controllo accessi e simili tra le attività collegate alle investigazioni private;
  • l'inserimento della gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari;
  • l'aggiornamento del termine "netturbini" in "operatori ecologici";
  • l'inserimento degli ormeggiatori.

La circolare richiama inoltre la tabella aggiornata delle attività lavorative allegata alla circolare n. 20 del 1° febbraio 2000. I lavoratori soci delle cooperative che svolgono le attività ora incluse nell'elenco sono quindi indennizzabili secondo il D.P.R. n. 602/1970 per gli eventi insorti a partire dal 3.1.2000, ovvero dal 2 gennaio se è stata prestata attività il 1° gennaio.

Le sedi devono informare le società e gli enti cooperativi interessati e procedere alle necessarie integrazioni delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi eventualmente già liquidate con misure precedenti, riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2000.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per gli operai agricoli, l'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 stabilisce che, dal 1.1.1998, i salari convenzionali sono utilizzabili solo se, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale non prevede per la qualifica del lavoratore una retribuzione superiore. In presenza di una retribuzione collettiva più alta, la base di calcolo delle prestazioni economiche deve essere la retribuzione effettiva e non quella convenzionale.

Quando invece si deve continuare ad applicare il salario convenzionale, per l'anno 2000 resta valido il salario medio convenzionale rilevato nel 1995, cioè quello riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996, come precisato dalle precedenti circolari richiamate.

La disciplina non si applica ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni: per questi ultimi, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche, continuano a rilevare i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/68.

Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani occupati all'estero, in paesi extracomunitari, il D.M. 7 gennaio 2000 ha determinato le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi obbligatori. La circolare n. 26 dell'8.2.2000 indica che tali retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite all'anno 2000, che devono quindi essere calcolate con riferimento alle retribuzioni dell'anno.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per le lavoratrici comunitarie ed extracomunitarie addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell'indennità di maternità, devono essere utilizzate retribuzioni convenzionali orarie valide dal 1.1.2000 al 31.12.2000. La circolare riporta le seguenti fasce:

  • £ 10.030 (E. 5,18) per retribuzioni orarie effettive fino a £ 11.290 (E. 5,83);
  • £ 11.290 (E. 5,83) per retribuzioni orarie effettive da £ 11.291 fino a £ 13.790 (E. 7,12);
  • £ 13.790 (E. 7,12) per retribuzioni orarie effettive oltre £ 13.790 (E. 7,12);
  • £ 7.290 (E. 3,76) per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane e coltivatrici dirette

Per il pagamento dell'indennità di maternità alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il cui parto sia avvenuto nel 2000, anche se il periodo indennizzabile ante partum è iniziato nel 1999, nonché alle commercianti e artigiane per le quali il periodo indennizzabile inizi nel 2000, vanno utilizzati gli importi indicati dalla circolare.

In particolare:

  • per coltivatrici dirette, colone e mezzadre: £ 60.020 (E. 31,00), corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1999 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • per le artigiane: £ 61.040 (E. 31,52), corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 2000 per la qualifica di impiegato dell'artigianato;
  • per le commercianti: £ 53.490 (E. 27,63), corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 2000 per la qualifica di impiegato del commercio.

Lavoratrici iscritte alla gestione separata

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi con aliquota contributiva pari al 13%, e quindi per collaboratrici coordinate e continuative e professioniste, gli assegni di maternità per parti o aborti avvenuti nel corso del 2000 si calcolano prendendo a base il massimale annuo contributivo 2000, pari a £ 144.263.000 (E. 74.505,62).

La circolare ribadisce che il riconoscimento del diritto richiede il possesso di almeno tre contributi mensili da reperire nei dodici mesi di calendario precedenti i due mesi anteriori alla data del parto o dell'aborto. Per il 2000, un contributo mensile è pari a £ 245.789 (E. 126,93).

Gli importi da corrispondere, in relazione al numero di contributi accreditati, sono i seguenti:

  • £ 865.578 (E. 447,03), pari allo 0,60% del massimale contributivo, se risultano accreditati da 3 a 4 contributi mensili;
  • £ 1.731.156 (E. 894,06), pari all'1,20% del massimale contributivo, se risultano accreditati da 5 a 8 contributi mensili;
  • £ 3.462.312 (E. 1.788,13), pari al 2,40% del massimale contributivo, se risultano accreditati da 9 a 12 contributi mensili.

La circolare richiama inoltre la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede, dal 2000, l'indennizzabilità anche dei periodi di degenza ospedaliera per le lavoratrici in questione, ma precisa che l'operatività della disposizione è subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, per il quale viene espressa riserva di ulteriori istruzioni.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, art. 4, le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga del 2000 devono essere calcolate sulla base dell'importo giornaliero di £ 38.200 (E. 19,73), con decorrenza 1.1.2000. La liquidazione riguarda gli eventi insorti dal 1° febbraio 2000, salvo il caso di evento iniziato nel gennaio 2000 ma da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese se il rapporto di lavoro è sorto in gennaio. La circolare dispone inoltre che le sedi verifichino eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Aggiornamento delle attività rientranti nel D.P.R. n. 602/1970

Il decreto ministeriale 3 dicembre 1999, con decorrenza 1.1.2000, ha esteso e modificato il campo di applicazione del D.P.R. n. 602/1970, aggiornando l'elenco delle attività. Tra le principali variazioni figurano: facchinaggio anche con mezzi meccanici o attrezzature tecnologiche; nuove precisazioni sui pesatori dei mercati agro-alimentari; inclusione di attività portuali svolte da cooperative derivanti dalla trasformazione delle Compagnie e Gruppi portuali; aggiornamenti nel trasporto merci, nell'imballaggio e nella gestione del ciclo logistico; inserimento di custodia, controllo accessi, gestione dei servizi di accoglienza nei musei; sostituzione di "netturbini" con "operatori ecologici" e inserimento degli "ormeggiatori". Anche i soci delle cooperative operanti nelle attività ora incluse sono indennizzabili secondo il D.P.R. n. 602/1970 per eventi insorti dal 3.1.2000, o dal 2 gennaio se vi è stata attività il 1° gennaio.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per gli operai agricoli, dal 1.1.1998 i salari convenzionali valgono solo se il contratto collettivo provinciale non prevede, per la qualifica del lavoratore, una retribuzione superiore; in tal caso si usa la retribuzione effettiva. Per il 2000, quando restano applicabili i salari convenzionali, deve essere assunto il salario medio convenzionale rilevato nel 1995, ossia quello riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, che non sono soggetti alle regole dell'art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997, continuano a valere i salari medi convenzionali determinati anno per anno per provincia ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/68.

Lavoratori italiani all'estero in paesi extracomunitari

Le retribuzioni convenzionali stabilite dal D.M. 7 gennaio 2000 e riportate nella circolare n. 26 dell'8.2.2000 possono essere utilizzate anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite all'anno 2000. La base di calcolo per tali prestazioni coincide quindi con le retribuzioni convenzionali fissate per i contributi obbligatori.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per l'indennità di maternità delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni convenzionali orarie valide dal 1.1.2000 al 31.12.2000 sono fissate in quattro fasce: £ 10.030 fino a £ 11.290 di retribuzione oraria effettiva; £ 11.290 da £ 11.291 a £ 13.790; £ 13.790 oltre £ 13.790; £ 7.290 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, mezzadre e colone

Per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, se il parto avviene nel 2000, e per le commercianti e artigiane, se il periodo indennizzabile inizia nel 2000, devono essere usati specifici importi giornalieri. Per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre l'importo è £ 60.020 (E. 31,00), corrispondente al minimo di retribuzione giornaliera 1999 per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Per le artigiane è £ 61.040 (E. 31,52), e per le commercianti £ 53.490 (E. 27,63), entrambi corrispondenti ai minimi di retribuzione giornaliera 2000 delle rispettive qualifiche di impiegato.

Gestione separata: assegni di maternità e degenza ospedaliera

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata con aliquota contributiva del 13% (collaboratrici coordinate e continuative e professioniste), gli assegni di maternità per parti o aborti avvenuti nel 2000 sono calcolati sul massimale annuo contributivo 2000 di £ 144.263.000 (E. 74.505,62). Il diritto richiede almeno tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori al parto o aborto; il contributo mensile 2000 è pari a £ 245.789 (E. 126,93). Gli importi sono: £ 865.578 con 3-4 contributi; £ 1.731.156 con 5-8 contributi; £ 3.462.312 con 9-12 contributi. La circolare ricorda anche che la legge n. 488/1999 prevede, dal 2000, l'indennizzabilità dei periodi di degenza ospedaliera, ma l'operatività resta subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

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