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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48911/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La B.N.L. chiedeva l'ammissione al pagamento del credito privilegiato (mutuo ipotecario di €207.000 con iscrizione ipotecaria del 17.10.2002) relativo a finanziamento concesso alla "Cactus di Giovanni Pecora s.n.c." (riconducibile a Pecora Francesco) su immobile sottoposto a sequestro e successiva confisca di prevenzione. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che le manifestazioni di pericolosità sociale di Pecora Francesco fossero conclamate già da decenni e che l'accesso al credito fosse stato strumentalizzato per occultare proventi illeciti; inoltre la banca non aveva dimostrato la propria buona fede né depositato la documentazione istruttoria del finanziamento. B.N.L. ha impugnato in Cassazione prospettando (1) violazione dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 perché all'epoca del mutuo gli obblighi antiriciclaggio erano meno stringenti e la banca non poteva conoscere la pericolosità del proposto (prima arresto nel 2008); (2) vizio di motivazione per mancata verifica della correlazione strumentale fra erogazione del credito e pericolosità, nonché per confusione tra Pecora Francesco e Pecora Giovanni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi giurisprudenziali richiamati dal tribunale: spetta al giudice di merito dimostrare la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; una volta dimostrato tale nesso, il terzo creditore deve provare la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento mediante adeguata documentazione istruttoria e diligenza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale che ha evidenziato la lunga e nota pericolosità mafiosa di Pecora Francesco, la corrispondenza temporale con l'erogazione del credito e la mancata produzione da parte della B.N.L. della documentazione istruttoria. Sono state, quindi, respinte le censure della banca come generiche o infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 199, Legge 11 dicembre 2012 n. 228

    art. 1, co. 199, L. n. 228/2012

    Richiamata come base normativa per la domanda di ammissione al pagamento di credito privilegiato nel procedimento di prevenzione

  • art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia)

    art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011

    La concessione del diritto di credito del terzo è subordinata al requisito che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; la buona fede si intende come affidamento incolpevole e richiede prova di adeguata istruttoria e diligenza

  • Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disciplina misure di prevenzione) artt. 2-bis e 2-ter

    art. 2-bis comma 6-bis; art. 2-ter, L. n. 575/1965

    Stabilisce il regime processuale in caso di morte del proposto e specifica che il procedimento prosegue o che la proposta di confisca può essere avanzata nei confronti dei successori: la morte del proposto non impedisce l'aggressione dei beni acquisiti illecitamente

  • Decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125

    d.l. 23/5/2008 n. 92, conv. L. 24/7/2008 n.125

    Rilevante per spiegare la normativa sul proseguimento del procedimento di prevenzione rispetto agli eredi o successori e l'effetto dell'acquisizione illecita del bene da parte del de cuius

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda per motivi d'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Spetta al giudice di merito dimostrare in modo analitico che il credito è strumentale all'attività illecita o al reimpiego/fruiti di essa; quando tale strumentalità è dimostrata, l'onere si sposta sul creditore di provare la propria buona fede
  • La buona fede del creditore va intesa come affidamento incolpevole: richiede prova di adeguata istruttoria, diligenza nell'analisi dell'attività d'impresa del debitore e della documentazione contabile al momento della costituzione del credito o dei suoi rinnovi/ampliamenti
  • La corrispondenza temporale fra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto può determinare una presunzione di strumentalità del credito, superabile solo con prova contraria documentale e convincente da parte del terzo
  • L'assenza di documentazione istruttoria o di valutazione del merito creditizio pesa fortemente contro la prova della buona fede del creditore
  • La modifica normativa successiva (es. inasprimento degli obblighi antiriciclaggio) non esonera automaticamente il creditore: rileva ciò che il terzo poteva ragionevolmente accertare e dimostrare al momento dell'operazione
  • La morte del soggetto pericoloso non esclude la aggressione dei beni acquisiti illecitamente e non esime gli aventi causa dall'onere di dimostrare la propria buona fede relativamente ai diritti vantati

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