Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Costa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva riconosciuto colpevole di: a) utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000) relative al 2012, contestando l'esistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e la sussistenza oggettiva delle fatture; b) omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000) per l'annualità 2012, deducendo che la condotta sarebbe spiegabile con crisi di liquidità e mancati incassi; impugnava inoltre la valutazione e motivazione applicata alla recidiva infraquinquennale e la quantificazione degli aumenti per continuazione, contestando errori di calcolo e vizi di motivazione (presunzioni tributarie, travisamento della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Motivazioni principali: il ricorso era generico e aspecifico, non offriva elementi nuovi rispetto alle puntuali e logiche argomentazioni della Corte d'appello; la trattazione è avvenuta con rito cartolare ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 (nessuna richiesta tempestiva di discussione orale). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa l'inesistenza di alcune fatture (assenza di documenti di trasporto per la maggior parte delle fatture, pagamenti senza restituzione, lettera di richiesta restituzione inviata solo dopo il controllo fiscale, successione delle titolarità societarie e disponibilità continuata della carta di credito) e ha giudicato incontrovertito l'omesso versamento dell'IVA (importo superiore a 659.000 euro risultante dal modello IVA 2013). Sull'applicazione della recidiva, la Corte d'appello ha motivato concretamente come i precedenti (2009 e 2011) dimostrassero persistenza del comportamento criminogeno e giustificassero l'aumento, pur contenendone l'entità secondo i criteri di legge. La pena era stata correttamente rideterminata in 2 anni e 3 mesi di reclusione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 74/2000, art. 2 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)
Per l'art. 2 è necessario il dolo; la Corte d'appello ha ritenuto provato il dolo dalla valutazione complessiva delle prove (assenza DDT per molte fatture, pagamenti senza restituzioni, successione societaria sospetta, persistente disponibilità di strumenti societari da parte del Costa).
D.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter (omesso versamento IVA)
L'omesso versamento dell'IVA è stato ritenuto incontrovertibilmente provato (importo >659.000 euro). La crisi di liquidità non esclude la responsabilità salvo che il contribuente provi di avere adottato tutte le iniziative per il pagamento o che l'omesso versamento dipendesse da mancato incasso comprovato con elementi specifici.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
"8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria (omissis)"
Stabilisce il rito cartolare per i ricorsi nei termini di cui alla norma emergenziale; la Corte ha applicato tale rito perché la difesa non ha tempestivamente richiesto la trattazione orale.
D.lgs. n. 150/2022, art. 94 comma 2
"Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23..."
Ha prorogato l'applicabilità delle disposizioni emergenziali (tra cui il rito cartolare previsto dall'art. 23 d.l. 137/2020) fino alla data indicata, giustificando l'uso del rito cartolare nel procedimento.
Codice penale, art. 99 (recidiva)
La recidiva va valutata concretamente: non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali; il giudice deve esaminare la persistenza dell'inclinazione criminale e il rapporto tra i precedenti e il reato contestato. La Corte d'appello ha motivato in tal senso la sua decisione.
Codice penale, art. 81 (c.p.)
Richiamato in relazione al calcolo degli aumenti per continuazione; la Corte ha verificato e operato la corretta rideterminazione della pena (pena base 1 anno e 6 mesi, aumentata per recidiva a 2 anni, poi aumentata per continuazione a 2 anni e 3 mesi).
Codice di procedura penale, artt. 127 e 614 (richiamati)
Norme richiamate in relazione alle ipotesi di trattazione in Cassazione e alla possibilità di adottare la trattazione ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020; rilevanti per la scelta del rito cartolare.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sul merito dei fatti è molto limitato: censure generiche che ripropongono il dissenso sulla valutazione probatoria senza elementi nuovi sono ammissibili con grande difficoltà e frequentemente dichiarate inammissibili.
- Quando sia presente una 'doppia conformità' (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi), il ricorrente ha un onere più gravoso per dimostrare un travisamento macroscopico della prova.
- Il rito cartolare previsto dall'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 si applica salvo richiesta motivata e tempestiva di discussione orale; la mancata istanza determina la trattazione senza udienza orale.
- Per la ricostruzione della fittizietà delle fatture, elementi come assenza di documenti di trasporto, mancata restituzione di somme dopo il pagamento e tempistica sospetta di comunicazioni (p.es. richieste di restituzione inviate dopo controlli fiscali) possono costituire indizi gravi e idonei a fondare la fattispecie di utilizzo di fatture inesistenti.
- L'omesso versamento dell'IVA non è automaticamente escluso dalla crisi di liquidità: il contribuente deve provare l'adozione di tutte le iniziative per pagare o fornire prove concrete del mancato incasso che giustifichino l'impossibilità di versare.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta: il giudice deve valutare la rilevanza e la connessione dei precedenti con l'attuale reato e motivare come tali precedenti indicano una persistenza della propensione criminale.
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