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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - decreto dirigenziale della Regione Calabria SUA Settore 3, n.9650 del 2 luglio 2025, limitatamente al Lotto 73, con cui è stato aggiudicato l’appalto per la “Fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle aziende del sistema sanitario della Regione Calabria nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità” – Codice CIG Lotto 73: B4BE7DF19A; - del provvedimento del RUP della Stazione unica appaltante prot. 696198 del 22 settembre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela dell’aggiudicazione; - della relazione tecnica del 19 maggio 2025 a firma dei componenti del supporto tecnico al RUP;

Giustizia amministrativa202501301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 73 di una gara per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e relazione tecnica di supporto al RUP

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 73, nonché il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e la relazione tecnica posta a supporto della decisione. Dal testo dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la conformità o equivalenza del prodotto offerto dall’aggiudicataria rispetto alla prescrizione della lex specialis relativa alla “bustina schiacciabile a blister chiuso”, con particolare riferimento all’idoneità del prodotto a prevenire qualsiasi contaminazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una valutazione tecnica specialistica mediante verificazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a. Un dirigente dotato delle necessarie competenze, incaricato dal Direttore tecnico-scientifico dell’AIFA, dovrà esaminare gli atti di causa, in particolare il capitolato e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, e accertare se il prodotto offerto per il lotto sia equivalente a quello prescritto dalla lex specialis quanto all’idoneità a prevenire qualsiasi contaminazione. Le operazioni dovranno svolgersi entro il 16 aprile 2026, previo avviso alle parti; queste potranno nominare tecnici di fiducia. La bozza provvisoria della relazione dovrà essere resa disponibile almeno venti giorni prima del deposito finale, fissato entro il 30 maggio 2026, per consentire le osservazioni delle parti. È stato disposto un anticipo sul compenso del verificatore di euro 1.500,00, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. La causa è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi dopo il deposito della relazione conclusiva.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La verificazione è disposta come mezzo istruttorio necessario ai fini della decisione, per acquisire accertamenti tecnici specialistici.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione deve essere svolta dal soggetto incaricato secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice, con possibilità per le parti di assistere alle operazioni e formulare osservazioni.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia sugli esiti di una gara dipende dall’accertamento specialistico dell’equivalenza tra il prodotto offerto e quello prescritto dalla lex specialis, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo o a un soggetto pubblico dotato di specifiche competenze tecniche nella materia oggetto dell’accertamento, con individuazione puntuale del quesito e garanzia del contraddittorio mediante avviso alle parti, partecipazione dei consulenti tecnici e possibilità di presentare osservazioni sulla bozza della relazione.
  • In una verificazione disposta nel corso del giudizio, il giudice può porre provvisoriamente l’anticipo sul compenso del verificatore a carico della parte ricorrente, senza che tale statuizione anticipata definisca l’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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