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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/496

Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

Normativa europea32019R0496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via urgente sul regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, aggiornando l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. La modifica è collegata al recesso del Regno Unito dall'Unione e serve a includere tale Paese tra le destinazioni verso cui possono essere effettuate esportazioni agevolate, se non sia entrato in vigore un accordo di recesso. La misura mira a garantire continuità, uniformità dei controlli e riduzione degli oneri amministrativi, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e non proliferazione.

Modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 per includere il Regno Unito nell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 per determinati prodotti a duplice uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli esportatori dell'Unione di prodotti a duplice uso soggetti al regolamento (CE) n. 428/2009, limitatamente alle esportazioni verso le destinazioni coperte dall'autorizzazione generale UE EU001. La modifica riguarda l'inserimento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco delle destinazioni ammissibili, ma opera solo se, alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Modifica dell'autorizzazione generale di esportazione UE per il Regno Unito

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 428/2009, che disciplina il sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, per aggiungere il Regno Unito all'elenco delle destinazioni coperte dall'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. L'intervento è motivato dall'imminente recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'esigenza di evitare interruzioni ingiustificate nei flussi commerciali, mantenendo controlli coerenti con gli obiettivi di sicurezza e non proliferazione.

Contesto e finalità

Nei considerando, il legislatore ricorda che il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 TUE e che, in assenza di accordo di recesso, i trattati avrebbero cessato di applicarsi dal 30 marzo 2019. Si osserva inoltre che il Regno Unito partecipa ai pertinenti trattati internazionali e regimi di non proliferazione e applica controlli adeguati e proporzionati sui prodotti a duplice uso. In questo quadro, la sua inclusione nell'EU001 è ritenuta funzionale a garantire parità di condizioni per gli esportatori dell'Unione, applicazione uniforme dei controlli e riduzione degli oneri amministrativi superflui.

Ambito materiale: prodotti a duplice uso e autorizzazione EU001

Il regolamento incide esclusivamente sull'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009, che contiene l'elenco dei Paesi verso i quali è consentita l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso mediante autorizzazione generale dell'Unione. Prima della modifica, l'EU001 comprendeva Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America; il regolamento aggiunge il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a tale elenco.

Modifiche testuali all'allegato II bis

L'articolo 1 dispone due interventi puntuali sull'allegato II bis:

  • il titolo dell'elenco delle destinazioni ammesse viene sostituito per includere espressamente il Regno Unito;
  • nella parte 2 dell'allegato viene inserito un nuovo trattino relativo al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dopo la voce riferita alla Svizzera, compreso il Liechtenstein.

Condizione sospensiva e rapporto con l'accordo di recesso

La disciplina è costruita in modo condizionato: il Regno Unito viene aggiunto all'EU001 soltanto se, alla data di cessazione di applicabilità dei trattati nei suoi confronti, non sia già entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Di conseguenza, la modifica non opera qualora la Brexit sia accompagnata da un accordo di recesso efficace entro il termine rilevante.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione dell'urgenza dichiarata nei considerando. Tuttavia, la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. La norma precisa inoltre che non si applica se, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Natura giuridica

Come di consueto per i regolamenti UE, il testo afferma che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Integrazione del Regno Unito nell'EU001

L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato sostituendo il titolo dell'elenco delle destinazioni ammesse con uno che include anche il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nella parte 2 dell'allegato, dopo il riferimento alla Svizzera, compreso il Liechtenstein, è inserito il trattino relativo al Regno Unito.

Condizione di applicazione legata alla Brexit

L'aggiunta del Regno Unito opera solo qualora, alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Entrata in vigore immediata e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalecontrollo delle esportazioniprodotti a duplice usopolitica commercialesicurezza internazionale

Testo integrale

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