Regolamento (UE) 2019/491
Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce misure transitorie per garantire la prosecuzione di due programmi di cooperazione territoriale particolarmente sensibili per la pace e la cooperazione in Irlanda del Nord, nel caso di recesso del Regno Unito senza accordo efficace alla data di cessazione dell'applicabilità dei trattati. A tal fine mantiene l'applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013, adatta alcune regole sulla copertura geografica e sull'ammissibilità territoriale e disciplina il permanere delle autorità di programma e dei controlli. Prevede inoltre un meccanismo di coordinamento con la Commissione per controlli e audit, con possibili conseguenze finanziarie in caso di impossibilità di esecuzione.
Continuità dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda in caso di recesso del Regno Unito senza accordo di recesso efficace.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente ai due programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia), disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Riguarda in particolare le regioni partecipanti del Regno Unito coinvolte nei programmi, le autorità di gestione, certificazione e audit e i controlli/audit finanziari connessi ai fondi dell'Unione; non si applica se l'accordo di recesso entra in vigore entro tale data.
Continuità dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV e Regno Unito-Irlanda nel contesto del recesso del Regno Unito
Il regolamento è adottato per evitare l'interruzione di due programmi di cooperazione territoriale particolarmente rilevanti per l'Irlanda del Nord e per la cooperazione transfrontaliera/isole britanniche nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza che un accordo di recesso sia divenuto efficace alla data di cessazione dell'applicabilità dei trattati. La misura è espressamente limitata ai programmi PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) e si innesta nel quadro regolatorio esistente, in particolare nel regolamento (UE) n. 1299/2013, con adattamenti puntuali.
Contesto e ratio
I considerando chiariscono che il recesso del Regno Unito interviene nel periodo di programmazione 2014-2020 e che i due programmi interessati sostengono la pace, la riconciliazione e la cooperazione Nord-Sud nel quadro dell'accordo di pace dell'Irlanda del Nord (accordo del Venerdì santo). L'obiettivo politico e giuridico è assicurare la continuità di tali programmi anche in assenza di un accordo di recesso efficace, tenuto conto del ruolo delle autorità di programma e della necessità di preservare i controlli finanziari e gli audit sui fondi dell'Unione.
Ambito di applicazione e disciplina di base
L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e ne circoscrive l'applicazione al solo scenario in cui un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data di cessazione dell'applicabilità dei trattati ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. In tale ipotesi, il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai due programmi, salvo le deroghe specifiche introdotte dal nuovo atto. Il regolamento non disciplina altri programmi di cooperazione del Regno Unito, pur richiamando nei considerando il fatto che il Regno Unito partecipa a quindici programmi nel quadro della cooperazione territoriale europea.
Copertura geografica e ammissibilità territoriale
L'articolo 2 consente, in deroga all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, che i programmi riguardino le regioni partecipanti del Regno Unito, le quali sono considerate equivalenti a regioni di livello NUTS 3. L'articolo 5 prevede inoltre che, per i programmi di cooperazione interessati, non si applichi il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 in materia di ammissibilità delle operazioni in base all'ubicazione.
Autorità di gestione, certificazione e audit
L'articolo 3 mantiene invariata la struttura istituzionale dei programmi: il SEUPB (organismo speciale programmi UE), che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione, continua a esercitare tali funzioni; il Department of Finance of Northern Ireland resta l'autorità di audit. Questa soluzione è funzionale alla prosecuzione operativa dei programmi nonostante il venir meno dello status di Stato membro del Regno Unito.
Controlli, audit e conseguenze finanziarie
L'articolo 4 richiede che l'applicazione delle norme in materia di controlli e audit sia concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito e precisa che tali attività devono coprire l'intera durata dei programmi. Se i controlli e gli audit necessari non possono essere eseguiti in tutte le regioni interessate, tale circostanza è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo ai fini delle misure previste dagli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nei considerando si aggiunge che, per i finanziamenti a valere sul bilancio generale dell'Unione, deve essere concluso un accordo amministrativo tra la Commissione e le autorità del Regno Unito per consentire i controlli e gli audit; in difetto, la Commissione può interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
L'articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Tuttavia, il regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro tale data. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e limitazione ai due programmi PEACE IV e Regno Unito-Irlanda
L'articolo 1 disciplina le conseguenze del recesso del Regno Unito qualora non sia entrato in vigore un accordo di recesso alla data di cessazione dell'applicabilità dei trattati. La disciplina riguarda solo i programmi PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia). Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai programmi, salvo le deroghe previste dal regolamento stesso.
Copertura geografica dei programmi
In deroga all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, considerate equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
Autorità di programma e funzioni di gestione
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'organismo speciale programmi UE (SEUPB) continua a esercitare le funzioni di autorità di gestione e autorità di certificazione. Il Department of Finance of Northern Ireland resta l'autorità di audit dei programmi.
Controlli e audit con la Commissione
L'applicazione delle norme sui controlli e sugli audit è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito, e i controlli/audit devono coprire l'intera durata dei programmi. Se i necessari controlli e audit non possono essere eseguiti in tutte le regioni interessate, ciò è qualificato come grave carenza del sistema di gestione e di controllo ai fini degli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Ammissibilità delle operazioni e superamento del massimale territoriale
Per i programmi di cooperazione non si applica il massimale previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 in materia di ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ex articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro tale data.
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