Regolamento (UE) 2019/492
Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 391/2009 per garantire la continuità della valutazione degli organismi riconosciuti che operano nel settore delle ispezioni e certificazioni navali dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. La modifica chiarisce che la Commissione deve effettuare la valutazione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che hanno autorizzato l’organismo, senza più fare affidamento sulla partecipazione del Regno Unito alle attività di controllo. È prevista anche una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di applicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per adeguare la disciplina della valutazione degli organismi riconosciuti alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi riconosciuti che effettuano ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi nell’ambito del regolamento (CE) n. 391/2009, e alle valutazioni svolte dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. Rileva in particolare per gli organismi inizialmente riconosciuti dal Regno Unito e per i rapporti tra Commissione, Stati membri e organismi riconosciuti dopo il recesso britannico. Si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito.
Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per il recesso del Regno Unito
Il regolamento (UE) 2019/492 interviene sul quadro normativo relativo agli organismi riconosciuti che svolgono ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi. La finalità è assicurare la continuità delle valutazioni periodiche degli organismi riconosciuti dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione, evitando vuoti di controllo nel sistema di riconoscimento europeo.
Contesto e finalità
Nei considerando si ricorda che il Regno Unito ha notificato il recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE e che, in mancanza di accordo di recesso o di proroga, i trattati cessano di applicarsi dal 30 marzo 2019. Il regolamento (CE) n. 391/2009 e la direttiva 2009/15/CE formano insieme il quadro giuridico per gli organismi riconosciuti; tali organismi devono essere valutati regolarmente dalla Commissione almeno ogni due anni per mantenere il riconoscimento dell’Unione. Poiché il Regno Unito non potrà più partecipare a tali valutazioni dopo il recesso, occorre adeguare la disciplina per gli organismi da esso inizialmente riconosciuti, che continuano a operare nel sistema UE.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009. Il nuovo testo stabilisce che la valutazione spetta alla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che hanno autorizzato l’organismo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. In questo modo, la cooperazione ai fini del controllo non dipende più dalla partecipazione dello Stato che ha lasciato l’Unione, ma si concentra sulle autorità nazionali che hanno effettivamente autorizzato l’organismo.
Contenuto della nuova regola di valutazione
La valutazione deve essere svolta:
- su base regolare;
- almeno ogni due anni;
- per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 391/2009;
- per verificare il mantenimento dei criteri minimi dell’allegato I;
- limitatamente alle attività dell’organismo che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
Il testo chiarisce inoltre, in coerenza con i considerando, che la Commissione deve operare in coordinamento con gli Stati membri interessati, anche per tener conto degli obblighi di controllo e sorveglianza previsti dall’articolo 9 della direttiva 2009/15/CE.
Aspetti di coordinamento e buona amministrazione
Nei considerando si afferma che la Commissione dovrebbe consultare esperti e individuare/scambiare buone pratiche, al fine di coordinare al meglio le attività nazionali e dell’Unione, evitare duplicazioni e utilizzare in modo efficiente risorse e capacità esistenti. Questa indicazione non si traduce in una norma autonoma nel dispositivo, ma orienta l’interpretazione della nuova disciplina di valutazione.
Relazione della Commissione
Il regolamento impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti della nuova disciplina entro tre anni dalla data di applicazione. Si tratta di una clausola di monitoraggio volta a consentire una verifica ex post dell’impatto della modifica introdotta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre solo dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito. Il testo ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. In termini pratici, la disciplina è costruita per subentrare senza soluzione di continuità al venir meno dell’applicazione del precedente quadro al Regno Unito.
Disposizioni principali
Nuova disciplina della valutazione degli organismi riconosciuti
Sostituisce l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 prevedendo che tutti gli organismi riconosciuti siano valutati dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni. La verifica riguarda il rispetto degli obblighi del regolamento e dei criteri minimi di cui all’allegato I, e la valutazione è limitata alle attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento stesso.
Relazione della Commissione
La Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sugli effetti del regolamento entro tre anni dalla sua data di applicazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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