Regolamento (UE) 2019/493
Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per prevenire e sanzionare l’uso illecito dei dati personali a fini di manipolazione del voto nelle elezioni del Parlamento europeo. Introduce una procedura speciale di verifica, affidata all’Autorità e al comitato di personalità indipendenti, quando una decisione di un’autorità nazionale di controllo segnali una violazione del GDPR collegata ad attività politiche. Se accertato il comportamento deliberato, l’Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie e, in caso di successiva revoca o accoglimento del ricorso nazionale, riesaminare la sanzione su richiesta dell’interessato. Il regolamento modifica inoltre norme sul personale dell’Autorità, sulle procedure di registrazione, sui poteri del comitato e sul sistema sanzionatorio.
Modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introducendo una procedura di verifica e sanzione per i casi in cui partiti politici europei o fondazioni politiche europee sfruttino violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali per influenzare le elezioni del Parlamento europeo.
Ambito di applicazione
Si applica ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee soggetti al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con effetti sul funzionamento dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e del comitato di personalità indipendenti. Riguarda specificamente le situazioni in cui una decisione di un’autorità nazionale di controllo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, accerti una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e vi siano elementi che collegano tale violazione ad attività politiche svolte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Si applica in tutta l’Unione europea ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non si applicano alla nuova procedura i termini di cui all’articolo 10 del regolamento modificato, né il divieto di avvio nei due mesi precedenti le elezioni previsto per la procedura ordinaria di cui all’articolo 10.
Regolamento (UE, Euratom) 2019/493: modifica del regolamento n. 1141/2014 per le violazioni della protezione dei dati nel contesto delle elezioni europee
Il regolamento interviene sullo статuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per rafforzare l’integrità del processo democratico europeo. Il legislatore unionale richiama il rischio che l’uso illecito dei dati personali possa incidere sulle elezioni del Parlamento europeo e introduce una procedura specifica per accertare se un soggetto politico europeo abbia deliberatamente sfruttato una violazione delle norme sulla protezione dei dati per influenzare il voto.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che disciplina lo statuto giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e istituisce l’Autorità competente per la loro registrazione, vigilanza e finanziamento. Nei considerando viene sottolineata l’esigenza di dotare l’Autorità di personale permanente e di poteri adeguati, nonché di assicurare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo. Viene inoltre richiamata la necessità di preservare i principi di ne bis in idem, certezza del diritto e diritto di essere ascoltati.
Rafforzamento dell’Autorità e gestione del personale
L’articolo 6, paragrafo 5, viene sostituito per precisare il regime del personale dell’Autorità. Il direttore esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e quelli relativi ai contratti di altri agenti; l’Autorità può inoltre avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non dipendente. Al personale si applicano lo statuto dei funzionari, il regime degli altri agenti e le regole comuni di applicazione adottate dalle istituzioni dell’Unione. La norma pone un accento specifico sull’assenza di conflitti di interesse e sull’incompatibilità di atti con la natura delle funzioni svolte.
Procedura ordinaria di verifica e deroga temporale
L’articolo 10, paragrafo 3, è modificato nel senso che le procedure ordinarie di verifica non possono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, tale limite non si applica alla nuova procedura introdotta dall’articolo 10 bis, che quindi può operare anche in prossimità del voto.
Nuova procedura di verifica relativa alle violazioni della protezione dei dati
Il cuore della riforma è l’introduzione dell’articolo 10 bis. La norma stabilisce che nessun partito politico europeo o fondazione politica europea può influenzare deliberatamente, o tentare di influenzare, l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali da parte di una persona fisica o giuridica.
Quando l’Autorità viene a conoscenza di una decisione di un’autorità nazionale di controllo, definita dal regolamento (UE) 2016/679, dalla quale risulti una violazione della disciplina sulla protezione dei dati e vi siano elementi che collegano tale violazione ad attività politiche svolte nel contesto delle elezioni europee, l’Autorità deve sottoporre la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall’articolo 11 del regolamento n. 1141/2014. L’Autorità può, se necessario, coordinarsi con l’autorità nazionale di controllo interessata.
Il comitato deve esprimere un parere sulla sussistenza di un’influenza deliberata o di un tentativo di influenzare l’esito del voto mediante lo sfruttamento della violazione. L’Autorità deve richiedere il parere senza indebito ritardo e comunque entro un mese dalla comunicazione della decisione nazionale; il comitato deve rispettare il termine breve e ragionevole fissato dall’Autorità.
Decisione, motivazione e pubblicità della sanzione
Ricevuto il parere del comitato, l’Autorità decide se applicare una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii). La decisione deve essere debitamente motivata, con specifico riferimento al parere reso dal comitato, e deve essere resa pubblica in tempi rapidi.
I considerando ribadiscono che, nel decidere e nel sanzionare, l’Autorità deve rispettare il principio ne bis in idem, evitando di punire due volte la medesima violazione, e deve garantire il rispetto della certezza del diritto e del diritto di difesa, incluso il diritto a essere ascoltato.
Rapporti con la procedura di verifica dell’articolo 10 e con il comitato
Il regolamento chiarisce che la nuova procedura dell’articolo 10 bis non sostituisce la procedura ordinaria di cui all’articolo 10, ma vi si affianca. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 3, viene modificato per estendere il ruolo consultivo del comitato di personalità indipendenti anche ai casi di sfruttamento di violazioni della protezione dei dati. Nel nuovo testo, il comitato esprime parere sia su possibili violazioni manifeste e gravi dei valori su cui si fonda l’Unione, sia sulla circostanza che un partito o una fondazione abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare le elezioni sfruttando una violazione dei dati.
Nei casi relativi alla protezione dei dati, il comitato può chiedere documenti ed elementi di prova pertinenti all’Autorità, al Parlamento europeo, al partito o alla fondazione interessati, ad altri partiti, ad altre fondazioni o ad altri soggetti interessati, e può ascoltare i loro rappresentanti. L’autorità nazionale di controllo coinvolta coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile.
Effetti sulle sovvenzioni e sui contributi dell’Unione
L’articolo 18, paragrafo 2, è sostituito per collegare l’accesso a contributi e sovvenzioni al rispetto di specifici requisiti. Al momento della domanda, il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono osservare gli obblighi di cui all’articolo 23; inoltre, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell’esercizio finanziario o dell’azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, devono restare iscritti nel registro e non essere soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii).
Nuova sanzione pecuniaria e riesame successivo
L’articolo 27 viene integrato con una nuova ipotesi sanzionatoria: il punto vii) dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), consente di irrogare sanzioni quando sia accertato, secondo la procedura dell’articolo 10 bis, che il partito o la fondazione abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.
È inoltre introdotto l’articolo 27, paragrafo 7, che prevede il riesame delle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del punto vii) quando la decisione dell’autorità nazionale di controllo sia revocata o quando un ricorso avverso tale decisione sia accolto, a condizione che siano state esaurite tutte le vie di ricorso nazionali. Il riesame avviene su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rafforzamento dell’Autorità e regime del personale
L’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 1141/2014 è sostituito per precisare che il direttore dell’Autorità esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di altri agenti. L’Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o altro personale non dipendente. Si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione, il regime degli altri agenti e le regole comuni di applicazione. È richiesto che la scelta del personale eviti conflitti di interesse e che il personale si astenga da atti incompatibili con le funzioni.
Nuovo limite temporale e deroga per la procedura speciale
L’articolo 10, paragrafo 3, è modificato stabilendo che le procedure ordinarie non possono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla nuova procedura di cui all’articolo 10 bis.
Procedura di verifica per violazioni della protezione dei dati
È inserito l’articolo 10 bis, che vieta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di influenzare deliberatamente o tentare di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. Se l’Autorità viene a conoscenza di una decisione di un’autorità nazionale di controllo ai sensi dell’articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, da cui risulti una violazione dei dati e un possibile collegamento con attività politiche nel contesto elettorale, essa sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti. L’Autorità può coordinarsi con l’autorità nazionale interessata.
Ruolo del comitato di personalità indipendenti
Il comitato esprime un parere sul fatto che il partito o la fondazione abbiano deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni sfruttando la violazione. L’Autorità deve chiedere il parere senza indebito ritardo e comunque entro un mese dalla conoscenza della decisione dell’autorità nazionale di controllo; il comitato deve rispettare il termine breve e ragionevole fissato dall’Autorità. L’Autorità deve motivare la richiesta e può raccogliere elementi di prova e ascoltare i soggetti interessati.
Decisione dell’Autorità e sanzioni pecuniarie
Tenuto conto del parere del comitato, l’Autorità decide, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie. La decisione deve essere motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, e resa pubblica rapidamente. Il regolamento richiama i principi di ne bis in idem, certezza del diritto e diritto a essere ascoltati.
Coesistenza con la procedura ordinaria di verifica
La nuova procedura di cui all’articolo 10 bis non pregiudica la procedura di cui all’articolo 10, che resta applicabile per la verifica delle condizioni e dei requisiti di registrazione. I considerando chiariscono che le due procedure coesistono e che la nuova è destinata ai casi di palese e grave violazione dei valori dell’Unione nel contesto della protezione dei dati.
Impatto sulla concessione di contributi e sovvenzioni
L’articolo 18, paragrafo 2, è modificato per richiedere che, al momento della domanda, il partito politico europeo e la fondazione politica europea rispettino gli obblighi di cui all’articolo 23 e, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell’esercizio finanziario o dell’azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, siano iscritti nel registro e non siano soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii).
Nuova sanzione specifica e riesame
All’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto vii), che consente di imporre una sanzione quando, secondo la procedura dell’articolo 10 bis, sia accertato che il partito o la fondazione ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare le elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione della protezione dei dati. È aggiunto il paragrafo 7, che prevede il riesame delle sanzioni su richiesta dell’interessato se la decisione dell’autorità nazionale di controllo è revocata o se il ricorso avverso tale decisione è accolto, purché siano esaurite tutte le vie di ricorso nazionali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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