Regolamento (UE) 2019/494
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime transitorio per evitare discontinuità nella validità di alcuni certificati aeronautici e nella gestione di taluni percorsi formativi a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. La misura riguarda certificati già validi e individuati in allegato, prevedendo per alcuni una proroga automatica di nove mesi e per altri la permanenza della validità, oltre a regole specifiche per il riporto di esami di formazione. L’EMA competente è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, cui sono attribuiti poteri di sorveglianza e, in certi casi, facoltà di revoca del beneficio transitorio.
Misure temporanee in materia di certificati di sicurezza aerea e formazione aeronautica conseguenti al recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica, in considerazione del recesso del Regno Unito, a determinati certificati di sicurezza aerea elencati nell’allegato e validi il giorno precedente la data di applicazione del regolamento, purché rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a persone fisiche o giuridiche con sede principale nel Regno Unito, oppure rilasciati da soggetti certificati dalle autorità competenti del Regno Unito. Si applica inoltre a specifici moduli di formazione nel settore dell’aviazione, con riferimento agli esami sostenuti presso organizzazioni soggette alla vigilanza del Regno Unito ma non ancora sfociati nel rilascio della licenza. Non si applica se, alla data prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e riguarda il contesto territoriale dell’Unione, in rapporto a operatori e certificazioni collegati al Regno Unito.
Regolamento (UE) 2019/494: sicurezza aerea e recesso del Regno Unito
Il regolamento interviene in via emergenziale per attenuare gli effetti del recesso del Regno Unito sul sistema europeo di sicurezza aerea. L’obiettivo è garantire continuità regolatoria per alcuni certificati e per specifiche attività formative, evitando che il venir meno dello status del Regno Unito nell’ordinamento UE produca interruzioni immediate nell’uso di prodotti aeronautici e nella validità di talune attestazioni.
Contesto e finalità
Il testo si fonda sull’esigenza di salvaguardare il livello elevato e uniforme di sicurezza aerea perseguito dal regolamento (UE) 2018/1139. I considerando evidenziano che, dopo il recesso, il Regno Unito diverrebbe paese terzo e riassumerebbe per la propria giurisdizione il ruolo di "Stato di progettazione" nella Convenzione sull’aviazione civile internazionale, rendendo necessario un periodo transitorio per consentire il rilascio dei nuovi certificati e l’adeguamento degli operatori.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento si applica a due grandi categorie di situazioni:
- certificati di sicurezza aerea elencati nell’allegato, già validi il giorno precedente la data di applicazione;
- moduli di formazione aeronautica disciplinati dall’articolo 5.
Quanto ai certificati, il perimetro comprende:
- certificati rilasciati dall’EASA a persone fisiche o giuridiche con sede principale nel Regno Unito;
- certificati relativi a prodotti, parti e pertinenze rilasciati da soggetti certificati dalle autorità competenti del Regno Unito.
Certificati EASA: proroga temporanea
Per i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), la validità è prorogata automaticamente per nove mesi dalla data di applicazione del regolamento. La logica è concedere tempo sufficiente agli operatori e all’Agenzia per ottenere i certificati necessari ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139.
Se questo periodo non fosse sufficiente, la Commissione può adottare atti delegati per prorogarlo ulteriormente. Prima dell’adozione, deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri e, una volta adottato l’atto, darne contestuale notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Certificati relativi a prodotti, parti e pertinenze
Per i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l’utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, il regolamento dispone che restino validi. Il considerando chiarisce che, in questo settore, l’effetto del recesso non riguarda tanto l’immissione sul mercato quanto l’uso effettivo dei prodotti nell’Unione, ad esempio l’installazione su aeromobili operanti nell’UE.
Formazione aeronautica e riconoscimento degli esami
L’articolo 5 introduce una deroga ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 1321/2014. Le autorità competenti degli Stati membri o l’Agenzia devono considerare gli esami sostenuti presso organizzazioni di addestramento sotto sorveglianza del Regno Unito, ma non ancora sfociati nel rilascio della licenza, come se fossero stati sostenuti presso un’organizzazione vigilata da uno Stato membro.
Questa disposizione si applica già dalla data di entrata in vigore del regolamento, anticipando il regime generale di applicazione.
Norme applicabili, sorveglianza e obblighi dei soggetti interessati
I certificati coperti dagli articoli 3 e 4 restano comunque soggetti alla disciplina sostanziale del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati ed esecutivi, nonché alle norme corrispondenti del precedente regolamento (CE) n. 216/2008.
Sono previsti specifici obblighi di collaborazione con l’Agenzia:
- su richiesta, titolari dei certificati di cui all’articolo 3 ed emittenti dei certificati di cui all’articolo 4 devono trasmettere copie di relazioni di audit, risultanze e piani di azione correttivi relativi ai tre anni precedenti;
- il mancato rispetto dei termini fissati dall’Agenzia può comportare la revoca del beneficio transitorio;
- i medesimi soggetti devono informare senza ritardo l’Agenzia di eventuali azioni delle autorità del Regno Unito potenzialmente in conflitto con i loro obblighi derivanti dal regolamento o dal regolamento (UE) 2018/1139.
Ruolo dell’Agenzia e atti di supporto
Ai fini del regolamento e della sorveglianza dei soggetti interessati, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea agisce come autorità competente per i soggetti di paesi terzi. Inoltre, può pubblicare mezzi accettabili di conformità e materiale esplicativo per facilitare l’applicazione pratica del regolamento, in base all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
Rapporto con il regolamento (UE) n. 319/2014
Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione si applica ai soggetti in possesso o emittenti i certificati contemplati dal presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a soggetti di paesi terzi.
Entrata in vigore e clausola sospensiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione generale decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
È però prevista una clausola di esclusione: il regolamento non si applica se, entro quella data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro dei certificati interessati
L’articolo 1 definisce misure specifiche, in relazione al recesso del Regno Unito, per determinati certificati di sicurezza aerea rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139 a soggetti con sede principale nel Regno Unito, nonché per determinate situazioni di addestramento aeronautico. Il regolamento copre solo i certificati elencati nell’allegato che erano validi il giorno precedente la data di applicazione e distingue tra certificati rilasciati dall’Agenzia e certificati rilasciati da soggetti certificati dalle autorità del Regno Unito.
Proroga della validità dei certificati rilasciati dall’EASA
I certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), restano validi per nove mesi dalla data di applicazione del regolamento. Se occorre ulteriore tempo per rilasciare i certificati previsti dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione può prorogare tale periodo con atti delegati. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri e informa contestualmente Parlamento europeo e Consiglio.
Validità dei certificati relativi a prodotti, parti e pertinenze
I certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l’utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi senza un termine di scadenza specifico nel regolamento. La finalità è evitare che il recesso del Regno Unito incida sull’uso effettivo di tali prodotti nell’Unione.
Riporto degli esami di formazione aeronautica
In deroga ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 1321/2014, le autorità competenti degli Stati membri o l’Agenzia tengono conto degli esami sostenuti presso organizzazioni di addestramento vigilate dal Regno Unito, ma non ancora sfociati nel rilascio della licenza, come se fossero stati sostenuti presso un’organizzazione soggetta alla vigilanza di uno Stato membro. L’articolo 5 si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Norme applicabili, sorveglianza e obblighi informativi
I certificati disciplinati dagli articoli 3 e 4 restano soggetti alle norme applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati ed esecutivi, nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008. Su richiesta dell’Agenzia, i titolari dei certificati di cui all’articolo 3 e gli emittenti di quelli di cui all’articolo 4 devono trasmettere entro i termini indicati copia delle relazioni di audit, delle risultanze e dei piani di azione correttivi elaborati nei tre anni precedenti; in difetto, l’Agenzia può revocare il beneficio transitorio. Essi devono inoltre informare senza ritardo l’Agenzia di eventuali azioni delle autorità del Regno Unito in conflitto con i loro obblighi.
Ruolo dell’Agenzia come autorità competente
Ai fini del regolamento e della sorveglianza dei titolari ed emittenti dei certificati interessati, l’Agenzia agisce quale autorità competente per i soggetti di paesi terzi, secondo il quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti di esecuzione e delegati.
Applicazione del regolamento (UE) n. 319/2014
Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso o emittenti i certificati interessati, alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a soggetti di paesi terzi.
Misure di supporto interpretativo
L’Agenzia può pubblicare mezzi accettabili di conformità e materiale esplicativo per l’applicazione del regolamento, in base all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
Entrata in vigore, applicazione e clausola di disapplicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica, in linea di principio, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE; l’articolo 5 si applica invece dalla data di entrata in vigore. Il regolamento non si applica se, entro tale data, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
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