Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/497

Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione

Normativa europea32019R0497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro del FEAMP per consentire un sostegno specifico alle attività di pesca colpite dalla possibile perdita di accesso alle acque del Regno Unito dopo il recesso britannico dall'Unione. Introduce una nuova base di sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e disciplina alcuni profili finanziari e di ammissibilità delle spese. Le nuove misure sono pensate come risposta urgente a un rischio economico concreto per la flotta dell'Unione e per la relativa filiera.

Modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure di sostegno FEAMP connesse alla perdita di accesso alle acque del Regno Unito a seguito della Brexit.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, ai pescatori, ai proprietari di pescherecci e agli operatori della filiera che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito. Riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le misure di arresto temporaneo delle attività di pesca previste dal regolamento (UE) n. 508/2014. L'applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE; non si applica se, entro tale data, sia già entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito.

Modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione

Il regolamento interviene con urgenza sul quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per predisporre un sostegno mirato alle attività di pesca che potrebbero subire effetti economici negativi in caso di mancato accesso alle acque del Regno Unito dopo la Brexit. I considerando evidenziano che, in assenza di accordo di recesso, le trattati cesserebbero di applicarsi al Regno Unito dal 30 marzo 2019 e che le misure già esistenti del regolamento (UE) n. 508/2014 non erano sufficienti a coprire questa specifica ipotesi.

Contesto e finalità

La finalità è attenuare l'impatto sulla flotta dell'Unione e sulla filiera ittica derivante dalla perdita di accesso alle acque britanniche, considerate essenziali per numerosi operatori. Il regolamento è adottato anche alla luce della possibilità che il Regno Unito non conceda più i diritti di pesca alle navi dell'Unione alla data di recesso; per questo motivo è prevista una procedura accelerata e una disciplina applicativa immediata e condizionata agli sviluppi dell'articolo 50 TUE.

Ambito soggettivo e materiale

Le nuove disposizioni riguardano gli Stati membri che gestiscono il FEAMP e, sul piano sostanziale, i pescatori, i proprietari di pescherecci e gli operatori che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito. L'intervento si colloca nell'ambito delle misure di arresto temporaneo delle attività di pesca previste dall'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 e incide anche sui relativi limiti finanziari e sulla disciplina di ammissibilità della spesa.

Nuove regole sul sostegno FEAMP

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 viene integrato per consentire agli Stati membri di riorientare le risorse disponibili verso le misure di cui all'articolo 33 quando il Regno Unito non conceda l'accesso alle proprie acque ai pescherecci dell'Unione fortemente dipendenti da tale accesso. In sostanza, viene ampliata la flessibilità finanziaria per rispondere all'evento Brexit, consentendo di superare l'importo di cui al paragrafo 2 e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 dell'articolo 13 per finanziare tali misure.

Nuova categoria di misura all'articolo 33

All'articolo 33, paragrafo 1, viene introdotta la lettera d), che estende il sostegno FEAMP ai casi in cui il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle sue acque ai pescherecci dell'Unione con forte dipendenza da tali acque. Questa nuova base giuridica rende finanziabile l'arresto temporaneo delle attività di pesca come misura di compensazione per le conseguenze economiche del recesso britannico.

Durata del sostegno e ammissibilità delle spese

Il paragrafo 2 dell'articolo 33 viene sostituito per distinguere tra le misure già esistenti e la nuova misura Brexit. Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) può essere concesso per un massimo di sei mesi per peschereccio nel periodo 2014-2020, mentre il sostegno di cui alla lettera d) può essere concesso per un massimo di nove mesi per peschereccio nello stesso periodo. Le spese relative alla nuova lettera d) sono ammissibili dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497.

Profili finanziari e limiti di concentrazione

Con l'inserimento dell'articolo 25, paragrafo 3 bis, il regolamento chiarisce che il contributo finanziario totale del FEAMP destinato alla nuova misura dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non deve essere considerato nel calcolo del superamento dei limiti previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 3. La previsione evita che il nuovo sostegno comprometta la normale applicazione delle soglie finanziarie previste dal regime generale del FEAMP.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE; tuttavia, non trova applicazione se entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova possibilità di utilizzo delle risorse FEAMP per il sostegno all'arresto temporaneo

All'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 è aggiunto un paragrafo 9, che consente agli Stati membri di superare l'importo di cui al paragrafo 2 e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 per finanziare le misure di cui all'articolo 33, qualora il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle proprie acque ai pescherecci dell'Unione fortemente dipendenti da tale accesso, nel caso in cui i trattati cessino di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Esclusione dal calcolo dei limiti finanziari del contributo FEAMP

All'articolo 25 è inserito il paragrafo 3 bis, secondo cui il contributo finanziario totale del FEAMP destinato alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non è considerato ai fini della verifica del superamento dei limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 dello stesso articolo.

Nuova misura di sostegno per le conseguenze della mancata concessione di accesso alle acque del Regno Unito

All'articolo 33, paragrafo 1, viene aggiunta la lettera d), che include tra le misure finanziabili il sostegno per far fronte alle conseguenze derivanti dal mancato rilascio, da parte del Regno Unito, dei diritti di accesso alle sue acque ai pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza da tale accesso, qualora i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Durata massima del sostegno e ammissibilità delle spese

L'articolo 33, paragrafo 2, è sostituito: il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per un massimo di sei mesi per peschereccio nel periodo 2014-2020; il sostegno di cui alla nuova lettera d) può essere concesso per un massimo di nove mesi per peschereccio nello stesso periodo. Le spese relative alla lettera d) sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497.

Entrata in vigore e applicazione condizionata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, ma non si applica se, entro quel giorno, sia entrato in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Come è indicizzato

Materiepescafondi europeipolitica marittimabrexitaiuti pubblici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.