Sentenza n. 163/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere agli atti relativi alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato al 31/08/2025 del personale A.T.A., nell’anno scolastico 2024/2025, per il profilo di collaboratore scolastico, e quindi ad ottenere copia di tutti i documenti richiesti con apposita istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15/09/2025, e precisamente: a) copia della domanda, comprensiva di eventuali allegati, presentata dall’Istituto Comprensivo statale “I.C. Forio 1” di Forio all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, ai sensi dell’art. 1, comma 7) del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 e della nota M.I.M. recante prot. n. 119043 del 23 maggio 2025, avente ad oggetto la richiesta di proroga per l’anno scolastico 2024/2025, di n. 3 contratti al 31 agosto 2025 relativi al personale A.T.A., per il profilo di collaboratore scolastico; b) copia del riscontro alla suindicata istanza, pervenuto al predetto Istituto scolastico dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, recante autorizzazione dei contratti di supplenza nei limiti e secondo i criteri ministeriali previsti dalla normativa vigente; c) copia dell’istruttoria svolta dall’Istituto Comprensivo statale “I.C. Forio 1”, ai fini del conferimento delle proroghe autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, comprensiva delle accettazioni dei candidati e degli eventuali esiti negativi degli interpelli effettuati; d) copia dei verbali redatti dal predetto Istituto Scolastico recanti l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al 31/08/2025 ai candidati sigg.ri Riccardi Patrizia e Pucillo Antonio; conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15/09/2025; e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’ostensione dei suddetti atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 15 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna delle amministrazioni all'ostensione della documentazione relativa alla richiesta, all'autorizzazione, all'istruttoria e ai verbali concernenti la proroga al 31 agosto 2025 di tre contratti di lavoro a tempo determinato per collaboratori scolastici presso un istituto comprensivo. L'istanza era rimasta senza riscontro, determinando la proposizione del ricorso avverso il silenzio. Nel corso del giudizio, le amministrazioni hanno depositato una nota con cui comunicavano l'accoglimento dell'istanza e trasmettevano la documentazione richiesta. Il ricorrente ha riconosciuto l'integrale soddisfazione della pretesa, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'ostensione era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'istanza ostensiva era stata integralmente soddisfatta dalle amministrazioni resistenti nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico solidale delle amministrazioni, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'accesso era stato accordato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 750,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Le spese sono state invece compensate nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore che dichiara di averle anticipate e ne fa richiesta; il TAR ne ha disposto l'applicazione in favore del difensore del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la richiesta di accesso agli atti nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'ostensione documentale interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che avrebbe dovuto soddisfare tempestivamente l'istanza.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione, quando la condotta amministrativa abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.
Come è indicizzato
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