Ordinanza n. 3568/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento della Prefettura di Viterbo n. -OMISSIS- in data 13 aprile 2026 e comunicato tramite Pec in riscontro alla formale istanza/sollecito di inserimento del ricorrente all'interno di un centro di accoglienza; - nonché avverso e per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Viterbo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio delle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego a fronte della propria domanda di protezione internazionale formalizzata presso Viterbo, luogo della sua dichiarata dimora. Il ricorso evidenzia che la normativa consente al richiedente di presentare la domanda alternativamente all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora e che, in quest'ultimo caso, la Prefettura territorialmente competente deve disporre l'immediata accoglienza. È stato inoltre rilevato che il provvedimento impugnato non indica la disposizione normativa posta a fondamento del diniego. In sede cautelare sono stati dedotti il fumus boni iuris e il periculum in mora, quest'ultimo derivante dalla privazione delle misure minime di sussistenza e di alloggio, con conseguente esposizione a indigenza, emarginazione e compromissione della dignità e della salute psicofisica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che i criteri di radicamento territoriale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 e dagli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 sono alternativi. Pertanto, il richiedente può presentare la domanda presso la Questura del luogo di dimora e la Prefettura di tale territorio è tenuta a disporre l'immediata accoglienza. Nel caso concreto, la domanda era stata legittimamente formalizzata a Viterbo, mentre il diniego non indicava la base normativa del rifiuto. Il giudice ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esclusione dall'accoglienza priva il richiedente di alloggio e mezzi minimi di sussistenza, determinando una condizione incompatibile con la dignità umana e la tutela della salute psicofisica. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso il provvedimento impugnato e imposto all'Amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti e ogni misura di accoglienza idonea. La trattazione del merito è stata fissata al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni decisione sul patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare.
art. 6 d.lgs. n. 25/2008
Concorre a disciplinare i criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale, considerati alternativi dal giudice.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
Concorre a fondare la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale presso la Questura del luogo di dimora.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015
Concorre a fondare l'obbligo della Prefettura territorialmente competente di disporre l'immediata accoglienza del richiedente che abbia presentato la domanda nel luogo di dimora.
Massime di principio
- I criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale, individuati dalla combinazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, hanno natura alternativa: il richiedente può rivolgersi all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora.
- Quando il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale presso la Questura del luogo di dimora, la Prefettura del medesimo territorio è tenuta a disporre l'immediata accoglienza, salvo una specifica e adeguata base normativa del diniego.
- Il diniego delle misure di accoglienza presenta fumus boni iuris quando l'Amministrazione non indica la disposizione normativa su cui fonda il rifiuto e non considera l'avvenuta presentazione della domanda nel luogo di dimora legittimamente individuato dal richiedente.
- La privazione di alloggio e delle misure minime di sussistenza espone il richiedente asilo a un pregiudizio grave e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora cautelare per incompatibilità con la dignità umana e la tutela della salute psicofisica.
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