Ordinanza n. 436/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Con il ricorso introduttivo: 1. della comunicazione del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, prot. n. 31823 del 20.02.2026, avente per oggetto l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 – “sospensione temporanea del dehors in Lungo Lario Trieste, 28, per lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste”, con la quale si comunica che “l’inizio dei lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste è previsto per il giorno 09.03.2026” e, quindi, con invito a rimuovere “l’occupazione con dehors a partire dal 09.03.2026 e fino alla comunicazione di fine lavori per consentire la riqualificazione di Lungo Lario Trieste” (All.to 01); 2. della Deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 30.12.2025 al 14.01.2026, avente per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19)” (All.to 02); 3. del Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19), con specifico riferimento all’art. 25 - Sospensione e revoca della concessione ed in particolare il comma 3: Omissis... “la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa” (All.to 03); 4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto, e specificatamente, gli atti e i provvedimenti appresso indicati divenuti concretamente lesivi per la ricorrente in data 20.02.2026, con la comunicazione/invito di rimozione delle strutture destinate alla ristorazione all’aperto: a) Deliberazione della Giunta Comunale n. 433 di Registro, Seduta del 03.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 04.12.2025 al 18.12.2025, avente per oggetto: “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1 – CUP J17H24001430004: approvazione del progetto esecutivo in unica fase, ai sensi dell’art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023” (All.to 04), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. E specificatamente: b) Progetto esecutivo in unica fase concernente la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” – tratto di circa 300 m. di lunghezza e 5.000 mq. di superficie, comprensivo delle Relazioni tecniche e degli elaborati progettuali allegati alla Deliberazione G.C. n. 433 del 03.12.2025, quali parti integranti e sostanziali: i) documenti generali; ii) elaborati grafici; iii) stato di fatto; iv) progetto; v) raffronto; vi) sicurezza, unitamente al “Quadro economico di progetto” costituito dalla Sezione A) Lavori; Sezione B) Somme a disposizione – importo complessivo dell’intervento €. 792.000,00, impegnato al Bilancio al Cap. 21005024762 “Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali” – impegni 2537 e 2538 reimputati anno 2025 e relativi sotto impegni (All.to 05); c) Verbale di verifica tecnica del progetto prot. n. 209810 del 02.12.2025, redatto dal RUP Arch. Luca Noseda e sottoscritto digitalmente dal progettista Arch. Gianmarco Martorana (All.to 06); d) Verbale di Validazione del progetto esecutivo (senza data) a firma del RUP Arch. Luca Noseda (All.to 07); e) Deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2024 avente per oggetto l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), riguardante la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” (All.to 08); f) Determinazione Settore Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica Reg. di settore n. 647 – reg. generale n. 3524 del 30.12.2025, avente per oggetto l’affidamento dei lavori all’Operatore economico AVR Spa, Via Francesco Tensi n. 116, Roma per un importo netto di €. 438.554,18 di cui €. 194.851,79 per costo della manodopera ed €. 9.199,97 per oneri della sicurezza per un importo lordo pari ad €. 482.409,60 – affidatario dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade e servizio neve anni 2025 – 2026 – 2027 – reparto 5 – Determina n. 1402/2025 (All.to 09). nonche’ per il risarcimento del danno patito e patiendo dalla società ricorrente nella misura che sarà quali/quantificata in corso di causa e/o per equivalente. Con espressa riserva di motivi aggiunti e sopravvenuti. Con i motivi aggiunti del 9.4.2026: della nota del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, a firma del Direttore Ing. Giovanni Fazio, prot. n. 41472 del 07.03.20261.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento e invito a rimuovere il dehors per consentire l'esecuzione di lavori pubblici di riqualificazione, nonché successiva nota comunale impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui il Comune di Como le aveva richiesto di rimuovere il dehors dal 9 marzo 2026 fino alla fine dei lavori di riqualificazione di Lungo Lario Trieste, oltre agli atti presupposti relativi all'approvazione, verifica, validazione, finanziamento e affidamento dei lavori, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota comunale e ha domandato la sospensione dell'inizio dei lavori, la prosecuzione dell'attività di ristorazione all'aperto e al chiuso fino al 31 ottobre 2026 e l'accertamento del relativo diritto. La ricorrente ha fondato la domanda cautelare sulla sopravvenuta comunicazione comunale del 27 marzo 2026, dalla quale emergeva che la consegna del cantiere era stata posticipata e che era venuta meno l'urgenza di liberare l'area.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Dopo la comunicazione del 27 marzo 2026, il Comune ha dichiarato definito il procedimento avviato per la sospensione dell'occupazione del dehors, dando atto che era venuto meno il motivo della procedura diretta a liberare l'area interessata dai lavori. Pertanto non sussisteva un pregiudizio cautelare attuale da evitare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto ultronea, rispetto al giudizio di annullamento, la richiesta di accertare e dichiarare il diritto della società a proseguire l'attività all'aperto fino al 31 ottobre 2026, anche perché contrastante con il divieto dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7-8 l. 241/1990
Richiamati quali disposizioni poste a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla sospensione dell'occupazione del dehors.
art. 25, comma 3, del Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi pubblici
la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa
Individuato quale disciplina regolamentare della sospensione o revoca della concessione di occupazione.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto che la domanda di accertamento del diritto a proseguire l'attività fosse ultronea rispetto al giudizio annullatorio e contrastasse con il divieto previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per difetto di periculum in mora quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione definisce il procedimento lesivo dichiarando venuto meno il motivo dell'intervento e non risulta quindi un pregiudizio attuale da scongiurare.
- Nel giudizio di annullamento non possono essere introdotte, quale contenuto della tutela richiesta, domande di accertamento ultronee rispetto all'impugnazione e dirette a ottenere una pronuncia sostitutiva sull'esistenza di un diritto non oggetto del provvedimento impugnato, in contrasto con l'art. 34, comma 2, c.p.a.
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