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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3870/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: 1) Nullità della notifica dell'avviso di udienza e del decreto che dispone il giudizio per mancata efficacia della elezione di domicilio dichiarata dalla difesa; 2) Vizio nella valutazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento e acquisizione del fascicolo fallimentare come prova sopravvenuta (contenuto del fascicolo depositato il 17-18/11/2015) e mancato riascolto del curatore e dell'imputato; 3) Contestazione della fondatezza della ricostruzione sulla distrazione di somme (cessioni pro solvendo a favore di creditori personali per complessivi 315.350 euro) e della attendibilità del curatore, con richiesta di nuova valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla notifica: non risultava documentata nel procedimento l'elezione di domicilio invocata e la elezione effettuata in altro procedimento non ha efficacia nel presente. Sul secondo motivo ha ritenuto generica la richiesta di rinnovazione del dibattimento: la domanda indicava genericamente l'intero fascicolo fallimentare senza segnalare atti o documenti specifici decisivi; la Corte ha inoltre ritenuto non decisiva la prova della audizione del curatore e ha osservato che l'imputato ha potuto rendere dichiarazioni. Sul terzo motivo la Corte ha ribadito che non è consentito in sede di legittimità riformulare una diversa valutazione del fatto; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta esente da vizio logico e giuridico. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 lett. c) e art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e)

    Usato per delimitare i profili di censura devoluti alla Corte di Cassazione: il ricorso è valutato rispetto a vizio di motivazione e violazioni di legge; motivi generici o che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.

  • artt. 157, comma 1; 161, comma 4; 179-180 cod. proc. pen.

    art. 157 c.1; art. 161 c.4; artt. 179-180

    Norme processuali richiamate a pena di nullità/inutilizzabilità/inammissibilità per censurare eventuali vizi nelle notifiche e nella configurazione degli atti processuali; la Corte ha ritenuto non provata la nullità invocata.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. 6, sent. n. 49498 del 15/10/2009 (Santise); Sez. 2, sent. n. 7834 del 28/01/2020 (Simone); Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principi richiamati: l'elezione di domicilio vale solo nel procedimento in cui è effettuata; la variazione di residenza anagrafica non sostituisce l'elezione di domicilio ai fini delle notifiche penali; la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulla attendibilità delle prove.

Massime di principio

  • La dichiarazione/elezione di domicilio ha efficacia solo nel procedimento per il quale è stata formulata: una elezione in altro procedimento non valida le notifiche nel nuovo procedimento.
  • La variazione di residenza iscritta al Comune non sostituisce la comunicazione formale dell'elezione di domicilio ai fini delle notifiche processuali penali.
  • La richiesta di rinnovazione del dibattimento o di acquisizione di documenti deve indicare in modo specifico quali atti o documenti sono decisivi per il giudizio; la menzione generica dell'intero fascicolo è insufficiente.
  • In Cassazione non è consentita una rilettura dei fatti o della valutazione della prova operata dal giudice di merito: sono ammissibili censure solo per vizi di diritto o di motivazione rilevabili in sede di legittimità.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).

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