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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n. 69326 del 22 agosto 2025, emesso dall’UTG Prefettura di Foggia, Area IV - Sportello unico per l'immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 12 marzo 2025 (codice pratica P-FG/L/N/2025/107653); - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno, chiedendone anche la sospensione cautelare. A seguito dell’ordinanza istruttoria, la Prefettura ha chiarito che il diniego era fondato sull’asserita mancanza del requisito dell’alloggio idoneo al momento dell’ingresso in Italia del cittadino straniero come lavoratore stagionale. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, evidenziando che il permesso stagionale era stato rilasciato dopo la verifica dei relativi requisiti e che, al momento della domanda di conversione, aveva documentato la disponibilità di un nuovo alloggio regolare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’atto impugnato, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. Il giudice ha ritenuto che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, già rilasciato e mai annullato o revocato, presupponesse l’avvenuta verifica dei requisiti di ingresso e soggiorno nella precedente fase procedimentale. Ai fini della conversione, il cittadino straniero doveva dimostrare la disponibilità di un alloggio al momento della nuova istanza, non anche retroattivamente con riferimento al primo ingresso in Italia. La Prefettura ha quindi irrazionalmente sovrapposto valutazioni riferite a procedimenti distinti, introducendo un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa non previsto dalla disciplina richiamata nell’ordinanza. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda e sospendere l’atto impugnato.

  • art. 46 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al deposito degli atti e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria.

  • Testo unico sull’immigrazione

    Secondo il TAR, non prevede l’obbligo di dimostrare retroattivamente e continuativamente l’idoneità dell’alloggio a partire dal primo ingresso per lavoro stagionale, quando tale fase procedimentale si è conclusa con il rilascio del relativo permesso.

  • Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione

    Secondo il TAR, non contempla un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa quale requisito della conversione.

Massime di principio

  • Il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non successivamente annullato o revocato, presuppone che nella relativa fase procedimentale siano stati verificati i requisiti di ingresso e soggiorno; tali valutazioni non possono essere automaticamente rimesse in discussione nell’ambito del distinto procedimento di conversione.
  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il cittadino straniero deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo al momento della presentazione dell’istanza di conversione, non anche con riferimento retroattivo al primo ingresso in Italia.
  • È irrazionale sovrapporre, nel procedimento di conversione, valutazioni proprie di un procedimento precedente ormai definito, introducendo un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa non previsto dalla normativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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