Cassazione Civile, Ordinanza n. 23142/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia depositata dalle parti il 7 aprile 2018, a seguito di transazione. La Corte ha preso atto dell'accettazione della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale di un immobile adibito a succursale scolastica. La conduttrice ha comunicato il recesso per asserita non conformità dell'immobile alla normativa sugli edifici strategici e antisismica; la locatrice ha contestato la legittimità del recesso e ha rifiutato la riconsegna del bene, sostenendo che l'immobile fosse stato lasciato in condizioni deteriorate e che fossero necessari ingenti lavori di ripristino. In primo grado il giudice ha ritenuto legittimo il recesso ed escluso sia i canoni sia l'indennità di occupazione. In appello, invece, è stato confermato il carattere legittimo del recesso per gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. n. 392/1978, ma è stata accolta la domanda della locatrice per i canoni ex art. 1591 c.c., sul presupposto che il rifiuto di ricevere il bene fosse legittimo. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1220, 1227, 1590 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse dato per provati danni all'immobile non adeguatamente contestati e non riconducibili alla situazione al momento della riconsegna; 2) violazione degli artt. 1220 e ss. c.c., per non avere la sentenza verificato se il deterioramento dipendesse da omessa piccola manutenzione oppure da trasformazioni o innovazioni, richiamando la giurisprudenza sulla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere il bene; 3) violazione degli artt. 1220 e 2697 c.c., per non avere valutato la notevole entità della somma necessaria al ripristino, in rapporto all'economia del contratto e alle condizioni delle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 8, L. n. 392/1978
La Corte d'appello aveva ritenuto che il recesso della conduttrice fosse sorretto da gravi motivi.
art. 1591 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i canoni per il periodo successivo alla cessazione dell'uso dell'immobile, a seguito del rifiuto del locatore di ricevere la riconsegna.
art. 1216 c.c.
Richiamato dalla conduttrice quale base dell'offerta formale di riconsegna del bene.
art. 1209 c.c.
Richiamato dalla conduttrice quale base dell'offerta formale di riconsegna del bene.
art. 1220 c.c.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione alla mora del creditore e alla legittimità del rifiuto di ricevere la riconsegna.
art. 1227 c.c.
Invocato per contestare il nesso tra condotta e danno e l'eventuale aggravamento del pregiudizio.
art. 1590 c.c.
Invocato con riferimento all'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione e la sufficienza della prova sui danni all'immobile e sulla loro quantificazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 447 bis c.p.c.
Richiamato nel contesto del procedimento introdotto dalla locatrice per ottenere il pagamento dei canoni/indennità.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una rinuncia al ricorso e al controricorso sottoscritta dalle parti per effetto di transazione, il giudizio va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La censura sulla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la riconsegna dell'immobile presuppone un accertamento puntuale delle condizioni del bene al momento della restituzione e della causa del deterioramento, con riguardo agli obblighi di restituzione del conduttore e alla prova dei danni.
- La domanda di canoni o indennità per il periodo successivo alla cessazione dell'uso del bene richiede la verifica dei presupposti della mora del creditore e della legittimità dell'eventuale rifiuto di ricevere la cosa restituita.
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