Sentenza del 20/04/2015 n. 842 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Aree edificabili - aree insuscettibili di utilizzazione edificatoria - aree demaniali - aree di tolleranza autostradale - I.C.I. - non è dovuta - presenza di immobili strumentali all'impresa - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato il recupero dell'I.C.I. per l'anno 2007, sostenendo che i terreni non fossero effettivamente edificabili. Le aree ricadevano nel compendio autostradale, erano soggette a regime demaniale e ai vincoli di inedificabilità delle fasce di rispetto autostradali, oltre a essere interessate da un progetto infrastrutturale ferroviario. La presenza di un casello autostradale, anche se dismesso, e di una cabina elettrica non avrebbe dimostrato l'edificabilità, trattandosi di manufatti strumentali alla gestione della rete autostradale e fiscalmente esclusi dall'imposta. Il Comune sosteneva invece che l'inclusione delle aree nello strumento urbanistico e il loro elevato valore di mercato ne confermassero l'edificabilità e la conseguente imponibilità.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, respingendo preliminarmente l'eccezione del Comune sull'asserita genericità dei motivi di appello. Nel merito, ha ritenuto che l'inserimento urbanistico dell'area non fosse sufficiente quando concreti vincoli di legge ne impedivano l'utilizzazione edificatoria effettiva. Le aree, destinate a sede autostradale e relative pertinenze, soggette a fascia di rispetto e inserite in un progetto infrastrutturale, non erano edificabili nell'anno d'imposta considerato. Anche i fabbricati presenti, aventi funzione strumentale e classificati nelle categorie catastali E e D, non costituivano prova dell'edificabilità dei terreni. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento I.C.I. è stato annullato e le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 2
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione.
Il presupposto dell'I.C.I. richiede non solo una classificazione urbanistica astrattamente edificatoria, ma anche la concreta possibilità di edificare. Vincoli legali specifici e prevalenti possono escludere l'imponibilità dell'area.
D.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettere b) e i)
I fabbricati appartenenti a categorie catastali speciali e gli immobili strumentali all'attività svolta possono rientrare nelle ipotesi di esclusione o esenzione dall'I.C.I.; la loro presenza non dimostra automaticamente l'edificabilità dei terreni sottostanti.
D.lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2
Il Comune ha richiamato la norma per sostenere la soggettività passiva dei concessionari di aree demaniali, ma tale argomento non è stato ritenuto decisivo, poiché è mancato il presupposto oggettivo dell'imposta: l'effettiva edificabilità delle aree.
Legge n. 729/1961, art. 9
La disciplina delle fasce di rispetto autostradali è stata considerata come fonte di un vincolo legale di inedificabilità idoneo a escludere la concreta utilizzabilità edificatoria dei terreni.
Codice civile, art. 822
Il richiamo al regime dei beni demaniali sostiene la tesi secondo cui le pertinenze autostradali, in quanto destinate a una funzione pubblica e soggette al regime demaniale, non possono essere trattate come ordinarie aree edificabili.
D.lgs. n. 546/1992, art. 53
I motivi di appello non devono essere formulati con rigoroso formalismo: è sufficiente che la domanda e le ragioni della contestazione risultino in modo chiaro, anche implicitamente, dalla lettura complessiva dell'atto.
Cassazione, ordinanza n. 7671 del 16 maggio 2012
È ammissibile l'appello quando le censure contro la sentenza impugnata siano ricavabili dal contenuto complessivo dell'atto, anche senza un'elencazione puntuale e autonoma di ciascun motivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione sulle aree edificabili, la classificazione urbanistica non è sempre sufficiente: occorre verificare se, nel periodo d'imposta interessato, esistesse una concreta possibilità di edificazione.
- Vincoli legali specifici, come il regime demaniale, le fasce di rispetto autostradali o la destinazione necessaria a un'opera pubblica, possono prevalere sulle previsioni urbanistiche ed escludere l'imponibilità dell'area.
- La valutazione deve essere riferita all'anno d'imposta contestato; una successiva cessione, edificabilità, variazione urbanistica o crescita del valore di mercato non può automaticamente sanare o giustificare la tassazione per periodi precedenti.
- La presenza di fabbricati sul terreno non prova di per sé l'edificabilità dell'area, soprattutto quando si tratta di immobili speciali e oggettivamente strumentali a un'attività d'impresa o a un'infrastruttura pubblica.
- Un elevato valore di mercato o una stima amministrativa non sono elementi decisivi se il contribuente dimostra l'esistenza di vincoli giuridici e fattuali che impedivano concretamente l'edificazione.
- Nel processo tributario, un appello può essere ritenuto ammissibile anche se i motivi non sono esposti in forma tecnica e schematica, purché dal testo complessivo risultino chiaramente la domanda e le critiche rivolte alla sentenza.
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