Sentenza n. 553/2026 - Genova, Sezione 1
per ottenere - l'accertamento del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate alla data del pensionamento avvenuto in data 1/2/2022, non fruite a causa di malattia ovvero per fatti che, comunque, non gli sono imputabili; - la condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere la relativa redetta indennità sostitutiva, oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti dal fatto all'effettivo saldo; - occorrendo l’annullamento del provvedimento della Questura di Savona, prot. -OMISSIS-, in data 22/3/2022, portante il rigetto della richiesta di monetizzazione presentata dal ricorrente; - annullamento e/o disapplicazione degli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale e di tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione dal servizio per pensionamento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in pensione dal 1° febbraio 2022, aveva maturato 53 giorni di ferie non fruiti, di cui 5 relativi al 2020, 45 al 2021 e 3 al 2022. La mancata fruizione era dipesa, secondo la prospettazione, da una prolungata aspettativa per malattia iniziata il 22 marzo 2021 e protrattasi fino alla cessazione del servizio. L’Amministrazione aveva respinto la domanda di monetizzazione richiamando il divieto nazionale di corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie e sostenendo che il pensionamento, essendo stato richiesto dal dipendente, avrebbe imposto a quest’ultimo di posticipare la cessazione per fruire delle ferie residue. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, dell’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, dell’art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che la domanda di pensionamento non sarebbe stata presentata con anticipo sufficiente e che il dipendente avrebbe dovuto posticipare la cessazione; in subordine ha contestato il diritto al riporto dei 5 giorni relativi al 2020 per mancata prova delle ragioni di servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che il divieto nazionale di monetizzazione delle ferie debba essere interpretato in conformità all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e non possa operare quando il mancato godimento delle ferie dipenda da cause non imputabili al lavoratore, come una malattia protrattasi fino alla cessazione del rapporto. In tali casi sono irrilevanti sia la circostanza che il pensionamento sia stato richiesto dal dipendente sia l’eventuale necessità di permanere in servizio per smaltire le ferie residue. Poiché il ricorrente aveva presentato tempestivamente la domanda di pensionamento e la mancata fruizione delle ferie degli anni 2021 e 2022 era dipesa dalla malattia, il giudice ha annullato il diniego, accertato il diritto alla monetizzazione dei giorni non fruiti relativi a tali annualità e condannato l’Amministrazione al pagamento, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo. La domanda relativa ai 5 giorni del 2020 è stata respinta perché il ricorrente non aveva provato la legittimità del riporto all’anno successivo, limitandosi ad allegare ragioni di servizio. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e, in linea generale, non monetizzabile; alla cessazione del rapporto, tuttavia, la mancata fruizione per causa non imputabile al lavoratore legittima l’indennità sostitutiva.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
preclusione di corresponsione di “trattamenti economici sostitutivi”
Il divieto di trattamenti economici sostitutivi non opera quando il mancato godimento delle ferie alla cessazione del servizio dipende da cause non ascrivibili al lavoratore, dovendo la disposizione essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione.
art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995
Prevede il generale divieto di monetizzazione delle ferie, fatto salvo il mancato godimento dovuto a esigenze di servizio; la disciplina deve essere coordinata con il diritto all’indennità derivante dall’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE.
art. 18 d.P.R. n. 254/1999
Richiamato dall’Amministrazione quale ulteriore fondamento del divieto di monetizzazione delle ferie.
art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie non godute quando non abbia potuto fruirne, senza che rilevino ulteriori condizioni, compresa la circostanza che la cessazione sia avvenuta a domanda del lavoratore.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di beneficiarne; la perdita del diritto è possibile solo se il lavoratore, posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie, vi rinunci deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale parametro di proporzionalità delle limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite.
art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE
Consente modalità nazionali di esercizio e anche la perdita del diritto allo scadere del periodo di riferimento o di riporto solo se il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di esercitarlo.
Massime di principio
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie annuali non godute quando la mancata fruizione sia dipesa da una causa non imputabile, quale una malattia protrattasi fino alla cessazione del servizio.
- Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute non è escluso dal fatto che il pensionamento sia stato richiesto dal lavoratore; il dipendente non è tenuto a permanere in servizio o a posticipare il pensionamento per fruire delle ferie residue quando la mancata fruizione dipenda da causa non imputabile.
- Il divieto nazionale di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE e, ove tale interpretazione non sia possibile, deve essere disapplicato nella parte in cui impedisce l’indennizzo di ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.
- La perdita del diritto alle ferie o alla relativa indennità può operare solo quando il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie e vi abbia rinunciato deliberatamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.
- Il dipendente che chieda la monetizzazione di ferie riportate da un’annualità precedente deve provare la legittimità del riporto; in mancanza di prova delle ragioni che lo giustificano, l’indennità relativa a quei giorni non può essere riconosciuta.
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