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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS-predisposto dall'Asl di Avellino, in favore della minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di 17 ore di trattamento aba, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di sei mesi, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore di supervisione e logopedia con metodo prompt bisettimanale e parent training; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi della minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore di supervisione e logopedia con metodo prompt bisettimanale e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore della minore per 25 ore settimanali di terapia aba comprensive di 3 ore di supervisione e logopedia con metodo prompt bisettimanale e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età;

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'ASL di Avellino che riconosce 17 ore settimanali di trattamento ABA per sei mesi, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il Progetto di vita personalizzato con cui l'ASL di Avellino ha previsto per la minore 17 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di parent training e supervisione, per sei mesi. Hanno contestato l'inadeguatezza del trattamento riconosciuto e chiesto l'accertamento del diritto a un trattamento di almeno 25 ore settimanali, comprensive di tre ore di supervisione, logopedia con metodo prompt bisettimanale e parent training, fino al compimento dei diciotto anni, nonché l'erogazione diretta o il rimborso delle spese sostenute. La domanda cautelare è stata accolta in via subordinata limitatamente all'autorizzazione a svolgere indirettamente le 17 ore già riconosciute presso la struttura e con l'équipe che seguiva la minore dal 2017, per garantire la continuità terapeutica. Quanto alla richiesta di incremento delle ore, i ricorrenti hanno dedotto l'insufficienza della valutazione sanitaria dell'ASL; il TAR ha rilevato che la decisione richiede un approfondimento diagnostico e medico-specialistico e che, a differenza di altri giudizi, non era stata già espletata una CTU.

La decisione

Il TAR ha confermato la tutela cautelare già accordata con decreto presidenziale, consentendo l'attuazione indiretta delle 17 ore settimanali riconosciute dall'ASL presso l'AIAS di Cicciano e con la precedente équipe, nelle more della valutazione collegiale. Non ha invece deciso definitivamente sulla richiesta di incremento del trattamento a 25 ore settimanali, ritenendola non delibabile allo stato senza un approfondimento diagnostico. Ha quindi disposto una CTU, nominando un consulente tecnico e formulando quesiti sull'esistenza e gravità della patologia, sull'idoneità del programma terapeutico previsto dal PRI e sull'eventuale trattamento ABA necessario, incluse ore di supervisione e parent training e durata, entro i massimi previsti dal PDTA regionale come modificato. Il CTU dovrà indicare le fonti scientifiche e medico-specialistiche del proprio convincimento, tentare preliminarmente di favorire un accordo tra le parti sul piano riabilitativo e, in caso di mancato accordo, svolgere gli accertamenti secondo i termini fissati. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha confermato la misura cautelare già concessa in via presidenziale, limitatamente all'attuazione indiretta del trattamento di 17 ore settimanali.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla precedente delibazione cautelare monocratica e alla tutela concessa con decreto presidenziale.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la disciplina applicabile agli adempimenti istruttori disposti nel processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la forma del giuramento del consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l'obbligo del CTU di comunicare l'eventuale intenzione di astenersi.

  • DGRC n. 131/2021

    Atto regionale di approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; il CTU deve mantenere l'eventuale durata del trattamento entro i massimi previsti dal PDTA.

  • DGRC n. 42/2024

    Atto regionale che ha modificato il PDTA; i relativi massimi temporali devono essere considerati dal CTU nella determinazione dell'eventuale trattamento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di incremento dell'intensità di un trattamento sanitario-riabilitativo pubblico dipende dalla valutazione della gravità e delle condizioni personali complessive del paziente, il giudice amministrativo può disporre una CTU per accertare l'idoneità del programma predisposto dall'amministrazione e determinare, ove necessario, modalità, intensità e durata del trattamento.
  • In una controversia sulla presa in carico riabilitativa di un minore, la tutela cautelare può essere limitata ad assicurare la continuità terapeutica mediante l'attuazione indiretta del trattamento già riconosciuto dall'amministrazione, senza anticipare in via definitiva la decisione sull'eventuale incremento delle prestazioni.
  • Nella determinazione giudiziale dell'eventuale trattamento riabilitativo, l'ausiliario deve indicare le fonti del proprio convincimento, anche con riferimento alla letteratura scientifica e alla migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito medico, e rispettare i limiti temporali stabiliti dagli atti regionali di programmazione sanitaria.
  • Il CTU nominato in una controversia amministrativa può essere incaricato di verificare preliminarmente la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo sul piano terapeutico; l'eventuale accordo deve essere verbalizzato e recepito dall'azienda sanitaria con un provvedimento espresso e motivato, sottoscritto per accettazione dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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