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Sentenza

Sentenza n. 720/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione prot. n. 037972, racc. n. 13/2022, del 2.12.2022, successivamente notificata, del Comune di Agropoli.

Giustizia amministrativa202300044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di una pedana in legno con intelaiatura in ferro, scala, parapetti e fioriera realizzata sul terrazzo pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata dopo il deposito, avvenuto circa quattro anni prima, di una SCIA relativa a opere di sistemazione del lastrico solare. Ha dedotto, in primo luogo, che il Comune non avrebbe potuto intervenire oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA senza ricorrere ai poteri di autotutela. In secondo luogo, ha sostenuto che, anche qualificando l'ordinanza come esercizio dell'autotutela, mancassero i presupposti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sia per il decorso del termine ragionevole sia per l'insufficiente motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla demolizione. In terzo luogo, ha contestato l'assunto comunale secondo cui le opere, ricadendo in area paesaggisticamente vincolata, necessitassero dell'autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dal d.P.R. n. 31/2017. Le opere consistevano in una pedana in legno con struttura in ferro, lievemente rialzata e amovibile, una piccola scala, parapetti e una fioriera, senza aumento di superficie e senza ancoraggio al solaio sottostante. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata, con efficacia assorbente, la censura relativa alla non necessità dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Ha qualificato le opere come interventi di modesta entità, realizzati con materiali poco impattanti, mobili o facilmente amovibili, riconducibili ai punti A.2 e A.12 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017. In particolare, le opere sono state ricondotte alle manutenzioni di balconi, terrazze o scale esterne e agli interventi nelle pertinenze degli edifici che non comportano significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati e opere consimili non incidenti sulla morfologia del terreno. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la SCIA presentata e ha escluso la necessità dell'autorizzazione paesaggistica semplificata; per tale ragione ha annullato l'ordinanza di demolizione, senza esaminare le ulteriori censure, dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A, punto A.2

    interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne […]

    Le opere di sistemazione del terrazzo, per le loro caratteristiche di modesta entità, amovibilità e limitato impatto, possono essere ricondotte agli interventi di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A, punto A.12

    interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno

    Gli interventi nelle pertinenze degli edifici che non modificano significativamente gli assetti planimetrici o vegetazionali e non incidono sulla morfologia del terreno sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti dell'autotutela, ma il TAR non ha esaminato la censura, avendo accolto il ricorso per la fondatezza del motivo relativo all'assenza della necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

Massime di principio

  • Le opere di sistemazione di un terrazzo pertinenziale costituite da una pedana in legno con struttura in ferro, di modesta altezza, amovibile e non ancorata al solaio, accompagnata da una piccola scala, parapetti e una fioriera, possono rientrare tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.2 e A.12 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, quando non comportino aumento di superficie né significative modifiche degli assetti planimetrici, vegetazionali o della morfologia del terreno.
  • La qualificazione paesaggistica dell'intervento deve tenere conto non soltanto della sua collocazione in area vincolata, ma anche della consistenza concreta delle opere, dei materiali utilizzati, della loro amovibilità, dell'assenza di ancoraggio e dell'impatto effettivo sul territorio.
  • Quando le opere rientrano nel catalogo degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A al d.P.R. 31/2017, la SCIA presentata per l'intervento può essere ritenuta sufficiente e non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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