Sentenza del 01/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
TRIBUTI LOCALI - IMU - fabbricato utilizzato per svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative - esenzione - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la debenza dell'IMU sostenendo che l'immobile, classificato catastalmente A/10, fosse destinato esclusivamente ad attività culturali, assistenziali e ricreative senza fini di lucro, svolte dall'Associazione XXXXXXXXXX, socio unico della società, o da associazioni ad essa riconducibili. Secondo la ricorrente, l'immobile era utilizzato per l'attività istituzionale dell'associazione e la società proprietaria non svolgeva prestazioni verso terzi. Per tale ragione invocava l'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011. Il Comune sosteneva invece che l'esenzione non fosse applicabile perché le attività agevolabili erano svolte da un soggetto diverso dal proprietario e utilizzatore giuridico dell'immobile. Inoltre, nella dichiarazione IMU del 2012, l'immobile era stato indicato come fabbricato destinato ad uso commerciale utilizzato da un soggetto ex art. 87 del D.P.R. 917/1986.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto decisivo il fatto che l'attività culturale, assistenziale e ricreativa fosse svolta da un soggetto diverso dalla società proprietaria. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che l'esenzione IMU richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del soggetto proprietario o possessore e non opera in caso di utilizzazione indiretta da parte di un ente terzo, anche se l'attività persegua finalità di pubblico interesse e sia priva di scopo di lucro. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della controvertibilità della questione.
Norme richiamate
Art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esenzione IMU dell'immobile destinato ad attività culturali, assistenziali e ricreative.
L'agevolazione è stata interpretata restrittivamente: non è sufficiente che l'immobile sia destinato a finalità meritevoli o non lucrative; occorre anche che l'attività sia svolta direttamente dal soggetto proprietario o possessore.
Art. 87 del D.P.R. 917/1986
Nella dichiarazione IMU l'immobile era indicato come utilizzato da un soggetto ex art. 87 del D.P.R. 917/1986.
Il riferimento è stato considerato un elemento coerente con l'utilizzazione dell'immobile da parte di un soggetto diverso dalla società proprietaria.
Legge n. 52/1985
La ricorrente sosteneva che l'intestazione dell'immobile alla società fosse necessaria perché la legge impediva agli enti non commerciali non riconosciuti di acquistare immobili.
La ragione formale dell'intestazione dell'immobile non supera il requisito sostanziale dell'utilizzazione diretta richiesto per l'esenzione IMU.
Cassazione, sentenze nn. 2221/2014, 15025/2015, 25508/2015, 14913/2016, 13971/2016, 1571/2017, 30821/2017, 6320/2018 e 15564/2018
L'esenzione IMU non opera nei casi di utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di un soggetto non proprietario, anche per finalità di pubblico interesse e senza fini di lucro.
La giurisprudenza richiede identità tra il soggetto passivo proprietario o possessore e il soggetto che utilizza direttamente l'immobile per lo svolgimento dell'attività agevolata.
Cassazione, ordinanza n. 8073 del 21/03/2019
Per l'esenzione è necessaria l'utilizzazione diretta.
L'ordinanza conferma che l'utilizzo da parte di un ente o associazione distinto dal proprietario esclude, di regola, l'esenzione IMU.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU non basta dimostrare che l'immobile sia destinato ad attività culturali, assistenziali, ricreative o comunque di interesse generale e senza scopo di lucro.
- È normalmente necessario che il proprietario o soggetto passivo IMU svolga direttamente nell'immobile l'attività agevolata; l'utilizzo da parte di un'associazione, società o altro ente distinto integra utilizzazione indiretta e impedisce l'esenzione.
- La comunanza di soci, il controllo societario, il collegamento istituzionale o la riconducibilità dell'utilizzatore al proprietario non sostituiscono il requisito dell'identità soggettiva.
- La finalità per cui l'immobile è stato intestato al proprietario e l'eventuale impossibilità dell'ente non riconosciuto di acquistarlo non sono sufficienti a derogare ai requisiti sostanziali dell'esenzione.
- La dichiarazione IMU e la qualificazione dell'immobile o del suo utilizzatore possono costituire elementi probatori rilevanti nella verifica dell'effettivo utilizzo e dell'applicabilità dell'agevolazione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare con particolare attenzione chi sia il soggetto passivo IMU, chi utilizzi concretamente l'immobile e se vi sia coincidenza tra proprietario e soggetto che esercita direttamente l'attività agevolata.
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