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Sentenza

Sentenza del 01/07/2019 n. 4187 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento IVA/IRPEF/IRAP - Studi di settore - Presunzioni semplici - Contraddittorio - Esito negativo - Legittimità dell'accertamento - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo in sostanza che i relativi risultati non potessero giustificare automaticamente la pretesa tributaria. La questione riguardava anche il rispetto del contraddittorio preventivo e l'adeguatezza della motivazione dell'Ufficio sull'esito negativo del confronto con il contribuente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e una procedura facilitata di accertamento, non una prova automatica della maggiore capacità contributiva. L'accertamento può fondarsi su tali elementi quando l'Ufficio instaura il contraddittorio con il contribuente e motiva adeguatamente le ragioni per cui le sue osservazioni non sono state accolte.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993

    La norma disciplina gli studi di settore, considerati strumenti di accertamento basati su presunzioni semplici. Essi consentono all'Ufficio di avviare una procedura facilitata, ma la pretesa deve essere verificata e motivata anche alla luce del contraddittorio con il contribuente.

Massime di principio

  • Gli studi di settore, e in generale gli strumenti presuntivi analoghi, non determinano automaticamente il reddito imponibile: costituiscono elementi presuntivi che devono essere valutati nel caso concreto.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve consentire di fornire spiegazioni e documentazione sulle anomalie riscontrate.
  • L'avviso di accertamento è legittimo se l'Amministrazione indica le ragioni per cui ha ritenuto non convincenti o insufficienti le giustificazioni offerte durante il contraddittorio.
  • In una situazione simile, il contribuente deve contestare non solo lo scostamento dallo studio di settore, ma anche dimostrare circostanze specifiche e documentate che rendano inattendibile l'applicazione dello standard al proprio caso.
  • L'assenza del contraddittorio o una motivazione meramente apparente sull'esito negativo possono invece compromettere la validità dell'accertamento.

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