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Sentenza

Sentenza del 02/07/2019 n. 657 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Se il sostituto omette di versare le somme per le quali ha operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione - Sussiste - La responsabilità solidale ex art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute - Sussiste - L'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto è una obbligazione autonoma rispetto all'imposta - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2012, emessa a seguito di incongruenze tra le ritenute risultanti dalle buste paga e dal C.U.D. del contribuente e quelle dichiarate dal datore di lavoro nel modello 770. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente dovesse rispondere in solido del mancato versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro. Il giudice ha invece distinto l'obbligo del sostituto di versare le ritenute, che costituisce un'obbligazione autonoma posta a suo carico, dall'obbligazione tributaria del sostituito. La responsabilità solidale del sostituito opera soltanto quando le ritenute non siano state effettuate, non quando siano state operate ma successivamente non versate dal sostituto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della cartella disposto dalla C.T.P. di Pescara. È stato ritenuto sufficiente che il contribuente dimostrasse, mediante buste paga e C.U.D., l'effettiva applicazione delle ritenute. L'Amministrazione finanziaria non poteva quindi pretendere dal sostituito il pagamento delle somme che il datore di lavoro aveva trattenuto ma non versato all'Erario. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 600 euro, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità solidale del sostituito è prevista quando il sostituto non abbia versato l'acconto e non abbia effettuato le ritenute.

    La solidarietà del sostituito è una fattispecie eccezionale e opera soltanto se le ritenute non sono state effettuate. Se invece le ritenute sono state applicate, il sostituito non risponde del successivo mancato versamento da parte del sostituto.

  • Art. 64, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973

    Il sostituto ha l'obbligo di rivalsa e può intervenire nel giudizio di accertamento dell'imposta.

    La norma conferma che il sostituito resta il soggetto passivo dell'imposta, mentre l'obbligo del sostituto di operare e versare le ritenute è autonomo rispetto all'obbligazione tributaria principale.

  • Artt. 23 e seguenti d.P.R. n. 600/1973

    Le disposizioni pongono a carico del sostituto l'obbligo di effettuare e versare le ritenute d'acconto.

  • Art. 22 d.P.R. n. 917/1986

    Riconosce al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute operate.

    È incoerente riconoscere al contribuente il diritto di scomputare le ritenute effettivamente subite e, allo stesso tempo, renderlo responsabile del mancato versamento delle medesime somme da parte del sostituto.

  • Art. 1294 c.c.

    La precedente tesi della solidarietà originaria tra sostituto e sostituito, fondata sull'unicità dell'obbligazione, è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie delle ritenute operate ma non versate.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 10378 del 12 aprile 2019

    Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione.

    La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale del sostituito dipende dall'assenza delle ritenute, non dal semplice mancato versamento delle ritenute già operate.

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra documentalmente che le ritenute sono state effettivamente applicate, il mancato versamento da parte del datore di lavoro o altro sostituto non può essere imputato al contribuente in sede di riscossione.
  • È essenziale distinguere tra ritenute non effettuate e ritenute effettuate ma non versate: solo la prima situazione può determinare, nei limiti previsti dalla legge, la responsabilità solidale del sostituito.
  • Buste paga, Certificazione Unica, attestazioni del sostituto e altra documentazione contabile possono dimostrare l'effettiva applicazione delle ritenute e impedire la richiesta del relativo pagamento al sostituito.
  • Il sostituito può normalmente scomputare dall'imposta le ritenute subite, anche se il sostituto non ha adempiuto al proprio obbligo di versamento, salvo contestazioni sull'effettiva applicazione delle ritenute.
  • La posizione può essere diversa se il compenso è stato pagato senza ritenuta, se il reddito non è stato dichiarato o se si tratta di un accertamento dell'imposta anziché della riscossione delle ritenute: tali fattispecie non sono automaticamente regolate dal principio esaminato.

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